XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 275
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' vietata la pubblicità commerciale in materia
sanitaria espressa mediante qualsiasi mezzo al fine di
conseguire la promozione delle prestazioni e dei servizi
sanitari, ed ogni atto di propaganda volto alla sollecitazione
della domanda ed all'accaparramento della clientela.
Art. 2.
1. La presente legge si applica alle professioni
sanitarie, agli psicologi abilitati a svolgere l'attività
psicoterapeutica, alle professioni sanitarie ausiliarie ed
alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, alle
strutture ed ai servizi sanitari, anche a carattere
commerciale, alle istituzioni di ricovero e cura, ai
laboratori ed agli ambulatori, mono e polispecialistici, ai
day-hospital, nonché alle altre strutture indicate
all'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni.
Art. 3.
1. Ai fini del rispetto del diritto dei cittadini ad
essere informati, è consentito, nei limiti e secondo le
modalità stabiliti dalla presente legge, rendere noti al
pubblico dati ed elementi conoscitivi, veritieri e corretti,
sulla formazione e sulla posizione personale degli esercenti
le professioni di cui all'articolo 2, nonché sulle strutture
sanitarie e relative attività di cui al medesimo articolo.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono attenersi a
canoni di serietà professionale che escludano tassativamente
l'utilizzo di aggettivazioni, di immagini, di disegni, di
simboli, di contrassegni, di diciture reclamistiche e
comparative, nonché qualsiasi affermazione relativa ai
risultati terapeutici ed alla efficacia delle prestazioni
professionali.
Art. 4.
1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi
istituzionali delle professioni di cui all'articolo 2, le
società scientifiche e le associazioni di categoria, possono,
ai fini di una oggettiva ed indifferenziata informazione,
curare l'edizione di pubblicazioni che riportino in elenchi,
suddivisi per specialità o per altre classificazioni, le
posizioni personali e le attività degli esercenti le
professioni rappresentate, il tipo ed i contenuti delle
strutture, nonché i servizi e le attività svolti, indicando i
metodi di cura, le terapie e le indagini strumentali che
abbiano un acclarato riconoscimento scientifico.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì dare
informazioni a mezzo stampa ed attraverso i mass-media
di specifici servizi ed interventi sanitari, di iniziative nel
campo della prevenzione e di campagne di educazione
sanitaria.
Art. 5.
1. In qualsiasi tipo di informazione di cui alla presente
legge diffusa a mezzo stampa ovvero per via radiofonica o
televisiva, che indirettamente può avere effetti promozionali
del professionista ovvero della struttura, delle prestazioni
dei servizi sanitari effettuati tramite interviste,
dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache degli
avvenimenti, resoconti di convegni o di manifestazioni,
articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche, la presenza o la
citazione dei professionisti o dei titolari delle strutture
deve mantenersi nei limiti della mera comunicazione di notizie
senza alcuna enfatizzazione della attività svolta e senza
alcuna comparazione.
2. E' vietata l'indicazione dell'indirizzo del
professionista e di quello della struttura in cui viene
esercitata la professione e di qualsiasi elemento atto alla
loro individuazione.
3. Il contravventore alla disposizione di cui al comma 2 è
punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 6 milioni.
4. La violazione alle disposizioni di cui al presente
articolo costituisce comportamento deontologicamente rilevante
ed è perseguibile dall'ordine o collegio professionale
competenti.
Art. 6.
1. Gli annunci informativi di cui alla presente legge
possono essere diffusi al pubblico attraverso i seguenti mezzi
di comunicazione:
a) targhe;
b) insegne;
c) indicatori e cartelli segnaletici;
d) annuari, elenchi telefonici, pagine gialle,
guide cittadine, guide sanitarie;
e) opuscoli, lettere, circolari;
f) giornali quotidiani, riviste e periodici;
g) giornali quotidiani, riviste e periodici
riservati alle categorie sanitarie;
h) radio e televisione.
Art. 7.
1. Gli annunci informativi di cui all'articolo 6,
riguardanti i singoli professionisti di cui all'articolo 2,
devono essere autorizzati dal sindaco del comune nel cui
territorio hanno sede gli studi professionali, previo nulla
osta dell'ordine o del collegio professionale della relativa
provincia ovvero previo parere della associazione di categoria
di cui all'articolo 12, i quali devono verificare la
conformità del testo alle indicazioni stabilite dalla presente
legge, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche
disciplinate con decreto del Ministro della sanità, sentiti
gli ordini ed i collegi professionali e le associazioni di
categoria a livello nazionale, di cui al citato articolo 12,
che esprimono il parere entro un mese dalla richiesta.
2. Gli annunci informativi di cui all'articolo 6
riguardanti le strutture di cui all'articolo 2, sono
autorizzati dalle regioni, sentito l'ordine od il collegio
professionale della provincia ovvero l'associazione di
categoria di cui all'articolo 12, nel cui territorio hanno
sede le strutture sanitarie medesime. Il nulla osta
dell'ordine o del collegio professionale o dell'associazione è
rilasciato secondo le modalità ed i termini di cui al comma
1.
3. Gli annunci informativi di cui ai commi 1 e 2 devono,
rispettivamente, riportare gli estremi della autorizzazione
del sindaco e di quella della regione.
4. Alla domanda presentata alla regione deve essere
allegata la dichiarazione di assenso dei professionisti i cui
nominativi sono riportati nel relativo annuncio
informativo.
5. Per il rilascio della autorizzazione di cui al presente
articolo gli interessati devono presentare la domanda,
corredata dalla documentazione prevista dai regolamenti
regionali o comunali, indirizzata, secondo la competenza, al
sindaco od alla regione, che provvedono a richiedere il nulla
osta dell'ordine o del collegio professionale ovvero
dell'associazione di categorie di cui all'articolo 12
competente per territorio. Se il nulla osta non viene
comunicato entro un mese dalla data di ricevimento della
relativa richiesta, si intende concesso.
6. Nel caso di parere negativo degli enti di cui al comma
5 gli interessati sono invitati ad adeguare gli annunci
informativi al fine di renderli conformi alle disposizioni
della presente legge.
Art. 8.
1. Il testo delle targhe di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), deve essere redatto secondo le seguenti
indicazioni:
a) nome e cognome del professionista, indirizzo e
numero telefonico, orari delle visite e di apertura al
pubblico;
b) titolo di specializzazione, titoli accademici e
di carriera nelle attività sanitarie, senza abbreviazioni che
possano indurre in equivoco. I professionisti che non siano
ancora in possesso del titolo di specializzazione, possono
fare menzione della disciplina specialistica con termini che
riprendano la denominazione ufficiale a condizione che abbiano
presentato idonea documentazione al proprio ordine o collegio
professionale, che si esprime in merito all'indirizzo
professionale seguito;
c) le specifiche attività medico-chirurgiche, le
prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte
e quelle espressamente riportate nei decreti di autorizzazione
all'apertura ed all'esercizio dell'attività sanitaria nonché
le indagini strumentali che siano normativamente definite;
d) onorificenze concesse o riconosciute dallo
Stato.
2. Le targhe di cui al comma 1 vanno apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attività ovvero, quando l'edificio insiste
in un complesso recintato, possono essere apposte anche sui
relativi elementi di delimitazione.
3. Per le strutture di cui all'articolo 2 sulla targa può
essere altresì indicato: il tipo e, nel caso di società in
possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 193 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, anche la ragione sociale, debitamente
registrata, con la esclusione dei termini "istituto, ospedale
e clinica", che possono essere usati esclusivamente da
strutture sanitarie alle quali, per legge, è attribuita una di
tali denominazioni.
4. Ai fini di cui al comma 3 è inoltre obbligatorio
riportare nome e cognome del professionista responsabile, come
risultante dal relativo decreto di autorizzazione.
5. L'elenco dei nominativi e dei titoli professionali dei
responsabili di ciascuna branca specialistica deve essere
allegato alla richiesta dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7.
Art. 9.
1. L'insegna di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b), deve recare l'indicazione dell'attività svolta o la
denominazione della struttura.
2. Gli indicatori ed i cartelli segnaletici di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono posti nelle
immediate vicinanze dei locali degli studi e delle strutture
dove si svolge l'attività sanitaria e devono contenere la
denominazione della struttura o dell'esercizio commerciale, il
luogo e l'indirizzo in cui sono ubicati nonché la riproduzione
stilizzata di una freccia direzionale.
Art. 10.
1. Per gli annuari, elenchi telefonici, pagine gialle,
guide cittadine, guide sanitarie, e per gli annunci sui
giornali, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d),
e), f) e g), il testo deve essere redatto in
conformità a quanto previsto per le targhe ai sensi
dell'articolo 8.
2. Sulla stampa può essere altresì data notizia della
apertura degli studi e delle strutture nonché delle variazioni
riguardanti gli indirizzi, gli orari ed il contenuto della
attività di cui alla presente legge.
3. Il testo autorizzato deve essere stampato con caratteri
di grandezza contenuta e comunque senza alcuna
differenziazione tipografica secondo le indicazioni stabilite
dal decreto di cui all'articolo 7, comma 1.
4. Le inserzioni relative ai testi di cui al comma 3 non
devono contenere riquadri o sottolineature volti ad
evidenziare il testo e devono essere prive di grafici,
disegni, figure o simboli ad eccezione di quello che segnala,
dove esista, un servizio di pronto soccorso.
5. L'autorizzazione concessa per la pubblicazione delle
informazioni, nelle forme indicate al comma 1, deve essere
rinnovata soltanto nel caso che siano apportate modifiche al
testo originario.
6. Possono essere date informazioni, senza la prevista
autorizzazione, a mezzo di opuscoli, lettere, circolari, ed a
mezzo stampa, riservata alle categorie sanitarie, con le
modalità stabilite per le targhe ai sensi dell'articolo 8, con
chiarimenti di carattere organizzativo e
tecnico-scientifico.
7. Le disposizioni della presente legge, relative ai testi
degli annunci ad eccezione di quelle concernenti
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, si applicano anche
alle diciture sui biglietti da visita, sulla carta intestata e
sui ricettari dei professionisti.
8. Per le forme di comunicazione di cui ai commi 6 e 7, il
mancato rispetto delle disposizioni della presente legge
concernenti le diciture ed i termini da utilizzare, comporta
l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 15.
Art. 11.
1. E' fatto divieto agli esercenti professioni o mestieri
diversi da quelli previsti dalla presente legge di utilizzare
negli annunci informativi denominazioni e termini che inducano
il pubblico a supporre che si tratti di attività di
prestazioni sanitarie.
2. Il contravventore alla disposizione di cui al comma 1 è
punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni ed è
tenuto alla immediata interruzione degli annunci pubblicitari
di cui al medesimo comma 1.
Art. 12.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, gli
esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie per
la cui tutela non è istituito il relativo ordine o collegio
professionale, sono rappresentati dalle relative associazioni
di categoria che devono risultare iscritte nell'apposito
registro costituito ai sensi del comma 2 e tenuto dal
Ministero della sanità.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce i requisiti necessari per la
iscrizione delle associazioni di categoria al registro di cui
al comma 1, secondo criteri concernenti il numero dei soci, le
finalità, l'organizzazione e la diffusione territoriale della
associazione medesima.
Art. 13.
1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il
parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi
professionali e delle associazioni professionali degli
esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è
fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle
attrezzature tecniche e strumentali delle quali possono essere
dotati gli esercenti le arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche
gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati
nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di
coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli
esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del
relativo organo professionale di data non anteriore a due
mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è
punita con l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni.
Art. 14.
1. Agli annunci pubblicitari disciplinati dalla presente
legge si applicano, per quanto compatibili, le norme in
materia di pubblicità ingannevole di cui al decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive
modificazioni.
Art. 15.
1. I contravventori alle disposizioni di cui alla presente
legge, se non diversamente disposto, sono puniti con l'ammenda
da lire 1 milione a lire 4 milioni e con l'obbligo della
sospensione immediata degli annunci riformativi non corretti e
privi di autorizzazione e della loro regolarizzazione entro un
mese dalla notifica.
2. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 1
il decreto di autorizzazione alla apertura ed all'esercizio
della attività è sospeso per un periodo da due a sei mesi.
3. Gli esercenti le professioni di cui all'articolo 2 che
sono direttamente responsabili o comunque partecipi della
mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte
dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza e da
parte della associazione di categoria di cui all'articolo
12.
4. Coloro che effettuano pubblicità vietata ai sensi della
presente legge sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Art. 16.
1. La legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive
modificazioni, è abrogata.
2. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 201 del
testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono
abrogati.
Art. 17.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere regolarizzati tutti gli annunci
informativi non conformi alle disposizioni della medesima, ad
eccezione di quelli che hanno ottenuto già l'autorizzazione ai
sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
175, e successive modificazioni.