XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 275




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' vietata la pubblicità commerciale in materia sanitaria espressa mediante qualsiasi mezzo al fine di conseguire la promozione delle prestazioni e dei servizi sanitari, ed ogni atto di propaganda volto alla sollecitazione della domanda ed all'accaparramento della clientela.


Art. 2.

        1. La presente legge si applica alle professioni sanitarie, agli psicologi abilitati a svolgere l'attività psicoterapeutica, alle professioni sanitarie ausiliarie ed alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, alle strutture ed ai servizi sanitari, anche a carattere commerciale, alle istituzioni di ricovero e cura, ai laboratori ed agli ambulatori, mono e polispecialistici, ai day-hospital, nonché alle altre strutture indicate all'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Ai fini del rispetto del diritto dei cittadini ad essere informati, è consentito, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla presente legge, rendere noti al pubblico dati ed elementi conoscitivi, veritieri e corretti, sulla formazione e sulla posizione personale degli esercenti le professioni di cui all'articolo 2, nonché sulle strutture sanitarie e relative attività di cui al medesimo articolo.
        2. Le informazioni di cui al comma 1 devono attenersi a canoni di serietà professionale che escludano tassativamente l'utilizzo di aggettivazioni, di immagini, di disegni, di simboli, di contrassegni, di diciture reclamistiche e comparative, nonché qualsiasi affermazione relativa ai risultati terapeutici ed alla efficacia delle prestazioni professionali.


Art. 4.

        1. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi istituzionali delle professioni di cui all'articolo 2, le società scientifiche e le associazioni di categoria, possono, ai fini di una oggettiva ed indifferenziata informazione, curare l'edizione di pubblicazioni che riportino in elenchi, suddivisi per specialità o per altre classificazioni, le posizioni personali e le attività degli esercenti le professioni rappresentate, il tipo ed i contenuti delle strutture, nonché i servizi e le attività svolti, indicando i metodi di cura, le terapie e le indagini strumentali che abbiano un acclarato riconoscimento scientifico.
        2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì dare informazioni a mezzo stampa ed attraverso i mass-media di specifici servizi ed interventi sanitari, di iniziative nel campo della prevenzione e di campagne di educazione sanitaria.


Art. 5.

        1. In qualsiasi tipo di informazione di cui alla presente legge diffusa a mezzo stampa ovvero per via radiofonica o televisiva, che indirettamente può avere effetti promozionali del professionista ovvero della struttura, delle prestazioni dei servizi sanitari effettuati tramite interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache degli avvenimenti, resoconti di convegni o di manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnico-scientifiche, la presenza o la citazione dei professionisti o dei titolari delle strutture deve mantenersi nei limiti della mera comunicazione di notizie senza alcuna enfatizzazione della attività svolta e senza alcuna comparazione.
        2. E' vietata l'indicazione dell'indirizzo del professionista e di quello della struttura in cui viene esercitata la professione e di qualsiasi elemento atto alla loro individuazione.
        3. Il contravventore alla disposizione di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 6 milioni.
        4. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce comportamento deontologicamente rilevante ed è perseguibile dall'ordine o collegio professionale competenti.


Art. 6.

        1. Gli annunci informativi di cui alla presente legge possono essere diffusi al pubblico attraverso i seguenti mezzi di comunicazione:

                a) targhe;

                b) insegne;

                c) indicatori e cartelli segnaletici;

                d) annuari, elenchi telefonici, pagine gialle, guide cittadine, guide sanitarie;

                e) opuscoli, lettere, circolari;

                f) giornali quotidiani, riviste e periodici;

                g) giornali quotidiani, riviste e periodici riservati alle categorie sanitarie;

                h) radio e televisione.


Art. 7.

        1. Gli annunci informativi di cui all'articolo 6, riguardanti i singoli professionisti di cui all'articolo 2, devono essere autorizzati dal sindaco del comune nel cui territorio hanno sede gli studi professionali, previo nulla osta dell'ordine o del collegio professionale della relativa provincia ovvero previo parere della associazione di categoria di cui all'articolo 12, i quali devono verificare la conformità del testo alle indicazioni stabilite dalla presente legge, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche disciplinate con decreto del Ministro della sanità, sentiti gli ordini ed i collegi professionali e le associazioni di categoria a livello nazionale, di cui al citato articolo 12, che esprimono il parere entro un mese dalla richiesta.
        2. Gli annunci informativi di cui all'articolo 6 riguardanti le strutture di cui all'articolo 2, sono autorizzati dalle regioni, sentito l'ordine od il collegio professionale della provincia ovvero l'associazione di categoria di cui all'articolo 12, nel cui territorio hanno sede le strutture sanitarie medesime. Il nulla osta dell'ordine o del collegio professionale o dell'associazione è rilasciato secondo le modalità ed i termini di cui al comma 1.
        3. Gli annunci informativi di cui ai commi 1 e 2 devono, rispettivamente, riportare gli estremi della autorizzazione del sindaco e di quella della regione.
        4. Alla domanda presentata alla regione deve essere allegata la dichiarazione di assenso dei professionisti i cui nominativi sono riportati nel relativo annuncio informativo.
        5. Per il rilascio della autorizzazione di cui al presente articolo gli interessati devono presentare la domanda, corredata dalla documentazione prevista dai regolamenti regionali o comunali, indirizzata, secondo la competenza, al sindaco od alla regione, che provvedono a richiedere il nulla osta dell'ordine o del collegio professionale ovvero dell'associazione di categorie di cui all'articolo 12 competente per territorio. Se il nulla osta non viene comunicato entro un mese dalla data di ricevimento della relativa richiesta, si intende concesso.
        6. Nel caso di parere negativo degli enti di cui al comma 5 gli interessati sono invitati ad adeguare gli annunci informativi al fine di renderli conformi alle disposizioni della presente legge.


Art. 8.

        1. Il testo delle targhe di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere redatto secondo le seguenti indicazioni:

                a) nome e cognome del professionista, indirizzo e numero telefonico, orari delle visite e di apertura al pubblico;
                b) titolo di specializzazione, titoli accademici e di carriera nelle attività sanitarie, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco. I professionisti che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, possono fare menzione della disciplina specialistica con termini che riprendano la denominazione ufficiale a condizione che abbiano presentato idonea documentazione al proprio ordine o collegio professionale, che si esprime in merito all'indirizzo professionale seguito;

                c) le specifiche attività medico-chirurgiche, le prestazioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte e quelle espressamente riportate nei decreti di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività sanitaria nonché le indagini strumentali che siano normativamente definite;

                d) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

        2. Le targhe di cui al comma 1 vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività ovvero, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, possono essere apposte anche sui relativi elementi di delimitazione.
        3. Per le strutture di cui all'articolo 2 sulla targa può essere altresì indicato: il tipo e, nel caso di società in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 193 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, anche la ragione sociale, debitamente registrata, con la esclusione dei termini "istituto, ospedale e clinica", che possono essere usati esclusivamente da strutture sanitarie alle quali, per legge, è attribuita una di tali denominazioni.
        4. Ai fini di cui al comma 3 è inoltre obbligatorio riportare nome e cognome del professionista responsabile, come risultante dal relativo decreto di autorizzazione.
        5. L'elenco dei nominativi e dei titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica deve essere allegato alla richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

Art. 9.

        1. L'insegna di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve recare l'indicazione dell'attività svolta o la denominazione della struttura.
        2. Gli indicatori ed i cartelli segnaletici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono posti nelle immediate vicinanze dei locali degli studi e delle strutture dove si svolge l'attività sanitaria e devono contenere la denominazione della struttura o dell'esercizio commerciale, il luogo e l'indirizzo in cui sono ubicati nonché la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.


Art. 10.

        1. Per gli annuari, elenchi telefonici, pagine gialle, guide cittadine, guide sanitarie, e per gli annunci sui giornali, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), e), f) e g), il testo deve essere redatto in conformità a quanto previsto per le targhe ai sensi dell'articolo 8.
        2. Sulla stampa può essere altresì data notizia della apertura degli studi e delle strutture nonché delle variazioni riguardanti gli indirizzi, gli orari ed il contenuto della attività di cui alla presente legge.
        3. Il testo autorizzato deve essere stampato con caratteri di grandezza contenuta e comunque senza alcuna differenziazione tipografica secondo le indicazioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 7, comma 1.
        4. Le inserzioni relative ai testi di cui al comma 3 non devono contenere riquadri o sottolineature volti ad evidenziare il testo e devono essere prive di grafici, disegni, figure o simboli ad eccezione di quello che segnala, dove esista, un servizio di pronto soccorso.
        5. L'autorizzazione concessa per la pubblicazione delle informazioni, nelle forme indicate al comma 1, deve essere rinnovata soltanto nel caso che siano apportate modifiche al testo originario.
        6. Possono essere date informazioni, senza la prevista autorizzazione, a mezzo di opuscoli, lettere, circolari, ed a mezzo stampa, riservata alle categorie sanitarie, con le modalità stabilite per le targhe ai sensi dell'articolo 8, con chiarimenti di carattere organizzativo e tecnico-scientifico.
        7. Le disposizioni della presente legge, relative ai testi degli annunci ad eccezione di quelle concernenti l'autorizzazione di cui all'articolo 7, si applicano anche alle diciture sui biglietti da visita, sulla carta intestata e sui ricettari dei professionisti.
        8. Per le forme di comunicazione di cui ai commi 6 e 7, il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge concernenti le diciture ed i termini da utilizzare, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 15.


Art. 11.

        1. E' fatto divieto agli esercenti professioni o mestieri diversi da quelli previsti dalla presente legge di utilizzare negli annunci informativi denominazioni e termini che inducano il pubblico a supporre che si tratti di attività di prestazioni sanitarie.
        2. Il contravventore alla disposizione di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni ed è tenuto alla immediata interruzione degli annunci pubblicitari di cui al medesimo comma 1.


Art. 12.

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie per la cui tutela non è istituito il relativo ordine o collegio professionale, sono rappresentati dalle relative associazioni di categoria che devono risultare iscritte nell'apposito registro costituito ai sensi del comma 2 e tenuto dal Ministero della sanità.
        2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti necessari per la iscrizione delle associazioni di categoria al registro di cui al comma 1, secondo criteri concernenti il numero dei soci, le finalità, l'organizzazione e la diffusione territoriale della associazione medesima.


Art. 13.

        1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali delle quali possono essere dotati gli esercenti le arti ausiliarie.
        2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore a due mesi.
        3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni.


Art. 14.

        1. Agli annunci pubblicitari disciplinati dalla presente legge si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di pubblicità ingannevole di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni.


Art. 15.

        1. I contravventori alle disposizioni di cui alla presente legge, se non diversamente disposto, sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni e con l'obbligo della sospensione immediata degli annunci riformativi non corretti e privi di autorizzazione e della loro regolarizzazione entro un mese dalla notifica.
        2. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 1 il decreto di autorizzazione alla apertura ed all'esercizio della attività è sospeso per un periodo da due a sei mesi.
        3. Gli esercenti le professioni di cui all'articolo 2 che sono direttamente responsabili o comunque partecipi della mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza e da parte della associazione di categoria di cui all'articolo 12.
        4. Coloro che effettuano pubblicità vietata ai sensi della presente legge sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni.


Art. 16.

        1. La legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni, è abrogata.
        2. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 17.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere regolarizzati tutti gli annunci informativi non conformi alle disposizioni della medesima, ad eccezione di quelli che hanno ottenuto già l'autorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.



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