XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 274




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Compiti dello Stato e delle regioni).

        1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative volte a combattere e prevenire la thalassemia e le altre emoglobinopatie in tutte le loro forme, da considerare malattie ad alto rischio e di elevato interesse sociale.
        2. Gli interventi dello Stato di cui al comma 1, sono volti:

                a) alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce della thalassemia e delle altre emoglobinopatie;

                b) alla cura e alla riabilitazione dei malati;

                c) alla agevolazione dell'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati;

                d) a favorire l'educazione e l'informazione sanitarie del malato, dei suoi familiari e della intera popolazione, a rischio e non a rischio;

                e) a provvedere all'aggiornamento ed alla preparazione professionali del personale socio-sanitario addetto alla prevenzione ed alla cura delle patologie di cui al presente articolo;

                f) a promuovere programmi di ricerca finalizzati al miglioramento degli standard di prevenzione e di cura.


Art. 2.

(Prevenzione).

        1. Ai fini della prevenzione delle malattie di cui all'articolo 1, le regioni indicano alle aziende sanitarie locali competenti, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei al fine di:

                a) individuare le fasce di popolazione portatrici asintomatiche con rischio di trasmettere la malattia;

                b) adottare le strategie di diagnosi precoce di tutti i nati;

                c) attuare una campagna informativa ad ampia diffusione nelle scuole, nei luoghi di lavoro ed in ogni altra sede ove si ritenga opportuno.


Art. 3.

(Centro regionale di thalassemia).

        1. Le regioni istituiscono, a livello ospedaliero od universitario, un centro regionale di thalassemia. Tale centro specializzato svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei malati, nonché di orientamento e coordinamento delle attività sanitarie, sociali, formative ed informative.
        2. Le regioni assicurano al centro di cui al comma 1 il personale, le strutture e le attrezzature adeguati alla consistenza numerica dei pazienti assistiti e della popolazione residente.
        3. Il centro di cui al presente articolo può avvalersi del supporto assistenziale dei servizi ospedalieri o territoriali da esso individuati nell'ambito della regione.


Art. 4.

(Tessera personale).

        1. Ai cittadini affetti da thalassemia o da altre emoglobinopatie, è rilasciata, dal centro di cui all'articolo 3, una tessera personale che attesta l'esistenza della malattia.
        2. Il modello della tessera di cui al comma 1 deve corrispondere alle indica- zioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. La tessera personale, predisposta per una lettura anche automatizzata, riporta dettagliatamente le patologie e le complicanze correlate alla malattia di base.
        4. La certificazione contenuta nella tessera personale attestante la sussistenza della patologia ha validità nei confronti di ogni altro ente, organo o commissione operanti nel territorio dello Stato.
        5. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, la tessera personale è sostituita da una certificazione rilasciata da un centro di day-hospital già esistente od istituito ai sensi dell'articolo 5.


Art. 5.

(Istituzione di centri di day-hospital).

        1. La regione, in conformità al Piano sanitario nazionale e in accordo con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, promuove la istituzione di centri di day-hospital per la diagnosi e la cura della thalassemia e delle altre emoglobinopatie in regime ambulatoriale ed, in particolare, per garantire la possibilità ai pazienti di effettuare le terapie trasfusionali periodiche in regime di assoluta sicurezza e senza necessità di ricovero.


Art. 6.

(Cura e riabilitazione).

        1. Le regioni forniscono gratuitamente il materiale medico, tecnico e farmaceutico per la cura e la riabilitazione delle malattie di cui all'articolo 1, direttamente attraverso le aziende sanitarie locali, sulla base della certificazione contenuta nella tessera personale di cui all'articolo 4.
        2. Ai fini di cui al comma 1, è stabilita l'esenzione globale dal pagamento dei ticket e la fornitura gratuita di farmaci salva-vita e di quelli necessari alla cura delle patologie connesse, indipendentemente dal reddito del paziente; i farmaci concessi sono quelli indicati nella tessera personale di cui all'articolo 4.


Art. 7.

(Programmi di ricerca).

        1. Lo Stato finanzia progetti di ricerca per la cura della thalassemia e delle altre emoglobinopatie, su proposta dei centri regionali di cui all'articolo 3, e dietro presentazione di progetti dettagliati presentati da équipe mediche od universitarie, nei limiti di bilancio di cui all'articolo 12, comma 3.


Art. 8.

(Avviamento al lavoro).

        1. Lo Stato promuove l'inserimento dei cittadini affetti da thalassemia o da altre emoglobinopatie nel mondo del lavoro, in conformità e quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
        2. La thalassemia e le altre emoglobinopatie non costituiscono motivo ostativo alla concessione dell'attestato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività lavorative.
        3. I soggetti thalassemici o affetti da altre emoglobinopatie che siano stati dichiarati invalidi totali, anche con diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, possono essere ritenuti idonei allo svolgimento di attività lavorative compatibili con il loro stato.
        4. La sussistenza di residue capacità lavorative nei soggetti di cui al comma 3 è attestata dai centri di cui all'articolo 3 ed annotata, su richiesta degli interessati, nella tessera personale di cui all'articolo 4.
        5. Ai sensi della certificazione di cui al comma 4 i cittadini thalassemici o affetti da altre emoglobinopatie devono essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 9.

(Attività sportive).

        1. La thalassemia e le altre emoglobinopatie non sono cause ostative alla concessione dell'idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive.


Art. 10.

(Esonero dal servizio militare
e dai servizi sostitutivi).

        1. I cittadini affetti da thalassemia o da altre emoglobinopatie sono esonerati dal servizio militare se hanno un livello di emoglobina inferiore a 13 grammi per decilitro.


Art. 11.

(Applicazione ai soggetti thalassemici o affetti da altre
emoglobinopatie della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

        1. Ai cittadini affetti da thalassemia o da altre emoglobinopatie si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Essi possono fruire dei diritti e delle agevolazioni previsti dalla citata legge n. 104 del 1992 sulla base delle certificazioni contenute nella tessera personale di cui all'articolo 4 della presente legge.


Art. 12.

(Organizzazioni di volontariato).

        1. Lo Stato riconosce le associazioni di persone affette da thalassemia o da altre emoglobinopatie e dei loro familiari, come organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.
        2. Lo Stato, attraverso le regioni, e dietro presentazione di progetti-intervento dettagliati, concede finanziamenti alle organizzazioni di volontariato rappresentative dei soggetti thalassemici o affetti da altre emoglobinopatie ai sensi del comma 1.
        3. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento del Ministro della sanità, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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