XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 271
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La Repubblica italiana riconosce il valore
irrinunciabile della persona e dei suoi diritti umani,
economici, sociali e sindacali, nonché dell'integrità
ambientale, secondo quanto previsto nelle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia, ne vigila l'osservanza
e ne promuove l'applicazione anche attraverso la diffusione di
una cultura della democrazia economica e della responsabilità
da parte dei consumatori e delle imprese.
2. La Repubblica italiana promuove e sostiene ogni azione
a tutela dei diritti umani in ambito lavorativo, specie
dell'infanzia e dei minori, nel rispetto della Dichiarazione
universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948, e
della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, e resa esecutiva con legge 27 maggio
1991, n. 176. Quale membro dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL), essa promuove la diffusione e il rispetto
dei princìpi e dei diritti enunciati nella Costituzione
dell'OIL e nell'annessa Dichiarazione di Filadelfia, del 10
maggio 1944, concernente le finalità e gli obiettivi dell'OIL,
nonché nelle convenzioni in materia di lavoro. La Repubblica
italiana promuove in particolare il rispetto della Convenzione
dell'OIL n. 138 del 1973 sull'età minima per l'assunzione
all'impiego, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157;
della Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti
fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla
Conferenza internazionale del lavoro nella ottantaseiesima
sessione tenutasi a Ginevra il 18 giugno 1998; della
Convenzione dell'OIL n. 182, relativa alla proibizione delle
forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per
la loro eliminazione, e della raccomandazione n. 190 sullo
stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'OIL
durante la ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17
giugno 1999, rese esecutive con legge 25 maggio 2000, n. 148.
La Repubblica italiana rispetta, promuove e realizza, anche in
conformità alla Costituzione dell'OIL, i princìpi riguardanti
i diritti fondamentali recepiti nelle predette convenzioni,
relativi alla libertà di associazione e al riconoscimento
effettivo del diritto di contrattazione collettiva, alla
eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio,
alla abolizione effettiva del lavoro minorile ed alla
eliminazione della discriminazione in materia di impiego e
professione, nonché nelle convenzioni e nei trattati
internazionali bilaterali e multilaterali ratificati e vigenti
in materia di diritti civili e politici, diritti economici,
sociali e culturali, contro la tortura ed ogni altro
trattamento crudele, inumano e degradante, e in materia di
eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,
di eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e di
tutela dei diritti dei minori.
3. Le imprese, nelle proprie attività all'estero, adottano
un codice di comportamento coerente con i princìpi affermati
dalle convenzioni di cui al comma 2.
Art. 2.
(Marchio di conformità sociale).
1. E' istituito un sistema di certificazione d'impresa,
finalizzato al rilascio di un marchio di conformità sociale,
attestante che l'impresa, nonché i fornitori, i subfornitori e
i soggetti operanti su licenza della medesima, non impiegano,
né in Italia né all'estero, nell'attività lavorativa, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, minori soggetti all'obbligo
scolastico negli ordinamenti dei Paesi di appartenenza, o
comunque di età inferiore ai quindici anni.
2. Il marchio di conformità sociale di cui al comma 1 è
rilasciato su domanda ed a spese dell'impresa, sotto forma di
logotipo, da organismi di certificazione accreditati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. La dichiarazione del responsabile dell'impresa relativa
alla rispondenza dell'impresa medesima ai requisiti di cui al
comma 1 costituisce condizione per il rilascio del marchio. La
dichiarazione, resa mediante la sottoscrizione di un testo
predisposto secondo modalità definite con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, è
allegata al bilancio della società, di cui costituisce parte
integrante, e deve essere rinnovata annualmente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, del commercio con l'estero, degli affari
esteri e per lasolidarietà sociale, da emanare entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti le caratteristiche tecniche del
logotipo, compresa la durata di validità del suo
riconoscimento, e i criteri per l'accreditamento degli
organismi di certificazione di cui al comma 2, nonché le
modalità per il rilascio del marchio di conformità sociale,
improntate ai criteri della semplificazione, della
tempestività e del non aggravio degli adempimenti e degli
oneri burocratico-amministrativi per le imprese
richiedenti.
5. Il marchio di conformità sociale riguarda l'impresa e
non i singoli prodotti e può essere richiesto anche per
attività d'impresa svolte interamente nell'ambito del
territorio nazionale.
Art. 3.
(Incentivi e agevolazioni alle imprese).
1. Ferme restando le competenze trasferite alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
incentivi alle imprese ai sensi degli articoli 19, 30, comma
2, 31, 34, comma 3, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il possesso del marchio di conformità sociale di
cui all'articolo 2 costituisce titolo di preferenza nella
concessione di contributi e di qualsiasi altra agevolazione a
favore delle imprese, a valere su fondi pubblici.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 1 della legge 25 luglio 2000, n.
209. Incentivi e agevolazioni ai Paesi in via di
sviluppo).
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n.
209, dopo le parole: "mezzo di risoluzione delle controversie"
sono inserite le seguenti: ", ad impedire l'impiego di lavoro
minorile da parte delle imprese ubicate nel proprio
territorio".
2. Il rispetto delle convenzioni internazionali di cui
all'articolo 1 della presente legge è requisito essenziale per
il riconoscimento della qualifica di Paese prioritario
nell'ambito delle politiche e delle attività di cooperazione
allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica e
costituisce titolo di preferenza nell'utilizzo dei servizi
commerciali e finanziari dell'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE), dell'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero (SACE), della Società
italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa), della Società
finanziaria di promozione della cooperazione economica con i
Paesi dell'Est europeo (FINEST Spa) e delle camere di
commercio all'estero per l'interscambio con l'Italia, da parte
delle imprese estere interessate.
Art. 5.
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287).
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche in caso di violazione dei princìpi e delle
regole della libera concorrenza connesse al mancato rispetto,
in Italia o all'estero, dei fondamentali diritti umani,
economici, sociali e sindacali, indicati nelle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia";
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Pratiche lesive della concorrenza di
carattere sociale). 1. - Sono considerati pratiche
lesive della concorrenza gli atti posti in essere dalle
imprese, in Italia o all'estero, in contrasto con i princìpi
in materia di diritti umani, economici, sociali e sindacali,
nonché di lavoro minorile, indicati nelle convenzioni
internazionali ratificate dall'Italia";
c) all'articolo 12, comma 1, le parole: "negli
articoli 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "negli
articoli 2, 3 e 3-bis";
d) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "agli
articoli 2 o 3", sono inserite le seguenti: "o
3-bis";
e) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: "agli
articoli 2 o 3", sono inserite le seguenti: "o
3-bis".
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
rilascio del marchio di conformità sociale in frode alla legge
è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
2. L'attestazione del falso nella dichiarazione di cui al
comma 3 dell'articolo 2 è punita con la reclusione fino a due
anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cento
milioni.
3. Chiunque fa uso del marchio di conformità sociale in
frode alla legge è punito con la reclusione fino ad un anno e
con la multa da lire dieci milioni a lire cento milioni.
4. Il giudice ordina la pubblicazione della sentenza su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
5. La condanna per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3
comporta la perdita del marchio di conformità sociale e la
restituzione degli incentivi e delle agevolazioni
eventualmente percepiti dall'impresa ai sensi dell'articolo
3.
Art. 7.
(Consulta in tema di conformità sociale e lavoro
minorile).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Consulta in tema di conformità sociale e lavoro
minorile, di seguito denominata "Consulta".
2. La Consulta è composta da 17 membri, di cui:
a) quattro rappresentanti di associazioni
imprenditoriali;
b) quattro rappresentanti di sindacati;
c) quattro rappresentanti di associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge
30 luglio 1998, n. 281, nonché di organismi di cooperazione
internazionale e per la difesa dei diritti umani;
d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
commercio con l'estero, degli affari esteri e del lavoro e
della previdenza sociale, nonché un rappresentante del
Ministro per la solidarietà sociale.
3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera
d), sono nominati dai rispettivi Ministri.
4. I rappresentanti degli enti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione degli
enti medesimi.
5. I membri della Consulta durano in carica due anni e
non possono essere nominati per più di due volte.
6. La Consulta elegge al suo interno il presidente e un
segretario. Le decisioni sono assunte a maggioranza
semplice.
7. Ai membri della Consulta sono riconosciuti il
rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza il
cui importo è definito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Ai membri della Consulta che siano
lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, sono
garantiti adeguati permessi non retribuiti.
8. La Consulta programma, per conto e su indicazione
del Governo:
a) campagne pubblicitarie volte a diffondere la
conoscenza del marchio di conformità sociale;
b) campagne di sensibilizzazione dei consumatori e
degli imprenditori, nazionali ed esteri, sul rispetto delle
convenzioni internazionali in tema di diritti del lavoro;
c) iniziative volte a sensibilizzare l'opinione
pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro
minorile nel mondo;
d) campagne volte al sostegno di iniziative
istituzionali e della società civile in favore del
miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e
delle comunità povere, incluse le azioni volte alla
riabilitazione dei bambini lavoratori italiani e stranieri.
9. E' istituito presso la Consulta il registro
nazionale delle imprese certificate di cui al comma 2
dell'articolo 2.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7, determinato nella misura
massima di lire 3 miliardi annue a decorrere dal
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.