XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 263




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributo in favore del comitato promotore dell'Agenzia
per il patrimonio culturale euromediterraneo).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a concedere per il 2001 a favore del comitato promotore della fondazione "Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo", di seguito denominata "Agenzia", avente sede presso il comune di Lecce, la somma di lire 200 milioni quale contributo per il raggiungimento degli scopi statutari. L'Agenzia ha lo scopo di procedere alla valorizzazione, gestione, organizzazione, conservazione e restauro dei beni culturali dei Paesi del bacino del Mediterraneo anche al fine di garantire ed incentivare, in un armonico progetto turistico, la fruizione del patrimonio artistico-monumentale.


Art. 2.

(Contributo per le spese di funzionamento
dell'Agenzia).

        1. A decorrere dall'anno 2002, il Ministro per i beni e le attività culturali è, altresì, autorizzato a corrispondere annualmente la somma di lire 1.400 milioni, quale contributo per le spese di funzionamento dell'Agenzia.


Art. 3.

(Utilizzo del cotributo).

        1. Il comitato promotore di cui all'articolo 1 procede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dell'Agenzia con sede nel comune di Lecce. Qualora entro tale termine non sia stato ultimato il procedimento di costituzione dell'Agenzia, per il 2002 il contributo è erogato in dodicesimi, in ragione del numero dei mesi non ancora trascorsi.


Art. 4.

(Consiglio di amministrazione dell'Agenzia).

        1. All'Agenzia possono partecipare enti pubblici, associazioni culturali, privati, e università degli studi.
        2. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da un numero di membri da cinque a sette, con prevalenza di rappresentanti degli enti pubblici.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione