XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 263
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributo in favore del comitato promotore dell'Agenzia
per il patrimonio culturale euromediterraneo).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è
autorizzato a concedere per il 2001 a favore del comitato
promotore della fondazione "Agenzia per il patrimonio
culturale euromediterraneo", di seguito denominata "Agenzia",
avente sede presso il comune di Lecce, la somma di lire 200
milioni quale contributo per il raggiungimento degli scopi
statutari. L'Agenzia ha lo scopo di procedere alla
valorizzazione, gestione, organizzazione, conservazione e
restauro dei beni culturali dei Paesi del bacino del
Mediterraneo anche al fine di garantire ed incentivare, in un
armonico progetto turistico, la fruizione del patrimonio
artistico-monumentale.
Art. 2.
(Contributo per le spese di funzionamento
dell'Agenzia).
1. A decorrere dall'anno 2002, il Ministro per i beni e le
attività culturali è, altresì, autorizzato a corrispondere
annualmente la somma di lire 1.400 milioni, quale contributo
per le spese di funzionamento dell'Agenzia.
Art. 3.
(Utilizzo del cotributo).
1. Il comitato promotore di cui all'articolo 1 procede,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla costituzione dell'Agenzia con sede nel comune di
Lecce. Qualora entro tale termine non sia stato ultimato il
procedimento di costituzione dell'Agenzia, per il 2002 il
contributo è erogato in dodicesimi, in ragione del numero dei
mesi non ancora trascorsi.
Art. 4.
(Consiglio di amministrazione dell'Agenzia).
1. All'Agenzia possono partecipare enti pubblici,
associazioni culturali, privati, e università degli studi.
2. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto
da un numero di membri da cinque a sette, con prevalenza di
rappresentanti degli enti pubblici.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.