XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 259




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' autorizza la complessiva spesa di lire 30 miliardi al fine di provvedere al recupero e alla valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e dei borghi fortificati della Lunigiana.
        2. La spesa di cui al comma 1 è suddivisa nell'arco di dieci anni, per una cifra di lire 3 miliardi annue, a decorrere dall'anno 2002.
        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Con la legge finanziaria sono autorizzati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.
        5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        6. L'intervento di cui al comma 1 può interessare gli immobili di cui al medesimo comma, situati nella provincia di Massa Carrara nonché nei comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornovìglio, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra e Sarzana (della provincia di La Spezia); Minacciano, Giuncugnano, Piazza al Serchio, Sillano e San Romano in Garfagnana (in provincia di Lucca); Albereto e Borgo Val di Taro (in provincia di Parma).

Art. 2.

        1. Le somme di cui all'articolo 1 sono assegnate alla soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 mediante decreti emanati annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali sulla base dei piani di lavoro trasmessi dalle stesse soprintendenze.


Art. 3.

        1. La redazione dei piani di lavoro annuali di cui all'articolo 2 è affidata alla sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali che deve concordarli con i comuni interessati, l'istituto lunigianese dei castelli e la Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        2. I piani di lavoro devono individuare gli immobili da acquisire allo Stato nonché gli immobili sui quali intervenire con opere di restauro e di consolidamento, anche al fine della loro utilizzazione per strutture culturali.


Art. 4.

        1. Le somme di cui all'articolo 1 non utilizzate nell'esercizio in cui sono stanziate possono essere impiegate, in deroga alle disposizioni vigenti, negli esercizi successivi con loro relativa iscrizione nelle rispettive unità previsionali di base.


Art. 5.

        1. Le spese incluse nei decreti del Ministro per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 2 sono interamente a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del tesoro unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        2. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è incaricata di studiare originali forme di collaborazione con i proprietari dei beni oggetto di restauro ai sensi della presente legge per consentirne un effettivo uso pubblico integrato, anche al fine di favorire la possibilità di una fruizione organica dell'intero patrimonio culturale della Lunigiana storica.


Art. 6.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali deve provvedere, con le modalità di cui all'articolo 3, alla redazione del piano di lavoro per il primo anno di attuazione della presente legge.



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