XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 259
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizza la complessiva spesa di lire 30 miliardi
al fine di provvedere al recupero e alla valorizzazione dei
castelli, delle fortificazioni e dei borghi fortificati della
Lunigiana.
2. La spesa di cui al comma 1 è suddivisa nell'arco di
dieci anni, per una cifra di lire 3 miliardi annue, a
decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente
riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Con la legge finanziaria sono autorizzati gli
stanziamenti relativi agli anni successivi.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. L'intervento di cui al comma 1 può interessare gli
immobili di cui al medesimo comma, situati nella provincia di
Massa Carrara nonché nei comuni di Ameglia, Arcola, Bolano,
Calice al Cornovìglio, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici,
Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra e Sarzana (della
provincia di La Spezia); Minacciano, Giuncugnano, Piazza al
Serchio, Sillano e San Romano in Garfagnana (in provincia di
Lucca); Albereto e Borgo Val di Taro (in provincia di
Parma).
Art. 2.
1. Le somme di cui all'articolo 1 sono assegnate alla
soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali di
cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 mediante
decreti emanati annualmente dal Ministro per i beni e le
attività culturali sulla base dei piani di lavoro trasmessi
dalle stesse soprintendenze.
Art. 3.
1. La redazione dei piani di lavoro annuali di cui
all'articolo 2 è affidata alla sovrintendenza regionale per i
beni e le attività culturali che deve concordarli con i comuni
interessati, l'istituto lunigianese dei castelli e la
Commissione per i beni e le attività culturali di cui
all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
2. I piani di lavoro devono individuare gli immobili da
acquisire allo Stato nonché gli immobili sui quali intervenire
con opere di restauro e di consolidamento, anche al fine della
loro utilizzazione per strutture culturali.
Art. 4.
1. Le somme di cui all'articolo 1 non utilizzate
nell'esercizio in cui sono stanziate possono essere impiegate,
in deroga alle disposizioni vigenti, negli esercizi successivi
con loro relativa iscrizione nelle rispettive unità
previsionali di base.
Art. 5.
1. Le spese incluse nei decreti del Ministro per i beni e
le attività culturali di cui all'articolo 2 sono interamente a
carico dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del tesoro unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
2. La Commissione per i beni e le attività culturali di
cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 è incaricata di studiare originali forme di collaborazione
con i proprietari dei beni oggetto di restauro ai sensi della
presente legge per consentirne un effettivo uso pubblico
integrato, anche al fine di favorire la possibilità di una
fruizione organica dell'intero patrimonio culturale della
Lunigiana storica.
Art. 6.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la soprintendenza regionale per i beni e le
attività culturali deve provvedere, con le modalità di cui
all'articolo 3, alla redazione del piano di lavoro per il
primo anno di attuazione della presente legge.