XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 252
PROPOSTA DI LEGGE
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCI'PI GENERALI
Capo I
FONTI E PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi sulla produzione
del diritto dell'ambiente).
1. La presente legge stabilisce i princìpi in tema di
tutela dell'ambiente in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32,
41, 42 e 44 della Costituzione e nel rispetto del Trattato
istitutivo dell'Unione europea.
2. Le leggi della Repubblica non possono introdurre
deroghe ai princìpi della presente legge, se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni, assicurando
comunque l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa
in materia di politica ambientale della Unione europea.
3. L'adeguamento al diritto comunitario della normativa in
materia di ambiente si informa alle disposizioni stabilite
dalla presente legge.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge
costituiscono norme generali regolatrici della materia
nell'adozione degli atti normativi, degli atti di indirizzo e
coordinamento e dei provvedimenti di natura contingibile ed
urgente.
5. I princìpi desumibili dalla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Tali princìpi costituiscono, altresì, per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Art. 2.
(Princìpi sulla produzione e sull'efficacia delle
disposizioni tecniche).
1. Sono disposizioni tecniche quelle emanate dagli
organismi di normalizzazione di cui all'allegato II alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. Sono
altresì disposizioni tecniche quelle che:
a) rispettano i princìpi della presente legge;
b) sono state emanate da organi
tecnico-scientifici, composti sulla base di criteri di
competenza, correttezza ed imparzialità;
c) sono sufficientemente giustificate ed indicano
gli strumenti ed i metodi della loro attuazione;
d) sono soggette a revisione periodica;
e) sono state approvate in un procedimento
caratterizzato dalla pubblicità e dalla partecipazione di
esperti o comitati di esperti, con l'audizione di ogni altro
soggetto interessato;
f) sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale,
nei bollettini ufficiali e nelle raccolte ufficiali di leggi e
decreti.
2. Le disposizioni tecniche sono uniformi sul territorio
nazionale e sono adottate da organismi nazionali. Qualora per
particolari esigenze sia necessario procedere alla redazione
di disposizioni tecniche applicabili a livello locale, le
regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni si
adeguano alle linee guida ed ai princìpi fissati dallo Stato
per garantire l'uniformità della tutela dell'ambiente; si
applicano, comunque, le disposizioni di cui al presente
articolo.
3. Le attività realizzate in conformità alle disposizioni
tecniche UNI e CEI, nonché alla normativa tecnica vigente, si
intendono compiute a regola d'arte. I soggetti privati, quando
si discostano dall'attuazione delle disposizioni tecniche di
cui al presente articolo, devono indicare la norma di buona
tecnica adottata che, in ogni caso, deve garantire la medesima
tutela dai rischi e dai pericoli ambientali.
4. Le disposizioni tecniche particolari, in qualsiasi modo
adottate da amministrazioni pubbliche, in materie già
disciplinate da disposizioni tecniche generali, possono
imporre limiti, risultati e modi di accertamento o di azione
aggiuntivi rispetto a quelli delle disposizioni tecniche
generali, solo in ragione di speciali ed espresse finalità,
incluse quelle di incremento dei livelli qualitativi e
quantitativi di tutela.
Art. 3.
(Tutela dell'ambiente).
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualità dell'ambiente;
b) protezione della salute umana;
c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali;
d) promozione sul piano internazionale di misure
destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello
locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale.
Art. 4.
(Azione preventiva, precauzione, correzione).
1. La tutela dell'ambiente consiste nell'azione preventiva
tendente ad evitare la creazione di inquinamenti o danni alla
fonte, prima che tali fattori manifestino i propri effetti
negativi.
2. Quando vi sono pericoli di un danno grave ed
irreparabile, la mancanza di piena certezza scientifica non
impedisce l'adozione di misure efficaci per la prevenzione del
degrado ambientale.
3. La tutela dell'ambiente consiste, altresì, nella
correzione e riduzione, per quanto possibile, degli
inquinamenti e dei danni ambientali che si siano già
verificati.
Art. 5.
(Costo dell'inquinamento).
1. Il costo dell'inquinamento è posto a carico di chi lo
produce, fermi restando gli interventi pubblici diretti a
promuovere il risanamento ambientale e l'adozione di nuove
tecnologie.
Art. 6.
(Integrazione).
1. Nella ponderazione degli interessi preordinati
all'esercizio di poteri discrezionali, sono presi in
considerazione in via preliminare gli interessi alla tutela
dell'ambiente.
Art. 7.
(Criteri di bilanciamento).
1. L'obiettivo delle azioni pubbliche di tutela
dell'ambiente è quello di assicurare la compatibilità tra
interessi ambientali e sviluppo economico equilibrato della
Repubblica nel suo insieme e delle singole comunità
territoriali, nel rispetto dei limiti inderogabili di
tollerabilità per la salute umana.
2. In particolare, le azioni pubbliche di tutela
dell'ambiente devono tenere conto:
a) dei dati scientifici e tecnici disponibili;
b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie zone
del territorio della Repubblica;
c) dei vantaggi e degli oneri derivanti
dall'azione o dall'assenza di azione;
d) della necessaria gradualità nel raggiungimento
degli obiettivi ambientali;
e) della migliore tecnologia disponibile, come
definita ai sensi dell'articolo 48;
f) dei costi della tutela.
Art. 8.
(Informazione ambientale).
1. La diffusione e la circolazione di informazioni
affidabili, complete e quanto più possibile aggiornate è
strumento indispensabile per ogni azione, soprattutto
preventiva, di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei diritti
e dei doveri di cui al capo III del presente titolo.
Art. 9.
(Livelli territoriali di governo dell'ambiente e principio
di sussidiarietà).
1. In materia di tutela degli ecosistemi, nel rispetto dei
princìpi costituzionali di autonomia dei singoli, delle
formazioni sociali e degli enti territoriali, lo Stato
interviene soltanto e nella misura in cui gli obiettivi
dell'azione prevista, a motivo delle dimensioni o degli
effetti di questa, non possano essere sufficientemente
realizzati ai livelli di governo territoriale inferiore o non
siano da questi effettivamente realizzati.
2. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 1 si
applica anche nei rapporti tra regioni ed enti locali, ai
sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Lo Stato determina i princìpi e le linee guida al fine
di assicurare condizioni e garanzie di tutela dell'ambiente
uniformi nell'intero territorio della Repubblica.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono adottare forme di tutela più restrittiva,
qualora lo richiedano situazioni di degrado ambientale o
esigenze particolari del loro territorio, purché tale tutela
non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria e sia
comunque compatibile con i princìpi e le linee guida fissati
dallo Stato ai sensi del comma 3.
Capo II
NORME SULL'ORGANIZZAZIONE
PUBBLICA PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Art. 10.
(Amministrazioni dello Stato).
1. Lo Stato provvede all'esercizio delle funzioni ad esso
spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
attraverso le amministrazioni di cui al Capo VIII del Titolo V
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 11.
(Conferenze di servizi).
1. Tutti i concerti, le intese, i pareri, ovvero gli altri
atti consultivi o di assenso, comunque denominati, i quali
debbano essere acquisiti dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio sono assunti in coerenza con le
disposizioni di cui al Capo IV della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
Art. 12.
(Attività di istruttoria tecnica).
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è aggiunta
la seguente:
"c-bis) le attività di istruttoria tecnica in tutti
i procedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, in base alle direttive da
quest'ultimo impartite".
Art. 13.
(Competenze delle regioni).
1. Le attività attribuite allo Stato in materia di tutela
dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
sono esercitate in forma coordinata con le regioni le quali
provvedono all'eventuale elaborazione di modalità operative
più idonee per il perseguimento degli obiettivi prefissati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla
base di programmi pluriennali.
2. Le regioni definiscono i termini per il conseguimento
degli obiettivi e per l'attuazione dei programmi di cui al
comma 1.
3. Le regioni presentano, ogni due anni, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio un rapporto sullo
stato dell'ambiente, che illustri il grado di attuazione degli
obiettivi e dei programmi di cui al comma 1.
Art. 14.
(Servizi pubblici ambientali).
1. Il servizio idrico integrato ed il servizio pubblico di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salvo motivata deroga
stabilita dalla regione, sono organizzati e gestiti a livello
sovracomunale con riferimento ad ambiti territoriali ottimali
per un espletamento efficace, efficiente ed economico di tali
servizi.
Capo III
DIRITTI E DOVERI DEI SINGOLI
E DELLE ASSOCIAZIONI
Sezione I
Informazione ed accesso
in materia ambientale
Art. 15.
(Titolari ed oggetto del diritto di accesso
alle informazioni ambientali).
1. Chiunque, senza essere tenuto a dimostrare un interesse
specifico, può accedere alle informazioni relative allo stato
dell'ambiente e del paesaggio secondo le procedure e con i
limiti dei regolamenti da adottare, in attuazione della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in
conformità ai princìpi ed ai criteri di cui all'articolo 17
della presente legge. In attesa o in assenza dell'adozione del
relativo regolamento è consentito l'accesso alle informazioni
in conformità ai princìpi ed ai criteri di cui all'articolo
17.
Art. 16.
(Informazioni relative all'ambiente).
1. Per informazioni relative all'ambiente si intende
qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, grafica,
visiva, sonora, elettromagnetica, contenuta in banche dati o
di qualunque altra specie, in merito allo stato delle acque,
del suolo, dell'aria, della flora, della fauna, del territorio
e degli spazi naturali, nonché informazioni relative a quelle
attività, incluse quelle nocive quali il rumore, che incidono
o possono incidere sugli stessi, nonché relative agli
interventi atti a tutelarli, ivi compresi misure
amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.
2. E' consentito l'accesso anche agli atti preparatori,
consultivi ed interni ai sensi di legge o di regolamento
intervenuti nelle relative sequenze procedimentali riguardanti
gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione direttamente inerenti la materia
ambientale.
3. Il diritto di accesso di cui al presente articolo si
esercita nei confronti dello Stato, degli enti locali, degli
altri enti ed organismi di diritto pubblico, delle aziende
autonome, dei concessionari di pubblici servizi, eccettuati
gli organi che esercitano competenze giudiziarie.
Art. 17.
(Limiti del diritto di accesso
alle informazioni ambientali).
1. Le informazioni relative all'ambiente non possono
essere sottratte, neppure temporaneamente, all'accesso se non
quando la loro divulgazione sia suscettibile di recare un
pregiudizio concreto:
a) alla sicurezza ed alla difesa nazionale, al
demanio militare, all'esercizio della sovranità nazionale ed
alla continuità ed alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) alla sicurezza pubblica;
c) alla vita privata od alla riservatezza di
persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese od
associazioni, con particolare riferimento alla riservatezza
commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà
intellettuale, agli interessi epistolare, sanitario,
professionale e finanziario, di cui tali soggetti siano in
concreto titolari;
d) all'ambiente cui tali informazioni si
riferiscono.
2. Possono, altresì, essere sottratte all'accesso le
informazioni:
a) attinenti a questioni che sono in discussione,
sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, od
oggetto di un'azione investigativa preliminare o che lo siano
state;
b) fornite da terzi senza che questi siano
giuridicamente tenuti a fornirle.
3. Le informazioni in possesso delle autorità pubbliche
formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile
estrapolare le informazioni relative a dati riguardanti gli
interessi di cui al comma 2.
4. Le informazioni connesse agli interessi di cui al comma
3 ed i documenti che le contengono sono sottratti all'accesso
solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
5. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la
visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro
interessi.
6. Ciascuna amministrazione pubblica, nell'ambito dei
regolamenti previsti dall'articolo 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti
contenenti informazioni relative all'ambiente sottratte
all'accesso per le esigenze di cui al presente articolo. In
assenza di tali regolamenti l'accesso alle informazioni
ambientali non può essere negato se non nei casi espressamente
previsti dai commi 1 e 2.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 una richiesta
di informazioni può essere respinta qualora comporti la
trasmissione di documenti o dati incompleti ovvero sia
manifestamente ingiustificata o sia formulata in termini
troppo generici.
8. L'autorità pubblica risponde al richiedente nel più
breve termine possibile e comunque entro e non oltre un mese
dalla richiesta. Il rifiuto all'accesso od il ritardo
nell'accoglimento della richiesta deve essere motivato cd
indicare, nel caso di differimento, il periodo di tempo per il
quale le informazioni richieste sono sottratte alla
divulgazione.
9. Si applica l'articolo 25, commi 5 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
10. Per quanto non diversamente previsto si applicano le
disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e relative norme di attuazione.
11. Presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è istituita un'apposita
sezione dell'archivio centralizzato delle richieste di accesso
in materia ambientale previsto dall'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352.
Art. 18.
(Informazione pubblica in materia
ambientale).
1. Le amministrazioni pubbliche assicurano la più ampia
pubblicità e divulgazione delle informazioni relative
all'ambiente ed allo stato dello stesso, adottando le
opportune misure organizzative affinché esse siano rese
conoscibili e disponibili al pubblico, anche mediante la
pubblicazione periodica di relazioni descrittive.
Art. 19.
(Obbligo di trasmissione delle informazioni in materia
ambientale).
1. I soggetti i quali esercitano attività di qualsiasi
genere suscettibili di arrecare danno all'ambiente sono
tenuti, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione
vigente, a fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le
informazioni da esse richieste circa la natura e le modalità
di svolgimento di tali attività, al fine di consentire
l'adozione delle misure più idonee per la salvaguardia delle
esigenze ambientali. La legge prevede le modalità per
assicurare che le informazioni vengano raccolte tramite
modelli unici di dichiarazioni e la redazione di bilanci
ambientali dell'attività.
2. Le informazioni ed i dati raccolti ai sensi del comma 1
non possono essere comunicati all'esterno se non in forma
aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun
riferimento individuale o nominativo.
3. In casi eccezionali, la pubblica amministrazione che ha
ricevuto i dati e le informazioni di cui al comma 1, può, con
espresso atto motivato e nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 17, estendere il segreto anche ai dati
aggregati.
Art. 20.
(Controllo e diffusione dei dati e delle informazioni
ambientali).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e l'APAT, nell'ambito delle funzioni di cui
all'articolo 01, comma 1, lettere b) e c) del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, adottano,
anche su istanza di chiunque vi abbia interesse, le misure
necessarie per controllare le informazioni ed i dati raccolti
dalle pubbliche amministrazioni e da privati, al fine di
garantire l'imparzialità, la completezza, la correttezza e la
tempestività dell'informazione ambientale.
2. L'APAT fissa i criteri per la standardizzazione dei
dati e l'effettuazione dei monitoraggi, individuando altresì i
criteri per diffondere i dati raccolti in via ufficiale
secondo il linguaggio comune, in modo da consentirne la
comprensione e la fruibilità.
Art. 21.
(Informazione sulle attività pericolose
per l'ambiente).
1. La legge individua le categorie di imprese e di
attività suscettibili di produrre direttamente od
indirettamente effetti dannosi per l'ambiente, per lo
svolgimento delle quali debbono essere preventivamente
pubblicati i dati relativi ai progetti di intervento in forma
comprensibile per tutti gli interessati.
2. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la tempestiva
comunicazione e diffusione delle informazioni sulle attività
delle imprese classificate, ai sensi dell'articolo 29, come
esercenti attività pericolose per l'ambiente.
3. I titolari delle imprese di cui al comma 1 hanno
l'obbligo di mettere a disposizione delle pubbliche
amministrazioni competenti e dei privati interessati tutti gli
elementi conoscitivi necessari per il controllo delle attività
pericolose per l'ambiente e la prevenzione dei relativi
rischi.
4. Il diritto di accesso alle informazioni di cui al comma
3 si riferisce sia alla fase di presentazione delle domande di
autorizzazione, sia alla fase di realizzazione dei progetti e
di gestione delle imprese, sia alle attività di controllo
sulla correttezza dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni competenti.
Sezione II
Diritti di partecipazione
e diritti di difesa
Art. 22.
(Diritti di partecipazione a scopo
collaborativo).
1. Chiunque, senza necessità di dimostrare il proprio
interesse, può partecipare ai procedimenti comunque connessi
agli interessi ambientali.
Art. 23.
(Diritti di partecipazione a scopo difensivo).
1. Dell'avvio dei procedimenti di autorizzazione, di
pianificazione e di programmazione in cui sono coinvolti
interessi ambientali, è in ogni caso dato avviso mediante
comunicazione personale od altre forme di pubblicità idonee,
con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, a tutti i soggetti di cui all'articolo 7
della medesima legge.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 24.
(Diritti di difesa).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo diretto ad istituire presso l'APAT una commissione
di amministrazione giustiziale in materia di ambiente ed a
disciplinare la facoltà di ricorrere ad essa a tutela di
diritti e di interessi legittimi, per motivi di legittimità e
di merito, contro i provvedimenti, anche non definitivi, di
amministrazioni ed enti statali, emessi in attuazione della
normativa nelle materie della tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e del paesaggio, da parte di chi vi abbia
interesse, nonché da parte delle associazioni di cui
all'articolo 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) individuazione delle modalità di nomina dei
membri della commissione che, in numero di tre effettivi e due
supplenti, devono essere scelti tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza giuridica e tecnica e di
indiscussa indipendenza;
b) individuazione dei casi di incompatibilità,
delle garanzie di stabilità e dei criteri di determinazione
delle indennità spettanti ai componenti della commissione,
nonché previsione delle dotazioni di mezzi e personale idonei
a garantire l'efficienza e l'indipendenza della
commissione;
c) previsione di termini e di modalità di
presentazione dei ricorsi tali da circoscrivere alle omissioni
più gravi le ipotesi di inammissibilità, da assicurare il
contraddittorio anche con i soggetti controinteressati e da
garantire la speditezza delle decisioni;
d) previsione di ampi poteri istruttori e di
integrazione del contraddittorio in capo alla commissione;
e) previsione di una procedura di conciliazione da
attivarsi, a richiesta di una delle parti, in seno alla
commissione;
f) conformità della disciplina procedurale
stabilita dal decreto legislativo ai princìpi di cui alla
legislazione vigente in materia di ricorsi amministrativi
ordinari.
Sezione III
Associazioni ambientaliste
Art. 25.
(Associazioni ambientaliste).
1. Sono abrogati gli articoli 13 e 18, commi 4 e 5, della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Sono legittimati ad agire e ad intervenire innanzi agli
organi giurisdizionali, con i poteri e nelle forme previste
dalla legislazione vigente, le associazioni ed i comitati
dotati di adeguata e stabile capacità rappresentativa degli
interessi diffusi e collettivi per la tutela dell'ambiente.
Capo IV
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Sezione I
Obblighi generali
Art. 26.
(Azione preventiva e di precauzione).
1. L'attività d'impresa si conforma ai princìpi definiti
nel capo I, titolo I, parte I della presente legge ed, in
particolare, a quelli di azione preventiva e di precauzione di
cui all'articolo 4.
2. In applicazione dei princìpi di cui al comma 1, la
valutazione del rischio ambientale d'impresa e la scelta delle
appropriate cautele tecniche sono considerate, a cura e spese
dell'impresa, nella fase che precede l'inizio dell'attività e
realizzate nella fase successiva, secondo modalità
corrispondenti alla natura ed alla gravità del rischio, nonché
alle dimensioni tecnico-economiche dell'impresa.
Art. 27.
(Valori limite di emissione e migliore
tecnologia disponibile).
1. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 26,
l'impresa è comunque tenuta all'osservanza dei valori limite
di emissione, delle norme e degli obiettivi di qualità
ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione, stabilite
per l'esercizio dell'attività o dell'impianto.
2. L'osservanza di valori limite di emissione
progressivamente più restrittivi può essere imposta
dall'autorità competente attraverso l'adozione graduale della
migliore tecnologia disponibile, in conformità ai criteri di
cui all'articolo 26, comma 2, e tenendo conto della situazione
ambientale.
Art. 28.
(Collaborazione con l'autorità di controllo).
1. Le imprese di cui all'articolo 26 osservano, nei
rapporti con l'autorità di controllo, i doveri di corretta
informazione, di lealtà e di collaborazione, al fine di
consentire la tempestiva ed adeguata valutazione del rischio
d'impresa.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono chiedere la
collaborazione dell'autorità di controllo nella verifica delle
condizioni di adempimento degli obblighi stabiliti
dall'autorizzazione, fermi restando gli obblighi posti a loro
carico dalla presente legge.
Sezione II
Obblighi relativi alle imprese
esercenti attività pericolose
Art. 29.
(Imprese esercenti attività pericolose).
1. Per impresa esercente attività pericolosa si intende
quella che pone in essere un rischio aggravato per le persone,
l'ambiente o le cose. L'APAT definisce i criteri tecnici per
l'individuazione delle ipotesi di rischio aggravato.
2. Sono comunque considerate imprese esercenti attività
pericolose quelle indicate nell'allegato A annesso alla
presente legge.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti i Ministri interessati, l'elenco delle
imprese pericolose indicate nell'allegato A annesso alla
presente legge può essere modificato o integrato nel rispetto
del criterio generale di cui al comma 1, previo parere
dell'APAT.
Art. 30.
(Obblighi di gestione del rischio).
1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dagli
articoli 26, 27 e 28, l'impresa pericolosa deve procedere
all'individuazione, all'analisi ed alla revisione periodica
del rischio d'impresa, inviandone adeguata documentazione
all'autorità di controllo.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a
provvedere all'informazione ed all'addestramento del personale
dipendente.
Art. 31.
(Obblighi di sicurezza e trasparenza).
1. Per gli impianti industriali di cui all'articolo 29,
l'impresa comunica all'autorità di controllo, in sede di
domanda di autorizzazione, il nominativo del responsabile per
la sicurezza e l'ambiente.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'impresa è tenuta a
predisporre una volta all'anno un bilancio ambientale
semplificato, redatto secondo i requisiti minimi definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Sezione III
Piccole e medie imprese
Art. 32.
(Obblighi relativi alle piccole e medie
imprese).
1. Al fine di applicare alle piccole e medie imprese, così
come definite dalla normativa comunitaria, gli obblighi
generali previsti dagli articoli 26, 27 e 28, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con
proprio decreto:
a) le misure tecniche e di supporto destinate a
favorire l'adempimento degli obblighi medesimi;
b) i tempi di adeguamento ai valori limite di
emissione relativi alle dimensioni tecnico-produttive medie
delle imprese ed ai diversi settori d'attività, nel rispetto
degli obiettivi e degli standard di qualità
ambientale;
c) i sistemi di raccolta e di diffusione dei dati
di rilevanza ambientale pertinenti alle diverse categorie
d'impresa;
d) le forme semplificate di presentazione della
domanda di autorizzazione unica per ciascuna unità
produttiva.
Parte II
STRUMENTI
Titolo I
STRUMENTI AMMINISTRATIVI
Capo I
PIANIFICAZIONE DI RILIEVO
AMBIENTALE
Art. 33.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a riordinare, ridurre o
semplificare la vigente normativa concernente i piani ad
incidenza territoriale, paesaggistica ed ambientale, nonché ad
abrogare le prescrizioni normative che consentano ad altri
tipi di piani di fissare obiettivi di salvaguardia,
risanamento e sviluppo territoriale, paesistico ed ambientale
ed a predisporre programmi e strumenti atti a raggiungere tali
obiettivi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni degli strumenti di
pianificazione aventi ad oggetto i medesimi interessi
pubblici, salvo che per gli strumenti che si distinguono per
il livello di interesse perseguito;
b) eliminazione dei piani che si risolvono in mere
indicazioni di standard, distanze e livelli di qualità e
loro sostituzione con regolamenti od atti di indirizzo, da
approvare in base a procedure che garantiscano la
consultazione delle categorie interessate e degli organismi
scientifici più accreditati, la trasparenza e la
pubblicità;
c) riduzione dei piani nazionali interferenti con
le previsioni ambientali ai casi in cui vi siano preminenti
necessità di coordinamento sovraregionale ed individuazione
tassativa dell'oggetto di tali piani, al fine di evitare
concorrenze con i piani di livello regionale;
d) individuazione di un piano territoriale di
livello regionale, con specifica considerazione degli
interessi urbanistici, paesistici ed ambientali, costituente
strumento di coordinamento sovraordinato ad ogni altro piano
di natura urbanistica, paesistica ed ambientale;
e) armonizzazione dei piani e dei programmi
previsti da leggi di settore in modo che ciascuno di essi, nel
quadro del piano regionale di cui alla lettera d), al
fine di perseguire gli interessi pubblici esattamente
determinati dalle leggi medesime, disciplini ambiti geografici
circoscritti o settori di attività specifici;
f) razionalizzazione della ripartizione delle
competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di
duplicazioni;
g) semplificazione dei procedimenti amministrativi
di formazione dei piani, in modo da ridurre le fasi
procedimentali e la previsione di atti di concerto e di intesa
e prevedendo la possibilità di ricorrere a procedure di
inchiesta pubblica, limitatamente ai piani di area vasta;
h) abrogazione delle disposizioni che
attribuiscono efficacia prevalente e derogatoria ai piani
indicati alla lettera e), tranne che per i casi in cui
essa risulti indispensabile per primarie esigenze di
salvaguardia ambientale;
i) individuazione di procedure semplificate per
apportare modifiche ai piani gerarchicamente sovraordinati in
occasione dell'approvazione dei piani sottordinati;
l) utilizzazione della conferenza di servizi
prevista dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per il coordinamento dei piani non
posti in rapporto di reciproca sovraordinazione, prevedendo
che ove nella conferenza non si raggiunga l'unanimità per la
decisione, le relative decisioni siano assunte dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dalla regione, a seconda che
l'intervento sia di interesse statale, ovvero regionale o
locale. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di
conferenza di servizi;
m) previsione di apposite norme transitorie che
assicurino la vigenza dei piani già approvati alla data di
emanazione dei decreti legislativi sino alla loro sostituzione
con gli strumenti di pianificazione individuati o modificati
ai sensi della presente legge.
3. La disciplina di riordino prevista dal presente
articolo riguarda anche i procedimenti di pianificazione e di
programmazione connessi a quelli ivi considerati.
Art. 34.
(Attestazione di conformità).
1. Nei piani ad incidenza territoriale, paesistica ed
ambientale deve essere evidenziata la conformità con gli altri
piani comunque incidenti sull'attività disciplinata o
sull'ambito geografico considerato, ovvero le deroghe ad essi
apportate, ove la legge lo consenta.
2. Nel caso in cui un piano settoriale contenga previsioni
contrastanti con quelle di altri piani, esso deve essere
immediatamente comunicato alle autorità titolari della
competenza all'approvazione di tali ultimi piani, per
consentire l'eliminazione di ogni contrasto.
Art. 35.
(Deroghe agli standard).
1. Ferme restando le ipotesi in cui la deroga è
espressamente prevista dalle leggi di settore, gli
standard, le distanze, i livelli di qualità valevoli sul
territorio possono essere motivatamente incrementati, ai fini
di salvaguardia ambientale, in sede di approvazione dei piani
di cui all'articolo 33.
Art. 36.
(Catasto dei piani).
1. Le regioni istituiscono il catasto dei piani che
raccoglie tutti gli strumenti di pianificazione che riguardano
il territorio regionale.
2. Chiunque può accedere al catasto di cui al comma 1,
prenderne gratuitamente visione e richiedere, a proprie spese,
copia della documentazione inerente ai piani vigenti in ordine
a singole aree od all'intero territorio della regione. E'
compito del catasto predisporre appositi strumenti che rendano
conoscibile lo stato delle pianificazioni in atto.
3. Ogni ente competente ad approvare uno strumento di
pianificazione, o variante allo stesso, è obbligato a
trasmettere al catasto lo strumento di pianificazione o la
variante approvata entro venti giorni dall'approvazione. I
piani di rilievo ultraregionale sono trasmessi a tutte le
agenzie interessate.
4. La trasmissione del piano ai sensi del comma 3
costituisce condizione di efficacia dello stesso.
Capo II
VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE
Art. 37.
(Valutazione di impatto ambientale).
1. Nell'ambito di procedimenti autorizzatori per la
realizzazione di un impianto o di un'opera, per i quali si
prevede un impatto ambientale rilevante, segnatamente per loro
natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, la
valutazione di impatto del relativo progetto integra e
completa l'istruttoria, con la diretta considerazione dei
fattori ambientali, secondo le modalità indicate nel presente
capo.
Art. 38.
(Finalità).
1. La valutazione di impatto ambientale individua,
descrive e giudica gli effetti diretti ed indiretti del
progetto dell'impianto e dell'opera sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, le acque superficiali e
sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, nonché
l'interazione tra tali fattori, i beni materiali ed il
patrimonio culturale.
Art. 39.
(Competenza).
1. La valutazione di impatto ambientale è effettuata dallo
Stato, nelle materie ad esso riservate; negli altri casi è
effettuata dalle regioni e dalle province autonome.
Art. 40.
(Piani e programmi).
1. Nei procedimenti di formazione dei piani territoriali e
paesistici nonché negli strumenti urbanistici generali è
compiuta un valutazione generale dell'impatto delle rispettive
previsioni.
2. Nei piani di cui al comma 1 è inserita, per ogni area
territoriale, una valutazione preliminare della compatibilità
dell'insediamento dei diversi tipi di impianti, opere od
attività.
Art. 41.
(Conformità ambientale dei progetti).
1. Nella redazione dei progetti preliminari di opere od
impianti che sono assoggettati alla valutazione di impatto
ambientale, è previamente accertata la rispondenza alle
previsioni di compatibilità di cui all'articolo 40. In caso di
accertamento con esito positivo, l'opera è soggetta ad una
procedura semplificata di valutazione dell'impatto.
2. Ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi è
previamente esperita la procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli da 42 a 47.
Art. 42.
(Studio di impatto ambientale).
1. Il committente di un impianto o di un'opera
assoggettati a valutazione d'impatto ambientale è tenuto ad
inviare all'autorità competente uno studio di impatto
ambientale, redatto ai sensi delle disposizioni tecniche, di
cui all'articolo 47. Copia dello studio sarà contestualmente
inviata, a cura dell'interessato, alla regione nel cui
territorio saranno realizzati l'impianto o l'opera.
2. La regione disciplina i procedimenti di competenza ai
sensi del comma 1, in conformità ai principi generali della
presente legge.
Art. 43.
(Procedimento di valutazione di impatto ambientale).
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, si pronuncia in merito allo studio di cui
all'articolo 42, mediante la valutazione di impatto
ambientale, nel termine perentorio di quattro mesi dalla
trasmissione dello studio stesso.
2. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso od alla
documentazione allegata possono essere richiesti, con effetti
sospensivi del termine, entro un mese dal ricevimento della
domanda.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentite le regioni e le altre amministrazioni
pubbliche interessate, e comunque decorsi due mesi dalla data
di presentazione dello studio senza che le stesse si siano
espresse, delibera entro il termine di cui al comma 1.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione unica convoca la
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tale sede
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
comunica la propria deliberazione, ai fini delle ulteriori
determinazioni da adottare nella stessa conferenza.
5. In caso di valutazione di impatto ambientale positiva,
la conferenza di servizi esamina il contenuto prescrittivo
della deliberazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e delibera, contestualmente, su tutti gli altri
atti necessari alla realizzazione ed all'entrata in funzione
dell'impianto o dell'opera.
6. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al
comma 1 ovvero di valutazione negativa, si applica il disposto
di cui agli articoli 14-ter, comma 4, e 14-quater,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art. 44.
(Attribuzioni regionali).
1. Per le valutazioni di impatto ambientale di competenza
regionale si osservano le norme di cui all'articolo 43, in
quanto applicabili.
2. Entro il termine di un mese dall'adozione del
provvedimento di cui al comma 1, la regione invia la
valutazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio il quale, entro il mese successivo, può annullare
per illeggittimità il provvedimento regionale o sospenderne
l'efficacia, richiedendo i chiarimenti necessari.
Art. 45.
(Accesso alle informazioni ambientali).
1. Ai fini della più completa predisposizione dello studio
di impatto ambientale di cui all'articolo 42, il committente
ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso le
pubbliche amministrazioni. Le informazioni così ottenute
possono essere utilizzate solo per tali finalità.
2. I decreti previsti dall'articolo 47 disciplinano e
garantiscono le forme e le modalità di accesso alla
documentazione del progetto da parte dei cittadini
interessati.
Art. 46.
(Inchiesta pubblica).
1. L'autorità competente per la valutazione di impatto
ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta
pubblica, per l'esame dello studio presentato dal committente,
sui pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e sulle
osservazioni del pubblico.
2. Chiunque può fornire elementi conoscitivi e valutativi
sul progetto, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima
dell'udienza, di memorie scritte di contenuto tecnico o
scientifico recanti osservazioni e proposte sul progetto da
realizzare e sui relativi effetti sull'ambiente, ai sensi
dell'articolo 38.
3. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi.
Art. 47.
(Decreti di attuazione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio sono fissati:
a) i criteri, le disposizioni tecniche e
procedurali per l'effettuazione della valutazione di impatto
ambientale nella forma ordinaria ed in quella semplificata;
b) le condizioni, i criteri e le disposizioni
tecniche per l'applicazione della procedura di impatto
ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997;
c) i contenuti ed i requisiti tecnici per
l'elaborazione e la presentazione dello studio di impatto
ambientale, da parte del committente;
d) le forme e le modalità con cui è assicurata
adeguata pubblicità al progetto da valutare.
Capo III
VALORI LIMITE ED OBIETTIVI
DI QUALITA'
Art. 48.
(Migliore tecnologia disponibile).
1. Per migliore tecnologia disponibile si intende l'ultima
fase di sviluppo di attività, processi e relativi metodi di
esercizio, indicante l'idoneità pratica di determinate
tecniche nel prevenire oppure, se ciò non è fattibile, nel
ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente, globalmente
inteso, senza la predeterminazione in termini vincolanti di
una tecnologia specifica o di determinate tecniche.
2. Il termine "migliore" qualifica le tecniche più
efficaci per realizzare un elevato livello di protezione
ambientale, tenendo presenti gli utili potenziali ed i costi
possibili dell'intervento ovvero della sua omissione.
3. Il termine "disponibile" qualifica le tecniche
sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione nel
pertinente contesto imprenditoriale, in condizioni
economicamente valide e che siano ragionevolmente accessibili
all'operatore.
4. Nella scelta della migliore tecnologia disponibile
devono essere prese in considerazione tecniche a scarsa
produzione di rifiuti con miglioramento del recupero e del
riciclo delle sostanze generate ed usate nel processo, il
consumo di materie prime ed energia, la natura per volume
delle emissioni interessate e la scadenza per l'installazione
delle tecniche.
Art. 49.
(Valori limite di emissione).
1. Per valori limite di emissione si intendono la massa di
sostanze e preparati o la quantità di rumore o calore
collegata a determinati parametri specifici e la
concentrazione di sostanze che non deve essere superata in
normali condizioni di esercizio di un impianto, in uno o più
periodi di tempo.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 50 e 51, i
valori limite di cui al comma 1 del presente articolo sono
stabiliti dall'autorità competente sulla base della migliore
tecnologia disponibile.
Art. 50.
(Norme di qualità ambientale).
1. Per norme di qualità ambientale si intende la serie di
requisiti di qualità che devono esistere in un dato momento in
un determinato ambiente od in una sua parte specifica, ai
sensi della legislazione vigente.
2. I valori limite di emissione di cui all'articolo 49
sono stabiliti dall'autorità competente in modo da garantire
il rispetto delle norme di qualità ambientale.
3. Ove i valori limite fissati in base al disposto
dell'articolo 49, comma 2, non consentano il rispetto di una
norma di qualità ambientale, l'autorità competente adotta le
prescrizioni integrative necessarie a garantirne
l'osservanza.
Art. 51.
(Derogabilità dei valori limite di emissione).
1. L'autorità competente può autorizzare deroghe ai valori
limite di emissione di cui all'articolo 49, comma 2, a
condizione che:
a) siano rispettate le norme di qualità
ambientale;
b) possa verificarsi un aumento in misura
trascurabile dell'inquinamento;
c) non sia accertato un contributo
all'inquinamento transfrontaliero.
Capo IV
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO
AMBIENTALE
Art. 52.
(Domanda di autorizzazione).
1. Chiunque intende installare un impianto, realizzare
un'opera od esercitare un'attività, per i quali la
legislazione vigente a tutela dell'ambiente e del paesaggio
richiede un provvedimento permissivo, è tenuto a presentare
un'unica domanda all'autorità competente.
2. La domanda di autorizzazione ha per oggetto l'impianto
o l'opera o l'attività unitariamente considerati ed è
corredata dalla documentazione relativa al ciclo produttivo,
alla tecnologia impiegata, ad ogni tipo di emissione o di
scarico nell'ambiente, alle misure tecniche e di processo
adottate per ridurre o contenere al minimo gli effetti
complessivi sull'ambiente. In particolare, la domanda fornisce
i dati sul consumo di materie prime e di energia nonché le
misure previste per evitare danni all'ambiente in caso di
cessazione definitiva dell'impianto.
3. Quando le omissioni o le inesattezze riscontrate nella
domanda di autorizzazione sono di tale rilevanza od entità da
farla ritenere dolosamente infedele, si applicano le
disposizioni previste per la mancata presentazione della
domanda.
Art. 53.
(Autorità competente).
1. La domanda di autorizzazione è presentata alla regione,
per gli impianti, le opere o le attività di competenza
regionale, propria o delegata, ovvero all'autorità statale
competente, che svolge funzioni di coordinamento delle altre
amministrazioni pubbliche interessate, per gli impianti, le
opere o le attività di competenza statale.
2. L'autorità competente ai sensi del comma 1 trasmette
tempestivamente, a spese dell'istante, copia della domanda e
della documentazione allegata a tutte le autorità legittimate
a partecipare al procedimento.
Art. 54.
(Conferenza di servizi).
1. Quando l'amministrazione statale competente deve
acquisire pareri, nulla osta od altri atti di assenso comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche, relativi a
procedimenti connessi, indìce una conferenza di servizi ai
sensi del Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Per gli impianti, le opere e le attività di competenza
regionale si applica il disposto del comma 1, intendendosi
sostituita la regione al Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Le domande per i procedimenti connessi continuano ad
essere presentate alle autorità specificamente competenti, ai
fini delle relative istruttorie.
Art. 55.
(Procedimenti autorizzatori semplificati).
1. Il Governo stabilisce con regolamento i procedimenti
autorizzatori che possono essere semplificati, in ragione
della minore incidenza ambientale degli impianti, delle opere
o delle attività da consentire.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono stabilite,
altresì, le modalità di autocertificazione o di silenzio
assenso, relative alle varie categorie di oggetti
considerati.
Art. 56.
(Termine per il rilascio dell'autorizzazione).
1. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda di
autorizzazione con un provvedimento espresso, da adottare
entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla
data di presentazione della domanda completa in ogni sua
parte.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per
una sola volta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi
istruttori, ritenuti essenziali ai fini della decisione, e
riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti e
delle informazioni richiesti dall'amministrazione.
3. Qualora il procedimento di cui al comma 1 non si
concluda nei termini indicati al medesimo comma,
l'amministrazione è responsabile dei danni causati al
richiedente.
Art. 57.
(Avvio dell'attività).
1. Ai fini dell'avvio dell'attività dell'impianto o della
struttura autorizzati ai sensi del presente titolo, il
progettista presenta una autocertificazione attestante la
conformità al progetto approvato di quanto è stato
realizzato.
2. Entro un mese dalla presentazione della dichiarazione
l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione può contestare
la difformità fra quanto realizzato ed il progetto
autorizzato.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2,
l'attività può iniziare liberamente.
4. In caso di dichiarazione non rispondente a verità, il
dichiarante è punito ai sensi del codice penale.
Art. 58.
(Trasferimento o cessazione dell'attività).
1. Il titolare di un impianto, autorizzato ai sensi delle
vigenti disposizioni normative, in caso di trasferimento della
titolarità del medesimo o di cessazione dell'attività, resta
obbligato, anche in solido con i successivi aventi causa, ad
effettuare le necessarie azioni di risanamento ambientale.
Art. 59.
(Termine per l'inizio dell'attività).
1. L'autorizzazione di cui al presente capo fissa il
termine di decadenza entro il quale l'attività deve essere
avviata.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato prima
della scadenza, su motivata istanza dell'interessato.
Art. 60.
(Contenuto prescrittivo massimo
dell'autorizzazione).
1. L'autorizzazione non può contenere prescrizioni
ulteriori rispetto a quelle concernenti:
a) i limiti di emissione delle sostanze
inquinanti;
b) gli obiettivi di qualità ambientale;
c) i criteri di processo;
d) l'adozione della migliore tecnologia
disponibile, così come definita all'articolo 48;
e) le modalità di documentazione dell'attività da
svolgere e dei rilasci inquinanti;
f) le misure previste in caso di cessazione
definitiva dell'attività;
g) i criteri costruttivi degli impianti e quelli
operativi;
h) la qualificazione professionale e la
consistenza numerica del personale addetto alla tutela
ambientale;
i) la prestazione di adeguate garanzie
finanziarie;
l) le distanze di sicurezza.
2. Alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono
soggette a revisione in via ordinaria ogni quattro anni e,
comunque, ogniqualvolta l'autorità competente ne ravvisi la
necessità in relazione ad un mutamento significativo delle
condizioni dell'ambiente od all'evoluzione della migliore
tecnologia disponibile che consenta l'adozione di più efficaci
misure di contenimento dell'inquinamento.
4. L'efficacia delle nuove misure prescritte ai sensi del
comma 3 è subordinata ad un periodo transitorio di
adeguamento, fissato in funzione delle modifiche richieste,
della tipologia dell'impianto e degli oneri di
investimento.
Art. 61.
(Trasferimento dell'autorizzazione).
1. Al trasferimento della proprietà o della disponibilità
dell'impianto consegue la voltura dell'autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione è denunciato
all'autorità competente entro quindici giorni dalla sua
denuncia.
3. L'autorità di cui al comma 2, entro e non oltre due
mesi dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza delle
garanzie e dei requisiti finanziari e professionali
eventualmente richiesti dalla legge e dispone, se del caso,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attività.
Art. 62.
(Decadenza).
1. L'autorizzazione è soggetta a decadenza se:
a) l'impianto viene fermato per oltre un anno;
b) non sono osservate le prescrizioni di cui
all'articolo 60;
c) non è denunciato il trasferimento
dell'autorizzazione nei termini di cui all'articolo 61, comma
2.
Art. 63.
(Modifica sostanziale).
1. Ogni spostamento di impianti o di attività dal luogo in
precedenza autorizzato ad altra località all'esterno del sito
dello stabilimento, nonché ogni modifica sostanziale, anche di
processo produttivo, che comporti un significativo incremento
nella quantità o nella qualità delle sostanze rilasciate
nell'ambiente o degli effetti chimico-fisici delle emissioni,
sono soggetti ad autorizzazione.
Capo V
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 64.
(Princìpi).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a riordinare e semplificare la
normativa vigente concernente le sanzioni amministrative
comminate per la violazione di precetti posti a tutela
dell'ambiente.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere adeguate sanzioni ripristinatorie,
reali e pecuniarie, anche cumulabili tra loro, ispirate al
principio di proporzionalità;
b) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e
di sanzioni amministrative meramente pecuniarie concernenti il
medesimo fatto;
c) affidare al giudice penale la competenza di
irrogare, in via sostitutiva dell'amministrazione rimasta
inerte, le sanzioni amministrative ripristinatorie comminate
per fatti costituenti reato;
d) prevedere sanzioni pecuniarie progressivamente
o proporzionalmente crescenti in caso di protrazione nel tempo
della condotta illecita;
e) prevedere adeguati poteri cautelari in capo
all'amministrazione;
f) prevedere la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo senza limiti alle prove ammesse in
giudizio.
Titolo II
STRUMENTI ECONOMICI
Art. 65.
(Princìpi).
1. La disciplina dell'ambiente attraverso misure di
regolazione diretta può essere integrata, assicurando il
reciproco coordinamento, da strumenti di tipo
economico-finanziario che incidano sulla disponibilità degli
operatori economici ad attuare comportamenti e ad utilizzare
processi produttivi aventi un minor impatto sull'ambiente.
2. Gli strumenti economici, sia di tipo incentivante, sia
di tipo fiscale, devono essere, ove possibile, coordinati con
le misure adottate dalla Unione europea.
Art. 66.
(Caratteristiche).
1. L'utilizzazione degli strumenti economici deve
garantire un equilibrato rapporto tra tutela dell'ambiente e
garanzia delle attività economiche e non deve avere effetti
distorsivi sulla concorrenza; deve basarsi su dati
scientifici, tecnici ed economici conoscibili e verificabili;
deve essere compatibile con lo stato attuale delle conoscenze
e delle effettive possibilità tecniche dei destinatari; deve
basarsi su normative che permettano una chiara individuazione
dei presupposti e delle condizioni di applicazione.
Art. 67.
(Imposte ambientali).
1. Nel caso di nuove imposte con finalità ambientali, il
gettito deve essere preferibilmente destinato ad attività di
ripristino ambientale o di incentivazione di tecnologie meno
inquinanti; deve comunque essere rispettato il principio della
neutralità fiscale, per cui il carico fiscale non può essere
aggravato dall'introduzione della nuova imposta a finalità
ambientale.
Art. 68.
(Condizioni di attuazione).
1. Nell'adozione di strumenti economici devono essere
preferite forme di intervento che prevedano un ruolo attivo
dei soggetti interessati ed in particolare soluzioni
concertate tra amministrazione ed imprese.
2. Gli effetti economici ed ambientali derivanti
dall'utilizzazione degli strumenti economici devono essere
adeguatamente controllati.
Titolo III
STRUMENTI CIVILISTICI.
DANNO AMBIENTALE
Art. 69.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per disciplinare le ipotesi di danno
ambientale secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conferma del principio generale della
risarcibilità del danno ambientale, inteso come stabile e
significativo deterioramento di una o più componenti
ambientali o di interi ecosistemi;
b) adozione di un regime generale di
responsabilità basato sulla colpa;
c) individuazione specifica delle attività alle
quali si applichi un regime speciale fondato sulla
responsabilità oggettiva per rischio aggravato, secondo la
Convenzione di Lugano sulla responsabilità per attività
pericolose, sottoscritta dall'Italia in data 21 giugno
1993;
d) previsione del carattere prioritario del
ripristino della situazione anteriore all'illecito, salvo il
risarcimento per il mancato godimento fino alla data del
ripristino; qualora il ripristino della situazione anteriore
non sia tecnicamente od economicamente conveniente, il
risarcimento, su motivata richiesta dei soggetti di cui alla
lettera e), sarà commisurato al costo degli interventi
necessari ai fini della riduzione delle conseguenze
dell'evento nonché ai costi del ripristino e del mancato
godimento fino alla data del ripristino; qualora il ripristino
non sia tecnicamente possibile, il risarcimento potrà essere
commisurato alla prestazione di risorse naturali equivalenti a
quelle danneggiate;
e) attribuzione dell'azione per danno ambientale
allo Stato ed agli enti territoriali e, limitatamente
all'azione di rispristino, alle associazioni ambientaliste che
rispondano ai requisiti di stabile ed adeguata rappresentanza
degli interessi collettivi e diffusi coivolti;
f) previsione dell'azione interdittiva
dell'attività illecita in caso di danno continuativo o di
minaccia di grave danno;
g) previsione del principio di solidarietà nel
caso di concorso nell'evento di danno di una pluralità di
soggetti, salvi i casi di prova liberatoria da parte del
concorrente in ordine al contributo alla causazione ed alla
misura parziale del danno singolarmente prodotto;
h) attribuzione dell'ammontare del risarcimento al
fondo di cui alla lettera m) e, comunque, previsione di
un vincolo di destinazione per la realizzazione delle opere di
risanamento relative all'evento dannoso per il quale è stato
ottenuto il risarcimento;
i) definizione dei criteri per l'agevolazione
della prova del nesso di causalità tra evento e danno;
l) previsione di forme di assicurazione
obbligatoria ovvero di prestazione di garanzie finanziarie
equivalenti nei casi di esercizio di attività classificate
come pericolose, come condizione per ottenere o mantenere
un'autorizzazione all'esercizio delle medesime attività;
m) previsione di un fondo collettivo di indennizzo
per danni non imputabili a soggetti individuati o, in
concreto, non risarciti; il fondo è alimentato dallo Stato e
dai settori interessati; al fondo affluiranno, con vincolo di
destinazione, i risarcimenti derivanti dalle azioni per danno
ambientale.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il
parere dell'APAT e delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro trenta giorni.
Art. 70.
(Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'articolo 69 della presente legge, sono
abrogati l'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, l'articolo 58 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ed ogni altra disposizione
ad esso contraria.
Titolo IV
STRUMENTI PENALI
Art. 71.
(Delega in materia di reati ambientali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la riforma delle leggi penali vigenti
in materia di salvaguardia dell'ambiente, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di sanzioni penali per violazioni
che ledono od espongono a pericolo l'interesse ambientale
secondo i seguenti criteri:
1) previsione come delitti puniti con la reclusione da
uno a tre anni e
con la multa da lire 5 milioni a lire 50 milioni, per i
fatti che ledono in modo persistente e rilevante una o più
componenti ambientali;
2) previsione come delitti puniti con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50
milioni per i fatti che ledono in modo persistente e rilevante
l'equilibrio di interi ecosistemi;
3) previsione che i delitti di cui ai numeri 1) e 2)
siano puniti, anche se commessi per colpa, e che, in tal caso,
le pene applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 1),
la reclusione da sei mesi a due anni o la multa da lire 1
milione a lire 30 milioni; nell'ipotesi di cui al numero 2),
la reclusione da uno a tre anni e la multa da lire 3 milioni a
lire 50 milioni;
4) previsione di un'attenuante ove i fatti siano di
speciale tenuità, nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 3); di
un'aggravante se siano di particolare gravità;
5) previsione come delitti puniti con la reclusione da
uno a tre anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50
milioni per i fatti che espongano a concreto pericolo
l'equilibrio di interi ecosistemi;
6) previsione come delitti punibili con la reclusione
da uno a due anni o con la multa da lire 10 milioni a lire 50
milioni per i fatti commessi in violazione di obblighi imposti
per evitare l'esposizione a pericolo dell'equilibrio di interi
ecosistemi, a coloro che esercitano attività con speciale
impatto ambientale;
7) previsione che i fatti previsti ai numeri 5) e 6)
siano puniti, anche se commessi per colpa, e che le pene
applicabili siano, nell'ipotesi di cui al numero 5), la
reclusione da quattro mesi ad un anno o la multa da lire 5
milioni a lire 30 milioni; nell'ipotesi di cui al numero 6,
con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da
lire 5 milioni a 30 milioni;
8) previsione di un'aggravante se i fatti di cui ai
numeri 5) e 6) siano di particolare gravità;
9) previsione come contravvenzioni punite con
l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 5
milioni a lire 30 milioni per i fatti che espongono a concreto
pericolo una o più componenti ambientali;
10) prevedere, nel caso in cui ricorra l'attenuante di
cui all'articolo 6, primo comma, numero 6, del codice penale,
che la pena possa essere ridotta sino alla metà;
b) salvo quanto previsto ai numeri da 1) a 9)
della lettera a), previsione di sanzioni amministrative
per violazioni di obblighi formali che non ledano né espongano
a concreto pericolo l'interesse ambientale.
ALLEGATO A
(v. articolo 29, comma 2)
ATTIVITA' CONSIDERATE PERICOLOSE
1. Attività di produzione, manipolazione, uso,
trattamento, stoccaggio, scarico nell'ambiente di una o più
sostanze o preparati pericolosi, di cui alla direttiva n.
67/548 CEE e successive modificazioni ed aggiornamenti
tecnici;
2. Attività di cui al numero 1 aventi ad oggetto
microorganismi geneticamente modificati, ivi compresa la loro
emissione deliberata nell'ambiente, allorquando siamo patogeni
o producano tossine;
3. Attività effettuate in un'installazione o su un sito
destinati al trattamento, allo stoccaggio ed al riciclo dei
rifiuti quando la quantità dei rifiuti coinvolti è tale da
porre un rischio aggravato ai sensi dell'articolo 29, comma
1;
4. Attività di stoccaggio definitivo dei rifiuti.