XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 249
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
"l-ter) le spese sostenute per il restauro
dell'alto fusto nei boschi cedui, con l'avviamento all'alto
fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle
fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione e
conservazione delle foreste nonché le erogazioni liberali ed i
contributi versati ad enti o istituzioni pubblici o
associazioni legalmente riconosciuti o loro consorzi che,
senza scopo di lucro, svolgono e promuovono le attività di cui
alla presente lettera finalizzate alla tutela e al
miglioramento dell'ambiente. Le spese sostenute devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal corpo
forestale dello Stato previo accertamento della loro
congruità. Allo stesso corpo forestale è demandato il compito
di stabilire i tempi e i modi di attuazione dei restauri, dei
miglioramenti e dei piani di gestione e conservazione di cui
alla presente lettera, nonché di vigilare sulla effettiva
destinazione agli scopi indicati delle erogazioni liberali
fatte agli enti o istituzioni pubblici o associazioni
legalmente riconosciuti e loro consorzi".
2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 65 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"2-ter. Le spese, le erogazioni liberali ed i
contributi di cui alla lettera l-ter) del comma 1
dell'articolo 10 sono deducibili nei limiti ed alle condizioni
ivi indicati".