XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 245
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'educazione ambientale
nei programmi scolastici).
1. E' istituito, nelle scuole di ogni ordine e grado,
l'insegnamento dell'educazione ambientale.
2. L'insegnamento dell'educazione ambientale forma parte
integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla
normativa vigente.
Art. 2.
(Finalità).
1. L'insegnamento dell'educazione ambientale ha lo scopo
primario di portare a conoscenza dello studente, perché ne
faccia elementi fondamentali della propria formazione
culturale e civile, i princìpi e le regole sulle quali si basa
un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, la necessità che
tale rapporto sia fondato sulla sostenibilità ambientale delle
attività umane, ed il principio del rispetto dell'ambiente
naturale e storico come fattore positivo dello sviluppo
civile, sociale, culturale ed economico della Nazione.
Art. 3.
(Affidamento dell'insegnamento
dell'educazione ambientale).
1. All'insegnamento dell'educazione ambientale sono
preposti: nella scuola elementare il personale insegnante in
servizio; nella scuola media gli insegnanti ai quali sono
affidati i corsi di educazione civica; nelle scuole superiori
i docenti della specifica area abilitante della geografia.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con
proprio decreto emanato di concerto con il Ministro
dell'ambiente, definisce le modalità per l'acquisizione ed il
riconoscimento della abilitazione di cui al comma 1 per i
docenti già in ruolo, al fine di dotarli della necessaria
qualificazione professionale. I corsi di qualificazione hanno
la durata di sei mesi e si svolgono nelle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario; i relativi
programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da
prestare e vengono definiti tenendo conto dei programmi di
insegnamento.
Art. 4.
(Programmi di insegnamento).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito
il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono
definiti i programmi dell'insegnamento dell'educazione
ambientale dei singoli ordini e gradi di scuole, secondo le
seguenti caratteristiche:
a) apprendimento dei corretti rapporti tra uomo e
ambiente adeguato al livello scolare ed all'età dei
destinatari dell'insegnamento;
b) sviluppo sistematico delle problematiche
ambientali a livello mondiale;
c) importanza della prevenzione delle catastrofi
ambientali e dell'inquinamento;
d) presenza nell'orario scolastico settimanale per
non meno di due ore, delle quali una eventualmente in
copresenza con materie affini;
e) scansione modulare delle tematiche in forma
integrata con le discipline affini.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato per il 2002 in lire 90 miliardi e per gli anni
successivi in lire 100 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Alle scuole superiori ad indirizzo scientifico che
prevedono un ampliamento, a carico della quota del curricolo a
loro riservata dall'articolo 8 del regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, delle
ore riservate all'educazione ambientale, sono attribuiti
specifici finanziamenti aggiuntivi.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.