XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 245




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione dell'educazione ambientale
nei programmi scolastici).


        1. E' istituito, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'insegnamento dell'educazione ambientale.
        2. L'insegnamento dell'educazione ambientale forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.


Art. 2.

(Finalità).

        1. L'insegnamento dell'educazione ambientale ha lo scopo primario di portare a conoscenza dello studente, perché ne faccia elementi fondamentali della propria formazione culturale e civile, i princìpi e le regole sulle quali si basa un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, la necessità che tale rapporto sia fondato sulla sostenibilità ambientale delle attività umane, ed il principio del rispetto dell'ambiente naturale e storico come fattore positivo dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della Nazione.


Art. 3.

(Affidamento dell'insegnamento
dell'educazione ambientale).

        1. All'insegnamento dell'educazione ambientale sono preposti: nella scuola elementare il personale insegnante in servizio; nella scuola media gli insegnanti ai quali sono affidati i corsi di educazione civica; nelle scuole superiori i docenti della specifica area abilitante della geografia.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce le modalità per l'acquisizione ed il riconoscimento della abilitazione di cui al comma 1 per i docenti già in ruolo, al fine di dotarli della necessaria qualificazione professionale. I corsi di qualificazione hanno la durata di sei mesi e si svolgono nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; i relativi programmi sono adeguati al livello dell'insegnamento da prestare e vengono definiti tenendo conto dei programmi di insegnamento.


Art. 4.

(Programmi di insegnamento).


        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento dell'educazione ambientale dei singoli ordini e gradi di scuole, secondo le seguenti caratteristiche:

                a) apprendimento dei corretti rapporti tra uomo e ambiente adeguato al livello scolare ed all'età dei destinatari dell'insegnamento;

                b) sviluppo sistematico delle problematiche ambientali a livello mondiale;

                c) importanza della prevenzione delle catastrofi ambientali e dell'inquinamento;

                d) presenza nell'orario scolastico settimanale per non meno di due ore, delle quali una eventualmente in copresenza con materie affini;

                e) scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il 2002 in lire 90 miliardi e per gli anni successivi in lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Alle scuole superiori ad indirizzo scientifico che prevedono un ampliamento, a carico della quota del curricolo a loro riservata dall'articolo 8 del regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, delle ore riservate all'educazione ambientale, sono attribuiti specifici finanziamenti aggiuntivi.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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