XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 244
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Laboratorio aereo per la ricerca ambientale (LARA)
del Consiglio nazionale delle ricerche, dotato del sistema di
ripresa iperspettrale MIVIS, considerato il più avanzato
sistema iperspettrale, sia in ambito nazionale che
internazionale, in grado di operare con un numero elevato di
canali in ripresa contemporanea dal visibile all'infrarosso
termico, e ritenuto indispensabile per essere utilizzato per
la caratterizzazione dei fenomeni ambientali, in
considerazione anche delle caratteristiche delle sue riprese,
deve essere inteso come il sistema nazionale di taratura
primario ed è riconosciuto come laboratorio di riferimento per
tutti i controlli territoriali ed ambientali.
2. La metodologia del LARA è riconosciuta nell'ambito
della valutazione dell'impatto ambientate.
Art. 2.
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche mette a
disposizione il progetto LARA per fini tecnico-scientifici
operativi di carattere territoriale di interesse nazionale, al
fine di migliorare, incrementare ed adeguare la progettazione
in campo ambientale.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche promuove
iniziative di supporto alle azioni del progetto LARA.
Art. 3.
1. Gli enti statali e territoriali affidano al Consiglio
nazionale delle ricerche il coordinamento delle operazioni di
verifica e taratura delle varie situazioni ambientali, con
particolare riguardo per le aree a rischio.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche valuta ed
individua, per ciascuna verifica ambientale, lo strumento
scientifico più idoneo a garantire le attività di
monitoraggio.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sostiene le iniziative del LARA con
appositi finanziamenti, garantendone la crescita ed il
mantenimento del livello di unicità internazionale.
Art. 5.
1. Il Ministero dell'ambiente, per quanto di sua
competenza, sostiene le attività del LARA in ambito
territoriale ed impartisce opportune disposizioni all'Agenzia
nazionale e alle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente circa l'impiego del LARA.
Art. 6.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
quanto di sua competenza, di intesa con il Consiglio nazionale
delle ricerche e con il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, provvede a varare un piano
nazionale o regionale per la formazione all'uso delle tecniche
del telerilevamento avanzato introdotto dal LARA.