XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 244




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Laboratorio aereo per la ricerca ambientale (LARA) del Consiglio nazionale delle ricerche, dotato del sistema di ripresa iperspettrale MIVIS, considerato il più avanzato sistema iperspettrale, sia in ambito nazionale che internazionale, in grado di operare con un numero elevato di canali in ripresa contemporanea dal visibile all'infrarosso termico, e ritenuto indispensabile per essere utilizzato per la caratterizzazione dei fenomeni ambientali, in considerazione anche delle caratteristiche delle sue riprese, deve essere inteso come il sistema nazionale di taratura primario ed è riconosciuto come laboratorio di riferimento per tutti i controlli territoriali ed ambientali.
        2. La metodologia del LARA è riconosciuta nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientate.


Art. 2.

        1. Il Consiglio nazionale delle ricerche mette a disposizione il progetto LARA per fini tecnico-scientifici operativi di carattere territoriale di interesse nazionale, al fine di migliorare, incrementare ed adeguare la progettazione in campo ambientale.
        2. Il Consiglio nazionale delle ricerche promuove iniziative di supporto alle azioni del progetto LARA.


Art. 3.

        1. Gli enti statali e territoriali affidano al Consiglio nazionale delle ricerche il coordinamento delle operazioni di verifica e taratura delle varie situazioni ambientali, con particolare riguardo per le aree a rischio.
        2. Il Consiglio nazionale delle ricerche valuta ed individua, per ciascuna verifica ambientale, lo strumento scientifico più idoneo a garantire le attività di monitoraggio.


Art. 4.

        1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sostiene le iniziative del LARA con appositi finanziamenti, garantendone la crescita ed il mantenimento del livello di unicità internazionale.


Art. 5.

        1. Il Ministero dell'ambiente, per quanto di sua competenza, sostiene le attività del LARA in ambito territoriale ed impartisce opportune disposizioni all'Agenzia nazionale e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente circa l'impiego del LARA.


Art. 6.

        1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto di sua competenza, di intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, provvede a varare un piano nazionale o regionale per la formazione all'uso delle tecniche del telerilevamento avanzato introdotto dal LARA.



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