XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 240
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO NELLE AREE SOGGETTE A
VINCOLI DI TUTELA E NORME PER IL RECUPERO AMBIENTALE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
opere abusive comunque censite non suscettibili di sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, realizzate nelle aree e negli immobili soggetti
ai vincoli di cui agli articoli 32 e 33 della citata legge n.
47 del 1985, e successive modificazioni, realizzate entro il
31 dicembre 1993, per le quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, regioni e comuni non abbiano provveduto
alla esecuzione delle misure sanzionatorie previste dalla
medesima legge n. 47 del 1985.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla
presente legge si intende:
a) per "responsabile dell'abuso" colui che ha
realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di
opere o di interventi in violazione di norme
urbanistico-edilizie; ai soli fini dell'applicazione
dell'articolo 5, al responsabile dell'abuso è equiparato colui
che, a qualsiasi titolo, detenga o possieda il manufatto
realizzato in violazione delle predette norme ovvero
l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento abusivo;
b) per "dirigente", il dirigente dell'ente locale
preposto all'ufficio competente per la vigilanza e la
repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il
responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le
cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione
degli abusi edilizi.
Art. 3.
(Procedure).
1. Le opere abusive di cui all'articolo 1 sono acquisite
di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di
presenza di vincoli di tutela a favore dell'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla
quale sono state realizzate. In caso di presenza di più
vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore
dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può
essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie
utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se
non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi
da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi
dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o
del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla
predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, costituisce titolo
per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo
gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della
proprietà a favore dell'amministrazione competente.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono notificati anche
al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso
sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso
stesso è stato realizzato.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto,
informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco
delle opere di cui all'articolo 1 non sanabili, per le cui
demolizioni è stato esperito il procedimento di cui
all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della
presente legge, e indica lo stato dei procedimenti relativi
alla tutela del vincolo di cui al comma 1. Il segretario
comunale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasmette al prefetto, informandone il
presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere per le
quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista
dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Decorso
inutilmente il predetto termine di sei mesi, il prefetto si
sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli
adempimenti previsti dal citato articolo 7 della legge n. 47
del 1985. Qualora il segretario comunale non ottemperi nel
termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli
elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta che provvede alla
trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di
due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla
tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da
eseguire, nelle ipotesi previste al comma 1. Gli elenchi
contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e
dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di
identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. E' escluso dall'applicazione delle procedure di cui al
presente comma l'elenco di cui al comma 4.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il dirigente dell'ente locale redige l'elenco
delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, relative ad
opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli
stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui procedimento non
sia ancora concluso e lo trasmette al presidente della giunta
regionale. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione
comunale provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo
la documentazione necessaria per il rilascio o il diniego
della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il
rilascio della concessione o della autorizzazione è
subordinato all'espressione del parere prescritto
dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni. Per i beni e le aree
tutelati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 490 del 1999, il predetto parere è reso secondo
la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 12
gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1988, n. 68. Decorsi tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in caso di inattività
dell'amministrazione locale, il presidente della giunta
regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta
per gli adempimenti previsti nel presente comma. I pareri
negativi, emessi ai sensi del citato articolo 32 della legge
n. 47 del 1985, sulle istanze di sanatoria, ovvero gli
annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti
organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di
silenzio-rifiuto, sono trasmessi dal segretario comunale al
prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente
articolo e agli articoli 4 e 5, entro due mesi dalla loro
emissione.
5. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio
marittimo, le disposizioni di cui all'articolo 29 del codice
della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente alle opere
abusive realizzate posteriormente al 1^ gennaio 1994. Si
applicano le medesime disposizioni della citata legge n. 426
del 1998 anche relativamente agli abusi realizzati nelle aree
naturali protette prima del 1^ gennaio 1994 qualora il
prefetto competente non provveda, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a porre in essere gli
adempimenti previsti dal presente articolo e dagli articoli
4 e 5.
Art. 4.
(Esecuzione delle demolizioni).
1. Il prefetto, entro un mese dalla ricezione dell'elenco
di cui all'articolo 3, comma 3, provvede agli adempimenti
conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei
beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta
acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
2. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive,
compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela
della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si
avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito
dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della presente
legge.
3. La demolizione, il ripristino, nonché la
riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono
effettuati secondo le modalità prescritte, ai fini della
tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del
responsabile dell'abuso.
4. Eseguiti la demolizione e il ripristino, nonché la
riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree
acquisite ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 possono essere
utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla
natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione,
come definita al comma 2, ed il ripristino dello stato dei
luoghi, eseguiti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, restano a carico
dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del
responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo
familiare, entro due mesi dalla notifica del trasferimento di
proprietà di cui al comma 1 dell'articolo 3, può esserne
richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende
l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle
procedure di cui all'articolo 5. Qualora l'opera abusiva
ricada in un'area protetta statale, la sospensione può essere
disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente.
6. Il prefetto cura la redazione di un rapporto
quadrimestrale riportante la situazione relativa
all'applicazione del presente articolo, con particolare
riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmissione del
suddetto rapporto ai Ministeri dell'interno, per i beni e le
attività culturali, dei lavori pubblici, delle finanze,
dell'ambiente e al presidente della regione ove è collocata
l'opera abusiva.
Art. 5.
(Uso temporaneo delle abitazioni
abusive acquisite).
1. Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 4, il
prefetto, entro due mesi dalla richiesta di uso temporaneo
dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentite,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il
comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla
attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo
non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il
prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo
esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il
comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2. L'uso temporaneo dell'abitazione, fatto salvo quanto
previsto nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 7,
è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti
condizioni:
a) la costruzione deve essere stata completata ed
abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono
essere attestate con dichiarazioni innanzi al giudice
competente del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al
segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;
b) il responsabile dell'abuso o i componenti del
suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori
a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio
nazionale;
c) il responsabile dell'abuso è tenuto a
corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al
15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo
familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata
della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica
unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative
costituenti l'immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono
nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette
unità abitative. Tali introiti sono utilizzati per le finalità
previste dall'articolo 9, comma 2;
d) il responsabile dell'abuso ha realizzato
l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;
e) il reddito del responsabile dell'abuso e del
suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
3. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2 preclude
l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento
dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate
alla lettera c) del medesimo comma 2 comporta, previa
diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i
successivi quindici giorni, la perdita dell'uso anzidetto.
4. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre
un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed
ambientale-paesaggistici, nonché in quelle di particolare
valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed
indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi,
individuate su proposta del presidente della giunta regionale,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le
attività culturali.
5. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle
abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini
dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano
d'intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per
soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate
dall'attuazione della presente legge, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 6.
6. Il responsabile dell'abuso, qualora si trovi nella
condizione prevista alla lettera e) del comma 2, e
qualora siano decorsi i termini previsti per l'uso temporaneo
delle abitazioni, può beneficiare del contributo a carico del
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei
contributi definite dal comune.
Art. 6.
(Programmi di intervento).
1. Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concorre, unitamente alla
regione e agli altri enti locali interessati, alla
elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica
per fronteggiare l'emergenza abitativa derivante dalla
esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4. I programmi
prevedono in via prioritaria l'acquisto ed il recupero di
abitazioni, nonché l'insieme sistematico di opere finalizzate
alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento
delle urbanizzazioni primarie. Con atto di indirizzo e
coordinamento, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali
e con il Ministro dell'ambiente, sono stabilite le priorità di
intervento a livello nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, le amministrazioni comunali, di
intesa con gli istituti autonomi case popolari comunque
denominati, possono assegnare, anche a titolo provvisorio e
nelle more dell'attuazione dei programmi di cui al comma 1,
alloggi di edilizia residenziale pubblica al responsabile
dell'abuso e al suo nucleo familiare. In ogni caso
l'assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica al nucleo familiare del responsabile
dell'abuso è disciplinata ai sensi dell'articolo 60, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento attuativo delle disposizioni di
cui al presente capo, nel rispetto delle funzioni e dei
compiti amministrativi conferiti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Capo II
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985,
N. 47
Art. 8.
(Misure volte al potenziamento dell'efficacia della
vigilanza e delle sanzioni in materia di repressione degli
abusi edilizi).
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Definizioni). - 1. Ai fini
della presente legge si intende:
a) per "dirigente" il dirigente dell'ente locale
preposto all'ufficio tra le cui competenze sono comprese la
vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è
equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente
locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la
repressione degli abusi edilizi;
b) per "responsabile dell'abuso" colui che ha
realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di
opere o di interventi in violazione di norme
urbanistico-edilizie";
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia). - 1. Il dirigente esercita la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e
di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o
dall'autorizzazione. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sovrintende
al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed
edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni,
la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al
dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione
dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni
dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli
atti relativi ai procedimenti citati.
2. Il dirigente che accerta l'esecuzione di opere
illegittimamente eseguite su aree assoggettate, ai sensi degli
strumenti urbanistici adottati o approvati, o a leggi statali
e regionali o a qualunque titolo, a vincolo di
inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero
ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni,
oppure in difformità dagli strumenti urbanistici approvati o
in contrasto con quelli adottati, dispone la demolizione ed il
ripristino dello stato dei luoghi. Costituisce elemento di
difformità o contrasto ai predetti strumenti urbanistici
l'assenza della dotazione minima di superficie del lotto
prescritta per l'edificazione. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree ed
immobili di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle leggi 18 maggio 1989, n.
183, 6 dicembre 1991, n. 394, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, il dirigente dispone la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione alle
amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità
esecutive ai fini della tutela del bene e possono effettuare
direttamente la demolizione.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il
dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1, dispone senza ritardo, e comunque
entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, l'immediata
sospensione dei lavori fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi, avvalendosi anche del nucleo di controllo del
territorio di cui al comma 5.
4. I provvedimenti emanati in esecuzione delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati anche al
proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il
detentore o il possessore del bene sul quale è stato
realizzato l'abuso. In particolare, i provvedimenti emanati in
esecuzione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
notificati anche al proprietario, contestualmente
all'esecuzione delle demolizioni e del ripristino dello stato
dei luoghi.
5. In ogni comune è istituito un apposito nucleo di
controllo del territorio, composto da vigili urbani e
dipendenti del ruolo tecnico. Il nucleo provvede al costante
controllo del territorio e redige gli atti di accertamento
degli abusi, notificando l'immediata sospensione dei lavori.
Il nucleo, inoltre, predispone un rapporto sull'attività di
vigilanza, anche se negativo, con cadenza almeno mensile. Tali
rapporti sono trasmessi al presidente della giunta regionale e
al prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla
congruità dell'azione di vigilanza.
6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non
è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto
il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a
mezzo telematico, al presidente della giunta regionale, al
sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive
quarantotto ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di
polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della
regolarità delle opere e per la redazione di contestuale
rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti
conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della
violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità
giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il
dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, entro
le successive quarantotto ore.
7. In relazione all'entità degli abusi edilizi o su
specifica richiesta da parte dell'amministrazione comunale, o
degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e
repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso
di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati
edilizi, la vigilanza in ordine alla repressione dei reati di
abusivismo edilizio è esercitata anche da un apposito nucleo
interforze istituito dal prefetto e, nell'ambito delle
direttive da questi impartite, dal personale addetto a
specifici piani coordinati di controllo del territorio, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203";
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Responsabilità del titolare della
concessione, del committente, del progettista, del costruttore
e del direttore dei lavori). - 1. Il titolare della
concessione, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al
direttore dei lavori, a quelle della concessione a edificare e
alle modalità esecutive stabilite nella medesima, nonché delle
autorizzazioni e dei nulla-osta per la tutela
storico-artistica e paesaggistico-ambientale. Essi sono,
altresì, sottoposti solidalmente alle sanzioni di natura
pecuniaria previste dalle normative predette e, solidalmente,
alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate
e per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo che
dimostrino che la violazione non è dipesa da loro
comportamento.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile
qualora abbia segnalato agli altri soggetti obbligati la
violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con
esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo
15, e se fornisce al dirigente contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale
difformità o di variazione essenziale rispetto alla
concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto
all'atto della comunicazione resa al dirigente, alla
sospensione della propria funzione. In caso contrario, il
dirigente ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine
professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta
violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'ordine
professionale di appartenenza.
3. L'esecuzione accertata di lavori in assenza di
concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima,
comunicata dal dirigente all'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale
agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di
affidamento di lavori pubblici";
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. (Opere eseguite in assenza di concessione, in
totale difformità o con variazioni essenziali). - 1. Sono
opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della
concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi
oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un
organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o
di interventi urbanistico-edilizi in assenza di concessione,
in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni
essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 8, ingiunge la
demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine
di un mese dall'accertamento della violazione ovvero dalla
data di notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, ove
emanata. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le
norme di cui ai commi 3 e 4.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dei luoghi entro tre mesi dalla
notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e
l'area di sedime sono acquisiti, di diritto e gratuitamente,
al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita. Nel caso di opere realizzate in
assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli
strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata ai sensi di
quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
4. L'accertamento dell'inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3,
notificata all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione in possesso e per la trascrizione del
trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri
immobiliari.
5. Il comune, sentita l'amministrazione competente
alla tutela del vincolo, ove esistente, dichiara l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici che escludono la demolizione
o la remissione in pristino. Non è consentita quest'ultima
dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi
urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili
soggetti ai vincoli di inedificabilità imposti da norme
statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere
abusive, disposto dal giudice penale, non impedisce l'accesso
al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della
demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede,
mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di
fatto ai fini dell'acquisizione della prova del reato. E'
fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile
soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o
persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta
l'onere finanziario relativo al compenso del custode
giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso
di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati
esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino
dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Fermo
restando quanto stabilito dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, il comune può affidare la gestione dei beni e
dell'area di sedime acquisiti al patrimonio pubblico agli enti
di gestione dei parchi e delle associazioni ambientaliste,
anche al fine di valorizzare il bene acquisito e diffondere la
cultura della tutela e conservazione delle bellezze
naturali.
6. Per le opere eseguite abusivamente su terreni
sottoposti a vincolo di inedificabilità, stabilito da leggi
statali o regionali, la demolizione è effettuata ai sensi di
quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
7. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 sono notificati anche al
proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia
il detentore o il possessore del bene sul quale è stato
realizzato l'abuso.
8. Il segretario comunale redige e pubblica
mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco
dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia
riguardanti opere e lottizazioni realizzate abusivamente e lo
trasmette all'autorità giudiziaria competente e al presidente
della giunta regionale. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti significativi
di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il
tramite del competente ufficio territoriale del Governo, al
Ministero dei lavori pubblici, da utilizzare anche ai fini di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la redazione della
relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi
dei mezzi previsti dall'articolo 23, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, possono
istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio,
che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità
giudiziaria competente e dei propri uffici. Con atto di
indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali e con il Ministro dell'ambiente, sono individuati
gli obiettivi degli osservatori regionali.
9. In caso di inerzia, protrattasi per quindici
giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente
legge, la regione, nel successivo mese, ai sensi dell'articolo
2, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nomina
un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti
necessari, dandone contestuale comunicazione all'autorità
giudiziaria, al prefetto, per l'esecuzione delle demolizioni
delle opere abusive, ed alla procura regionale della Corte dei
conti. Resta fermo l'obbligo di applicazione del risarcimento
del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché
l'obbligo, da parte degli enti preposti alla tutela dei
vincoli, di comminare le sanzioni previste dalle vigenti leggi
di tutela.
10. Per le opere abusive di cui al presente
articolo, il giudice con la sentenza di condanna dispone,
quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive se
non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato,
le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei
modi previsti dall'articolo 27";
e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Accertamento di conformità). - 1. La
domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria è ammessa
fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3,
per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in
totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini
stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma
dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma
dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero nel
caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle
sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può
ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando
l'opera eseguita in assenza della concessione o
dell'autorizzazione sia conforme agli strumenti urbanistici
generali e di attuazione approvati e non in contrasto con
quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera,
sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda
di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a
pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista
abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale
attestazione il professionista assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale.
2. Sulla richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro
due mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, e successive modificazioni.
3. Il rilascio della concessione in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma
pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli
casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura
pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge
28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è
calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme
dalla concessione.
5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al
pagamento di una somma determinata dal dirigente nella misura
da lire 500 mila a lire 2 milioni";
f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. (Opere eseguite su suoli di proprietà dello
Stato o di enti pubblici). - 1. Quando è accertata
l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 5 in assenza di concessione ad edificare,
ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su
suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti
pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli
54 e 55 del codice della navigazione, il dirigente, previa
diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, ordina la
demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione, compresi la rimozione delle
macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è
eseguita a cura del prefetto ed a spese dei responsabili
dell'abuso, mediante l'utilizzo delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa di cui
all'articolo 27";
g) all'articolo 17, primo comma, primo periodo,
dopo le parole: "di diritti reali" sono inserite le seguenti:
"ovvero la locazione" e dopo le parole "dell'alienante" sono
inserite le seguenti: "ovvero del locatario";
h) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:
"Art. 20. (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato l'innosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive stabilite dalla presente legge, dalla legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in quanto
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dalle concessioni è punita con la sanzione
amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e
ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) la pena della reclusione fino a due anni e
della multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della
concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine
di sospensione;
b) la pena della reclusione da tre mesi a tre anni
e dalla multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni nel caso
di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si
applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza della concessione.
Art. 20-bis. (Ravvedimento operoso). - 1. Nelle
ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 20 l'imputato, fino
alla dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado,
può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alle metà
del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto
alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla
restituzione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Con la domanda di ravvedimento l'imputato deve
depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della
multa unitamente alla prova della avvenuta demolizione delle
opere abusivamente realizzate.
3. Il giudice respinge la domanda quando ricorrono i
casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99,
dall'articolo 102, dall'articolo 103 o dall'articolo 105 del
codice penale ovvero quando manca la prova dell'avvenuta
demolizione delle opere abusivamente realizzate.
4. Il giudice può respingere con ordinanza la
domanda se il fatto risulta di particolare gravità.
5. Il pagamento delle somme indicate al comma 1
estingue il reato";
i) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Demolizione di opere). - 1. In tutti i
casi in cui la demolizione rientra nella competenza del
comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine
cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di
criteri generali di priorità delle demolizioni,
preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto
ordine, è facoltà del comune predisporre, entro il mese di
dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione
tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno
successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni
stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi
della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive
rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati
anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24
giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si
applicano a tutti i soggetti competenti, ai sensi della
presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto
compatibili.
2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei
lavori, il dirigente ne dà notizia al prefetto, il quale può
avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il
Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa, ai
sensi dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
3. Ai fini dell'utilizzo delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa sono lavori di
demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo,
finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite
esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici
e privati. Sono escluse dai predetti lavori le operazioni di
sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di
ripristino ambientale dello stato dei luoghi.
4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il
dirigente o il responsabile devono dare notizia al presidente
della giunta regionale e al prefetto, dei casi in cui sono
decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono
decorsi i termini del piano di cui al comma 1, comunicando,
altresì, lo stato delle procedure attivate
dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle
demolizioni. Il presidente della giunta regionale, accertato
che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui
all'articolo 7 nonché quelle previste dal presente articolo,
ne dà notizia al prefetto, ai fini dell'attivazione delle
procedure di demolizione da parte di quest'ultimo";
l) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"Art. 45. (Aziende erogatrici di servizi pubblici). -
1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di
opere prive di concessione, nonché per opere prive di
concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e
per le quali non siano stati stipulati contratti di
somministrazione anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare
alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per
le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria
ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo
35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è
nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad
una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 13, il richiedente è tenuto a
presentare, entro due mesi dalla presentazione della richiesta
di attivazione dell'utenza, la copia della concessione in
sanatoria ottenuta. Per le opere che già usufruiscono di un
servizio pubblico, in luogo della predetta documentazione, può
essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già
usufruisce di un servizio pubblico.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio
1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può
essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 47 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere
ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in
documento separato da allegare al contratto medesimo".
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
mettere a disposizione l'importo massimo di lire 10.000
milioni per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un
Fondo di rotazione per la concessione ai comuni di
anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli
interventi di demolizione di opere abusive. Le anticipazioni,
comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione
del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo
massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, utilizzando le somme riscosse a carico
degli esecutori dell'abuso. In caso di mancato pagamento
spontaneo del credito, l'amministrazione comunale provvede
alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora i comuni non
rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità
stabiliti, il Ministro dell'interno provvede al rimborso alla
Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme da
fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi
titolo ai comuni stessi. Gli oneri per gli interessi relativi
alla provvista da parte della Cassa depositi e prestiti,
nonché per la gestione del Fondo stesso, valutati in lire 450
milioni annue a decorrere dall'anno 2001, sono posti a carico
del bilancio dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma
48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 49,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una quota non
inferiore al 5 per cento dei proventi di cui agli articoli 15
e 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni, è destinata dai comuni, prioritariamente, ad
interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione
delle varianti di recupero urbanistico. Per le medesime
finalità sono utilizzati gli eventuali maggiori introiti
derivanti dall'alienazione delle aree acquisite al patrimonio
comunale, nonché le indennità previste all'articolo 5, comma
2, letteraˆâ1 c).
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001,
si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Norma di coordinamento).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali di riforma
economico-sociale contenute nella presente legge secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione.