XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 235
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di garantire una efficace politica creditizia
che favorisca il riequilibrio territoriale delle aree depresse
e consenta l'applicazione di eguali condizioni e aliquote di
tassi di interesse attivi e passivi nel territorio della
Repubblica, è fatto obbligo a ciascuno dei soggetti indicati
dal comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, di praticare, in tutte le sedi
principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per
ciascun tipo di operazione bancaria, tassi e condizioni
uniformi e integrale parità di trattamento nei confronti dei
clienti, a parità di condizioni soggettive.
2. E' fatto divieto di applicare condizioni contrattuali
diverse basate su criteri geografici di insediamento o di
operatività territoriale dei clienti.
3. La Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad
emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al
presente articolo.
Art. 2.
1. La violazione dei regolamenti di cui al comma 3
dell'articolo 1 della presente legge è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
venticinque milioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 144 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385.
2. In caso di ripetute violazioni, si applica la sanzione
di cui al comma 4 dell'articolo 144 del citato testo unico.
Art. 3.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta al Parlamento una relazione
semestrale sullo stato di attuazione della presente legge,
sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.