XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 235




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di garantire una efficace politica creditizia che favorisca il riequilibrio territoriale delle aree depresse e consenta l'applicazione di eguali condizioni e aliquote di tassi di interesse attivi e passivi nel territorio della Repubblica, è fatto obbligo a ciascuno dei soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, di praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, tassi e condizioni uniformi e integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti, a parità di condizioni soggettive.
        2. E' fatto divieto di applicare condizioni contrattuali diverse basate su criteri geografici di insediamento o di operatività territoriale dei clienti.
        3. La Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.


Art. 2.

        1. La violazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
        2. In caso di ripetute violazioni, si applica la sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 144 del citato testo unico.

Art. 3.

        1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle violazioni riscontrate e sulle sanzioni irrogate.



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