XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 232 - 494 - 2950 - 3486 - 3713 - 3845 - 3846 - 3862 - 3978-A
TESTO
unificato della Commissione
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici.
Art. 1.
(Obiettivi e finalità).
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai
relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano
attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di
accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte
delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilità": la capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte
di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le
soluzioni tecniche, hardware e software, che
permettono alla persona disabile, superando o riducendo le
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai
servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori).
1. La presente legge si applica alle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
agli enti pubblici economici, alle aziende private
concessionarie di servizi pubblici, alle aziende
municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di
riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale
pubblico ed alle aziende appaltatrici di servizi
informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli
obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi
informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei
quali, per disposizione di legge non possono far parte persone
disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilità).
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di
servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di
preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione
dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene
o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di
accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura
di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono
stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e
la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi
rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso
di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di
nullità, alle disposizioni della presente legge circa il
rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di
realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La mancanza dei requisiti di accessibilità costituisce
motivo di diniego in caso di concessione di contributi
pubblici a soggetti privati per l'acquisto di risorse e
servizi informatici.
4. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati
per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati
all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico,
anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è
subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai
requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 11.
5. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a
disposizione del dipendente disabile la strumentazione
hardware e software e la tecnologia assistiva
adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di
telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12
marzo 1999, n. 68.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici
e formativi).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie promuovono
iniziative e progetti per assicurare gradualmente
l'accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e
formativi da parte degli studenti disabili attraverso l'uso
dell'informatica, anche avvalendosi di istituti ed altre
strutture pubbliche.
Art. 6.
(Verifica dell'accessibilità su richiesta).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta
l'accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico
prodotto da soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono
individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la
valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del
richiedente ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il
possesso del requisito dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il
permanere del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi).
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito
dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196:
a) effettua il monitoraggio della attuazione della
presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni statali delle disposizioni della presente
legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che,
oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal
decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente
distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate
dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e
programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione
delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra
i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari ed al
sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione
tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei
disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari
opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra
associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori
competenti in materia di accessibilità, amministrazioni
pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e
software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni
e le attività culturali, iniziative per favorire
l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso
specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il
coinvolgimento delle associazioni dei disabili; sulla base dei
risultati delle sperimentazioni sono indicati, con decreto
emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche
per l'accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica, gli obiettivi di accessibilità delle
pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi
informatici, nonché l'introduzione delle problematiche di
accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali
vigilano sulla attuazione da parte dei propri uffici delle
disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Formazione).
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei
corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, e nell'ambito delle attività per
l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui
all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16
gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a
carattere fondamentale le problematiche dell'accessibilità e
delle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è
effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1,
predispongono corsi di aggiornamento professionale
sull'accessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità).
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali e civili previste dalle norme
vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri ed i principi operativi ed
organizzativi generali per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori
privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e
delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa
consultazione con le associazioni delle persone disabili
maggiormente rappresentative, con le associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di
produttori di hardware e software e previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che devono pronunciarsi entro 45 giorni dalla
richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici).
1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto
dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui
all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i
diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica
dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i programmi di
valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12.
(Normative internazionali).
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di
cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida
indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle
direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle
normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto
degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati,
anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo
recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1
e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.