XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 230
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie).
1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui
all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e nelle unità amministrative
individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori hanno
diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dagli
articoli 2 e 3, una rappresentanza sindacale unitaria.
2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti
possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie
aziendali o interaziendali, con modalità definite dalla
contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi
interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale
non si perviene ad un'intesa entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale convoca le parti allo scopo di
sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della
materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene
raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale stabilisce le modalità di
costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con
proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla
definizione di una diversa disciplina da parte della
contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi
interconfederali di medesimo livello.
3. Nelle imprese articolate sul territorio nazionale in
più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono
essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo
proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette
nelle unità produttive o amministrative. Le modalità di
designazione e le competenze di tali organismi di
coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti
deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie
interessate.
4. Nelle aree e nei settori nei quali il contratto
collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione
territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione
stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente
rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di
coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze
sindacali unitarie presenti in quello stesso ambito.
Art. 2.
(Promozione delle rappresentanze
sindacali unitarie).
1. Il diritto di promuovere la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le
elezioni a tale fine indette compete, congiuntamente o
singolarmente, alle associazioni sindacali che hanno negoziato
e sottoscritto contratti collettivi nazionali o, laddove
esistenti, territoriali applicati nelle unità produttive o
amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge
l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui
presenza associativa nell'unità sia comprovata dalla
contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero
di lavoratori non inferiore al 5 per cento del totale degli
addetti.
2. Il diritto di promuovere il rinnovo delle
rappresentanze unitarie spetta alle organizzazioni sindacali
di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale
unitaria uscente.
3. Il diritto di presentare le liste compete altresì,
oltre ai soggetti di cui al comma 1, a forme associative o a
comitati di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa
cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non
meno del 5 per cento degli occupati nell'unità stessa. Nelle
unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2
mila, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, alle
quali si aggiunge un numero di deleghe o firme pari al 2 per
cento della quota eccedente i 2 mila occupati.
Art. 3.
(Disciplina elettorale).
1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali,
stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la
disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze
sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti
princìpi:
a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo
a tutti i lavoratori;
b) espressione da parte dei lavoratori di un voto
personale, eguale, libero e segreto;
c) adozione di un sistema elettorale proporzionale
puro a liste concorrenti;
d) periodicità triennale delle elezioni;
e) svolgimento delle elezioni entro un periodo
dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a
tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
f) svolgimento delle operazioni di voto entro il
termine strettamente necessario alla partecipazione della
totalità degli aventi diritto al voto;
g) invalidità della consultazione nel caso abbia
partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in
tale caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in
carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove
elezioni, da tenere entro i successivi tre mesi; la seconda
consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi
diritto che abbiano partecipato al voto;
h) partecipazione alle operazioni di voto e di
scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per
ciascuna lista;
i) equa rappresentanza tra gli eletti di
lavoratrici e lavoratori;
l) decadenza delle rappresentanze sindacali
unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi
dalla scadenza del mandato;
m) modalità di svolgimento e forme di pubblicità
delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino
a quindici dipendenti.
2. Della indizione delle elezioni di cui al presente
articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il
quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature
idonei allo svolgimento delle stesse.
3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad
avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per
rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro
all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla
proclamazione dei risultati.
4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare
andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle
elezioni, è composta da un rappresentante effettivo per
ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata
è nominato, contestualmente, un rappresentante supplente.
5. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie
concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La
domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non
quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati
paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o,
comunque, decorso un mese dalla data di presentazione
dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati
paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di
svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati
paritetici si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni
motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove
la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo
alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento
delle operazioni elettorali.
6. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7
dell'articolo 8 comunicano, entro un mese, i risultati
elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito
bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua
costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi
diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta
a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di
suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza
degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla
maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice
immediate, nuove elezioni.
Art. 4.
(Composizione della rappresentanza
sindacale unitaria).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria di cui
all'articolo 1 è composta:
a) nelle unità produttive o amministrative fino a
quindici addetti, da un massimo di due componenti;
b) nelle unità produttive o amministrative da
sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre
componenti;
c) nelle unità produttive o amministrative da
cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque
componenti;
d) nelle unità produttive o amministrative da
duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui
alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni
cento addetti o frazione di cento;
e) nelle unità produttive o amministrative con più
di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla
lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento
addetti o frazione di duecento.
2. Nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i
lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possono
eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di
liste sottoscritte da almeno il 7 per cento degli appartenenti
alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative
di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. E' esclusa, per essi, l'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo
periodo. Qualora il numero dei quadri occupati nell'unità
produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento
del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza
sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio
ambito almeno un rappresentante della categoria.
3. Per l'elezione dei rappresentanti della categoria di
cui al comma 2 si procede all'istituzione di un apposito
collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e
passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.
4. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze
autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da
almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. A
tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui
al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. E' esclusa, per essi, l'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo
periodo.
5. Ai fini del calcolo degli addetti, si tiene conto dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di
formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo
determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore
agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata
inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche
aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in
modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei
lavoratori collocati in cassa integrazione.
6. Le rappresentanze sindacali unitarie possono promuovere
forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei
lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che
si costituiscano all'interno della medesima unità produttiva o
amministrativa.
Art. 5.
(Diritti delle rappresentanze sindacali
unitarie e dei loro componenti).
1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano il
diritto alla contrattazione, con l'assistenza delle
associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e
sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori
delle unità produttive ed amministrative, il diritto
all'informazione previsto da norme e da contratti collettivi,
nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore
delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti
collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali
le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività
contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.
2. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione
collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre
competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e
periodicità individuate in sede di contrattazione tra le
parti, in materia di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e
piani programmatici dell'impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari
opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il diritto di promuovere referendum, ai
sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione, di cui all'articolo
25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui
all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per
l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di
permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma
dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di
permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della
medesima legge.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste
dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro,
l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può
essere inferiore, nel suo complesso:
a) nelle unità produttive o amministrative fino a
duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che
si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti
dell'unità di riferimento;
b) nelle unità produttive o amministrative con più
di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a),
alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:
1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di
cento, per la quota di addetti compresa fra duecentouno e
tremila;
2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di
duecento, per la quota di addetti superiore a tremila.
5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due
terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce
secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di
funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali
rappresentative, in proporzione al numero di aderenti
nell'unità produttiva o amministrativa.
6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la
ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
7. Nelle unità amministrative alle quali si applica il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi
retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo
stabilito ai sensi del medesimo decreto legislativo.
8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e
nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di
cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti,
secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono
prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
10. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3,
nonché per la tutela della libera esplicazione della sua
attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la
rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere
all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Diritti delle associazioni sindacali).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali
rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale
comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27
della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le
affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di
lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti
collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi
contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di
convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella
fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato
liste ai sensi dell'articolo 2.
2. I diritti attribuiti alle organizzazioni sindacali
rappresentative sono esercitati a mezzo di rappresentanti
designati, entro limiti numerici determinati dalla
contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti
sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la
tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Competenza della magistratura del lavoro).
1. lI giudice del lavoro è competente per ogni
controversia relativa all'applicazione della presente legge e
delle relative norme di attuazione.
Art. 8.
(Rappresentatività sindacale a livello nazionale,
regionale, provinciale e aziendale).
1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla
contrattazione collettiva del comparto o dell'area
contrattuale di riferimento.
2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove
rappresentanze sindacali unitarie sono considerati
rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale
solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali,
regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità
produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni
sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si
considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo
comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che
nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale
abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a
tale fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale
delle adesioni, desunte dal numero delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale degli
iscritti dell'ambito considerato, nonché dal numero di
sottoscrizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito
considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale
dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi
nell'ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni
sindacali rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei
quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti
alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento
è elevata al 7 per cento.
4. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui
all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
5. E' considerata rappresentativa la confederazione
sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi
ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti
di contrattazione nazionale.
6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni
sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del
lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione
delle eventuali controversie sono istituiti, presso le
direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici
provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico
nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali
riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge,
nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali
verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a
livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico
nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e
nazionali.
8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio
ambito territoriale, procedono alla verifica dei dati relativi
ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato
associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a
favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai
lavoratori un contributo economico inferiore alla metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali del comparto o dell'area.
9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle
adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la
contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su
conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita
presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta.
10. I comitati paritetici provinciali ed il comitato
paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire
alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione
ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Adesione alle organizzazioni sindacali).
1. Ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice
civile, il lavoratore può cedere all'organizzazione sindacale
cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri,
nella misura corrispondente ai contributi dovuti.
2. La cessione del credito di cui al comma 1 ha validità
quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al
datore di lavoro, essa cessa di avere efficacia a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo a quello della
comunicazione.
3. Ai fini della verifica del dato associativo, il datore
di lavoro è tenuto a comunicare ai comitati paritetici
provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 i dati relativi
alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I
comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al
comitato paritetico nazionale, di cui al medesimo comma 7
dell'articolo 8, i dati così raccolti.
4. Resta valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle
organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma
1.
5. Ai fini della determinazione dei requisiti di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sono
comunque valide forme di adesione alle organizzazioni
medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché
raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi
fondi delle organizzazioni stesse.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione dei sindacati e delle
confederazioni rappresentative a livello nazionale, emana un
decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla
certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4.
Art. 10.
(Efficacia dei contratti collettivi).
1. I contratti collettivi nazionali producono effetti nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o
privati, qualora siano sottoscritti da organizzazioni
sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso
almeno il 51 per cento inteso come media tra dato associativo
e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o
almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo
ambito. Gli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali
unitarie nelle unità produttive o amministrative obbligano i
datori di lavoro alla loro osservanza nei confronti di tutti i
lavoratori.
2. Ai contratti collettivi di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.
3. I contratti collettivi nazionali di cui al comma 1,
nonché i contratti aziendali, sono immediatamente produttivi
di effetti.
4. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori
rappresentative ai sensi dell'articolo 8 disciplinano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori in
materia di verifica risolutiva dei contratti di cui al comma
3, sulla base dei seguenti criteri:
a) possibilità che la richiesta di consultazione
provenga dalle organizzazioni firmatarie dei contratti;
b) possibilità che la richiesta di consultazione
provenga da una o più organizzazioni sindacali rappresentative
o da un quorum significativo di rappresentanti eletti o
di lavoratori interessati;
c) diritto di tutti i lavoratori di partecipare
alla consultazione;
d) definizione del termine entro cui la
consultazione deve essere richiesta e del tempo necessario per
il suo svolgimento, che ha luogo comunque non oltre sessanta
giorni dalla stipula del contratto, prevedendo in ogni caso un
termine non inferiore a trenta giorni per la raccolta delle
sottoscrizioni di cui alla lettera b);
e) chiarezza del quesito da sottoporre ai
lavoratori;
f) definizione dei quorum di partecipazione
e di espressione della volontà dei lavoratori, ai fini della
validità della consultazione;
g) definizione delle modalità di organizzazione e
pubblicità della consultazione;
h) definizione delle modalità delle operazioni di
voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza
dell'espressione della volontà dei lavoratori.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 8, adotta, nei tre mesi successivi, un
regolamento contenente la disciplina della consultazione dei
lavoratori sulla base e in coerenza con i criteri di cui al
medesimo comma 4.
6. Le modalità di organizzazione delle eventuali
consultazioni dei lavoratori sono definite in sede di
contrattazione tra le parti.
Art. 11.
(Rappresentatività delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro).
1. Ai fini della determinazione della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello
nazionale, regionale e provinciale, si tiene conto del numero
delle imprese associate, del personale impiegato presso le
stesse imprese, nonché della diffusione territoriale di queste
ultime.
Art. 12.
(Norme transitorie e finali).
1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere
effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le rappresentanze eventualmente già elette in
base a contratti o accordi collettivi vigenti decadono una
volta insediate le rappresentanze sindacali unitarie elette ai
sensi dell'articolo 1.
2. Nella prima fase di applicazione della presente legge,
decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa,
il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, con proprio
decreto, da emanare nei successivi due mesi, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, le
organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti
nel CNEL e le organizzazioni sindacali rappresentative dei
datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle
rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei
princìpi di cui al comma 1 e tenendo conto della disciplina
contrattuale prevalente in materia.
3. Il decreto di cui al comma 2 si applica esclusivamente
nei casi in cui i contratti collettivi di cui all'articolo 3,
comma 1, o eventuali accordi tra le parti che integrano i
contratti collettivi nazionali precedentemente stipulati,
manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione
ai princìpi di cui al citato comma 2.
4. Il primo mandato delle rappresentanze sindacali
unitarie può essere fissato con durata ridotta, rispetto al
termine ordinario di tre anni, al fine di consentire
l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera e).
5. Le forme di adesione alle organizzazioni sindacali
attualmente vigenti e, comunque, diverse da quelle previste
dai commi 1 e 4 dell'articolo 9, mantengono la loro efficacia
per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, l'assistenza alle rappresentanze
sindacali unitarie nella contrattazione di cui all'articolo 5,
comma 1, è prestata anche dalle organizzazioni sindacali
monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.