XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 226




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I commi terzo e quarto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

        "La tabella del personale amministrativo laureato comprende il profilo professionale di direttore amministrativo.
        La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti, rispettivamente, il profilo professionale di collaboratore amministrativo ed il profilo professionale di assistente amministrativo.
        La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.
        La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno elementare comprende il profilo professionale di commesso".


Art. 2.

        1. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso dei profili professionali di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguiti a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami, per il quale costituiva requisito necessario il possesso di diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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