XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 210




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da atti idonei ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi.
        2. Ai sensi della presente legge per "titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza" devono intendersi:

            a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

            b) i presidenti delle giunte regionali ed i membri delle giunte regionali;

            c) i sindaci dei comuni capoluogo di regione o con popolazione superiore a 500 mila abitanti.


Art. 2.

(Incompatibilità nell'esercizio di cariche pubbliche di
particolare rilevanza).

        1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza non possono:

            a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

            b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni di responsabilità comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente partecipazione pubblica o in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo pubblico;

            c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni di responsabilità comunque denominate in società aventi fini di lucro italiane o estere;
            d) gestire attività imprenditoriali;

            e) esercitare attività professionali, anche per interposta persona o assumere incarichi di consulenza o arbitrali di qualsiasi natura;

            f) esercitare qualsiasi impiego pubblico o privato.

        2. Gli incarichi e le funzioni indicati nelle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 cessano dal giorno del giuramento o della nomina e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.
        3. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.


Art. 3.

(Obblighi dei soggetti titolari di cariche
pubbliche di particolare rilevanza).

        1. Oltre agli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, i soggetti titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono, entro cinque giorni dalla data del giuramento o della nomina, presentare e sottoscrivere:

            a) una dichiarazione indicante l'elenco delle attività svolte e degli incarichi cessati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

            b) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende creditizie italiane ed estere, con l'Amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i prestiti ed i mutui ricevuti con i relativi tassi passivi; l'entità dei titoli di Stato, nonché dei valori mobiliari, quotati o meno, emessi da enti pubblici e società, posseduti.

        2. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituiscono la dichiarazione di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, salva l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero".
        3. Per gli anni successivi a quello del giuramento o della nomina, nei termini indicati dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, o entro un mese dalla cessazione o dalla decadenza del mandato, i soggetti titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono presentare e sottoscrivere una dichiarazione contenente gli estremi di tutte le modificazioni concernenti lo stato giuridico ovvero le operazioni eseguite sui beni elencati nella lettera b) del comma 1. Tale obbligo permane per i due anni successivi alla cessazione della carica.


Art. 4.

(Cause di ineleggibilità).

        1. Non possono accedere alle cariche indicate nel comma 2 dell'articolo 1 coloro che hanno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante il mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

            a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

            b) concessionarie private per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, società editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, società di raccolta di pubblicità commerciale;

            c) servizi erogati in regime di concessione;
            d) credito, finanza ed assicurazioni;

            e) opere pubbliche e lavori pubblici.

        2. Il divieto, nei medesimi termini stabiliti al comma 1, è esteso a tutti coloro che hanno il controllo di imprese il cui fatturato annuo è superiore al 25 per cento del totale del fatturato del relativo settore.
        3. La verifica delle condizioni previste dal presente articolo spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la procedura prevista dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La procedura può essere avviata anche a seguito della sottoposizione alla medesima Autorità di elementi conoscitivi da parte dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 della citata legge n. 287 del 1990, o da parte di chiunque intenda accedere alle cariche indicate nell'articolo 1 della presente legge.
        4. Su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli uffici competenti trasmettono senza indugio le dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, eventualmente depositate dai cittadini oggetto di istruttoria. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione della pubblica amministrazione, delle altre autorità di settore, degli organismi di controllo, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali, nonché di istituti di ricerca specializzati. Sulle richieste dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non può essere opposto il segreto bancario o professionale.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

            a) per i soggetti indicati nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 la violazione è comunicata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle rispettive Assemblee. Decorso un mese dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Assemblea presso la quale è stato eletto il responsabile si riunisce per deliberare sulla questione secondo le norme del proprio regolamento. Può essere assegnato all'interessato un nuovo termine di scadenza, non superiore a quindici giorni. Per i rappresentanti del Governo non parlamentari è competente il Senato della Repubblica. Per il Presidente del Consiglio dei ministri la competenza è di entrambe le Camere;

            b) per i soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 1 la violazione è comunicata alle rispettive assemblee elettive, affinché esse dichiarino per i responsabili la decadenza dalle cariche ricoperte con le procedure stabilite dai rispettivi regolamenti. Può essere assegnato un nuovo termine di scadenza, non superiore a quindici giorni.

        2. Salve le diverse sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento di una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 4 a carico di uno dei soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 è comunicato senza indugio dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla assemblea elettiva competente e comporta per il responsabile, con le procedure di cui al comma 1, la decadenza dalla carica secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Qualora il soggetto interessato sia candidato elettorale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dichiara la sua decadenza dalla candidatura.



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