XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 210
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I titolari di cariche pubbliche di particolare
rilevanza, nell'esercizio delle loro funzioni, devono
dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e
devono astenersi da atti idonei ad influenzare specificamente,
in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi.
2. Ai sensi della presente legge per "titolari di cariche
pubbliche di particolare rilevanza" devono intendersi:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
b) i presidenti delle giunte regionali ed i membri
delle giunte regionali;
c) i sindaci dei comuni capoluogo di regione o con
popolazione superiore a 500 mila abitanti.
Art. 2.
(Incompatibilità nell'esercizio di cariche pubbliche di
particolare rilevanza).
1. I titolari di cariche pubbliche di particolare
rilevanza non possono:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal
mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;
b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni di
responsabilità comunque denominate in enti di diritto
pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente
partecipazione pubblica o in imprese concessionarie di
pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo
pubblico;
c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni di
responsabilità comunque denominate in società aventi fini di
lucro italiane o estere;
d) gestire attività imprenditoriali;
e) esercitare attività professionali, anche per
interposta persona o assumere incarichi di consulenza o
arbitrali di qualsiasi natura;
f) esercitare qualsiasi impiego pubblico o
privato.
2. Gli incarichi e le funzioni indicati nelle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 1 cessano dal
giorno del giuramento o della nomina e non possono, per la
durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di
cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1
sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.
3. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in
aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento. Si
applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per
mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
Art. 3.
(Obblighi dei soggetti titolari di cariche
pubbliche di particolare rilevanza).
1. Oltre agli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1982,
n. 441, i soggetti titolari di cariche pubbliche di
particolare rilevanza devono, entro cinque giorni dalla data
del giuramento o della nomina, presentare e sottoscrivere:
a) una dichiarazione indicante l'elenco delle
attività svolte e degli incarichi cessati ai sensi
dell'articolo 2 della presente legge;
b) una dichiarazione concernente i diritti reali
su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri o posseduti all'estero; i rapporti di credito con
aziende creditizie italiane ed estere, con l'Amministrazione
postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari;
i prestiti ed i mutui ricevuti con i relativi tassi passivi;
l'entità dei titoli di Stato, nonché dei valori mobiliari,
quotati o meno, emessi da enti pubblici e società,
posseduti.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 sostituiscono la dichiarazione di cui al
numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio
1982, n. 441, salva l'apposizione della formula "sul mio onore
affermo che la dichiarazione risponde al vero".
3. Per gli anni successivi a quello del giuramento o della
nomina, nei termini indicati dall'articolo 3 della legge 5
luglio 1982, n. 441, o entro un mese dalla cessazione o dalla
decadenza del mandato, i soggetti titolari di cariche
pubbliche di particolare rilevanza devono presentare e
sottoscrivere una dichiarazione contenente gli estremi di
tutte le modificazioni concernenti lo stato giuridico ovvero
le operazioni eseguite sui beni elencati nella lettera
b) del comma 1. Tale obbligo permane per i due anni
successivi alla cessazione della carica.
Art. 4.
(Cause di ineleggibilità).
1. Non possono accedere alle cariche indicate nel comma 2
dell'articolo 1 coloro che hanno, ai sensi dell'articolo 7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo di imprese
in grado di influenzare in modo determinante il mercato
nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti
settori:
a) difesa, energia, telecomunicazioni e
informatica;
b) concessionarie private per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, società
editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, società
di raccolta di pubblicità commerciale;
c) servizi erogati in regime di concessione;
d) credito, finanza ed assicurazioni;
e) opere pubbliche e lavori pubblici.
2. Il divieto, nei medesimi termini stabiliti al comma 1,
è esteso a tutti coloro che hanno il controllo di imprese il
cui fatturato annuo è superiore al 25 per cento del totale del
fatturato del relativo settore.
3. La verifica delle condizioni previste dal presente
articolo spetta all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, secondo la procedura prevista dagli articoli 16 e
seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La procedura può
essere avviata anche a seguito della sottoposizione alla
medesima Autorità di elementi conoscitivi da parte dei
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 della citata
legge n. 287 del 1990, o da parte di chiunque intenda accedere
alle cariche indicate nell'articolo 1 della presente legge.
4. Su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato gli uffici competenti trasmettono senza indugio le
dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, eventualmente
depositate dai cittadini oggetto di istruttoria. L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della
collaborazione della pubblica amministrazione, delle altre
autorità di settore, degli organismi di controllo, delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
degli ordini professionali, nonché di istituti di ricerca
specializzati. Sulle richieste dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato non può essere opposto il segreto
bancario o professionale.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
2 e 3 comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
a) per i soggetti indicati nella lettera a)
del comma 2 dell'articolo 1 la violazione è comunicata dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica alle rispettive Assemblee. Decorso un mese dalla
data di scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo
3, l'Assemblea presso la quale è stato eletto il responsabile
si riunisce per deliberare sulla questione secondo le norme
del proprio regolamento. Può essere assegnato all'interessato
un nuovo termine di scadenza, non superiore a quindici giorni.
Per i rappresentanti del Governo non parlamentari è competente
il Senato della Repubblica. Per il Presidente del Consiglio
dei ministri la competenza è di entrambe le Camere;
b) per i soggetti indicati nelle lettere b)
e c) del comma 2 dell'articolo 1 la violazione è
comunicata alle rispettive assemblee elettive, affinché esse
dichiarino per i responsabili la decadenza dalle cariche
ricoperte con le procedure stabilite dai rispettivi
regolamenti. Può essere assegnato un nuovo termine di
scadenza, non superiore a quindici giorni.
2. Salve le diverse sanzioni previste dalle disposizioni
vigenti, l'accertamento di una causa di ineleggibilità ai
sensi dell'articolo 4 a carico di uno dei soggetti indicati
nel comma 2 dell'articolo 1 è comunicato senza indugio
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla
assemblea elettiva competente e comporta per il responsabile,
con le procedure di cui al comma 1, la decadenza dalla carica
secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Qualora il
soggetto interessato sia candidato elettorale, l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato dichiara la sua
decadenza dalla candidatura.