XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 193




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Princìpi).

        1. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, in collaborazione con i gruppi e le associazioni operanti con le finalità della presente legge, favoriscono la soddisfazione del benessere psicofisico della donna e del neonato durante la gravidanza, il parto-nascita e il periodo neonatale. A tale fine operano per:

                a) favorire la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa le modalità con cui tale evento deve svolgersi, affinché la maternità possa essere vissuta fin dall'inizio come evento naturale;

                b) promuovere la conoscenza delle diverse modalità di assistenza e la verifica dei livelli di assistenza;

                c) ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni per migliorare i tassi di morbilità e mortalità materna e perinatale;

                d) adeguare le modalità di assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle tecnologie appropriate alla nascita;

                e) assicurare al bambino durante il periodo di ospedalizzazione la continuità del rapporto familiare-affettivo e dello sviluppo cognitivo e, ai genitori, l'informazione necessaria sullo stato di salute del bambino e sui comportamenti utili per la prevenzione degli stati morbosi;
                f) svolgere opera di informazione circa i diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato, di cui alla presente
legge.


Capo II

SERVIZI PER LA PARTORIENTE


Art. 2.

(Coordinamento dei servizi).

        1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano norme:

                a) per il coordinamento tra consultori, aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali e servizi socio-sanitari sul territorio al fine di garantire la continuità e le medesime modalità di assistenza alla donna, durante la gravidanza, il parto e il puerperio;

                b) per l'istituzione di una cartella ostetrico-pediatrica affidata alla donna e messa a disposizione degli operatori che l'assistono durante la gravidanza, il parto e il puerperio;

                c) per l'assistenza delle gravidanze fisiologiche e l'individuazione delle gravidanze a rischio in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge;

                d) per lo screening delle gravidanze a rischio che viene effettuato negli ambulatori specialistici intra ed extra ospedalieri di II^ livello, salvaguardando la continuità dell'assistenza;

                e) per i corsi di preparazione al parto;

                f) per l'assistenza domiciliare ostetrica e domiciliare dopo il parto, in modo da favorire la dimissione precoce dall'ospedale o in gravidanza, nel caso in cui se ne configuri la necessità;

                g) per l'individuazione, in prima istanza, delle strutture sanitarie nelle quali istituire servizi di parto a domicilio e case di maternità e definirne organici e organizzazione;

                h) per la definizione di protocolli delle modalità di raccolta dei dati e la verifica delle modalità di assistenza;

                i) per la definizione dei temi e delle modalità relativi alla ristrutturazione dei presìdi ospedalieri in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.


        2. Le regioni entro tre anni dall'istituzione dei servizi di parto a domicilio e delle case di maternità, di cui agli articoli 5 e 6, previa elaborazione e verifica dei dati relativi alle attività realizzate, istituiscono permanentemente tali servizi nel territorio di competenza, in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.


Art. 3.

(Corsi di preparazione al parto e alla maternità).

        1. I corsi di preparazione al parto e alla maternità hanno l'obiettivo di favorire la gestione attiva dell'evento nascita da parte della donna e della coppia. A tale fine essi promuovono lo scambio di esperienze tra donne, la conoscenza e l'analisi critica delle metodologie e delle tecniche di assistenza in uso e l'informazione sui luoghi del parto di cui all'articolo 4.
        2. I corsi di preparazione al parto e alla maternità sono organizzati dai consultori e sono gestiti da èquipe costituite da operatori socio-sanitari con competenze interdisciplinari, oltre alla figura obbligatoria dell'ostetrica.
        3. I corsi iniziano preferibilmente intorno al quarto mese di gravidanza e continuano dopo il parto.


Art. 4.

(Luoghi del parto).

        1. Al fine del graduale superamento dell'ospedalizzazione generalizzata le regioni dispongono strutture e servizi per l'assistenza fisiologica al parto a domicilio e nelle case di maternità di cui agli articoli 5 e 6, da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

(Parto a domicilio).

        1. Le donne che intendono partorire a domicilio, qualora la situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia e il parto avvenga tra la trentottesima e la quarantaduesima settimana, sono seguite dall'inizio della gravidanza e comunque a decorrere dal settimo mese, dall'équipe di ostetriche che le assisterà al parto e al puerperio, costituita ai sensi del comma 3.
        2. Le équipe di ostetriche che assistono al parto a domicilio inviano le donne con gravidanze a rischio, quelle con eventuali patologie emergenti e quelle che necessitano di interventi farmacologici o strumentali, alle strutture specialistiche e ospedaliere, con facoltà di seguire comunque la donna in tutte le fasi dell'assistenza nelle citate strutture.
        3. Il servizio di assistenza al parto a domicilio è garantito tramite équipe di ostetriche affiancate da assistenti domiciliari per i dieci giorni successivi al parto. Tali équipe garantiscono la reperibilità dell'assistenza ventiquattro ore su ventiquattro. Esse sono composte da ostetriche dei consultori o dei presìdi socio-sanitari ovvero di associazioni operanti nel settore, con le quali le aziende sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni, e fanno capo al responsabile territoriale di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a).
        4. Sono garantiti il collegamento e la consulenza delle équipe ostetriche con gli operatori con competenze specialistiche di cui all'articolo 14.
        5. In caso di emergenza, è garantito il trasporto delle donne nelle strutture ospedaliere in tempi brevi con unità operative mobili e con autoambulanze.

Art. 6.

(Case di maternità).

        1. La casa di maternità è un luogo che favorisce e promuove la gravidanza e il parto fisiologico rafforzando la relazione tra madre, padre e bambino, e permettendo la socializzazione di tale esperienza tra donne, coppie, famiglie e strutture socio-culturali.
        2. Le case di maternità sono presìdi del Servizio sanitario nazionale in cui sono ospitate la partoriente e le altre persone di sua scelta. Ogni partoriente ha a disposizione uno spazio singolo. Le case di maternità dispongono di locali attrezzati per l'assistenza al parto fisiologico e di spazi per le attività culturali delle donne e dei nuclei familiari prima, durante e dopo la gravidanza e il parto.
        3. Le donne che intendono partorire nella casa di maternità, qualora la situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia, sono seguite dall'inizio della gravidanza e comunque a decorrere dal settimo mese, dall'équipe ostetrica che le assisterà al parto e al puerperio. Tali équipe fanno capo al responsabile territoriale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
        4. Le case di maternità sono gestite da ostetriche e dotate di personale ausiliario.
        5. Le case di maternità non possono essere costituite presso le aziende ospedaliere e fanno capo al responsabile territoriale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
        6. Sono garantiti il collegamento, la consulenza e la collaborazione con équipe specialistiche e il rapido trasporto della donna nelle strutture ospedaliere in caso di necessità.


Art. 7.

(Diritti della partoriente in ospedale).

        1. Per garantire l'unicità dell'evento nascita, negli ospedali è assicurata alla donna la possibilità di usufruire di uno spazio privato, dove abbiano accesso le persone con cui la donna desidera condividere l'evento, anche in casi di interventi operativi.
        2. La scelta di tempi, modi e posizioni del travaglio e del parto spetta alla donna; gli interventi medici sono ridotti al minimo, limitandosi alle procedure di cui sia stata realmente dimostrata l'efficacia. A tale fine anche sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità:

                a) la percentuale media di parti cesarei deve essere di norma contenuta in una percentuale non superiore al 10-15 per cento; la presentazione podalica o un precedente parto cesareo non costituiscono indicazione assoluta al parto cesareo;

                b) il monitoraggio elettronico fetale continuato viene effettuato solo in situazioni mediche particolarmente selezionate e nel travaglio indotto;

                c) non sono eseguiti la tricotomia e il clistere prima del parto;

                d) l'uso dell'episiotomia deve essere limitato alle specifiche indicazioni mediche;

                e) l'induzione del travaglio o la sua accelerazione attraverso farmaci o amnioressi è attuata esclusivamente su specifiche indicazioni mediche.

        3. Dopo il parto il neonato sano è affidato ai genitori fin dal periodo di stretto controllo post-partum, con l'adeguata assistenza di operatori qualificati.
        4. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna. L'allattamento al seno è immediato, precoce ed a orario libero, in base alle esigenze della madre e del bambino.
        5. E' garantita alla donna la possibilità di tenere con sé il neonato sano per tutto il tempo che desidera. E' inoltre consentita la permanenza del padre o di altra persona senza limiti di orario.
        6. Durante il periodo di degenza il reparto di ostetricia promuove incontri informativi tra gli operatori di pediatria e ostetricia e le puerpere sull'allattamento, la puericultura, l'igiene durante il puerperio e la contraccezione. Sono favoriti gli scambi di informazioni ed esperienze tra le donne degenti.
        7. E' garantita la continuità del rapporto tra genitori e bambini ricoverati nei reparti di patologia neonatale. In particolare la presenza dei genitori è favorita e non soggetta a restrizioni anche durante le procedure mediche.
        8. Durante la degenza la donna è informata e consultata tempestivamente relativamente a tutte le procedure cui viene sottoposta, alla loro utilità, efficacia e necessità e alle condizioni di salute proprie e del neonato. Le cartelle clinica e ostetrico-pediatrica sono documenti personali e sono a disposizione della donna dietro semplice richiesta verbale.


Art. 8.

(Competenze regionali in materia di informazione e
studio).

        1. Sono istituiti, presso gli assessorati regionali competenti per la sanità, i comitati scientifici permanenti, allo scopo di valutare le pratiche di assistenza ostetrica in uso. I compiti di tali comitati sono:

                a) verificare i livelli qualitativi e quantitativi del personale socio-sanitario coinvolto nella nascita;

                b) favorire la possibilità per la popolazione di accedere ad una assistenza di base appropriata;

                c) aumentare al massimo il numero dei parti fisiologici e gli indici di salute perinatale;

                d) favorire la riduzione dei costi derivanti dai parti con interventi tecnico-ostetrici e da una eccessiva ospedalizzazione;

                e) assicurare una risposta reale ai bisogni e ai desideri della collettività;

                f) elaborare protocolli relativi all'attuazione di una moderna pianificazione dell'assistenza ostetrica in conformità agli standard stabiliti in materia dall'Unione europea.

        2. Gli assessorati regionali competenti per la sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nominano i componenti del comitato di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni dei gruppi, ordini e associazioni che nel medesimo comitato devono essere rappresentati e che sono individuati nei seguenti: gli ordini professionali e le società dei medici chirughi, il collegio professionale delle ostetriche, le associazioni di operatori e utenti, le organizzazioni operanti nel settore materno-infantile.
        3. Le regioni predispongono annualmente:

                a) verifiche qualitative, quantitative e comparative dello stato di attuazione dei servizi istituiti dalla presente legge;

                b) protocolli relativi all'assistenza alla gravidanza, al puerperio e perinatale offerta dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, specificando la percentuale dei parti cesarei, dei parti vaginali operativi e della mortalità e morbilità perinatali dei singoli ospedali, dei servizi delle aziende sanitarie locali e delle strutture private. Tali dati sono diffusi attraverso la rete dei consultori.


Art. 9.

(Competenze del Ministero della sanità
in materia di informazione
e di coordinamento).

        1. Annualmente viene redatta e pubblicata una relazione del Ministero della sanità comprensiva di una sintesi delle relazioni regionali sulle verifiche e sui protocolli predisposti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e dei dati sulla mortalità perinatale, sulla mortalità materna e sull'incidenza dell'handicap.
        2. Annualmente il Ministero della sanità redige e pubblicizza una sintesi del lavoro di verifica e delle eventuali conclusioni operative dei comitati scientifici permanenti regionali di cui all'articolo 8, comma 1.
        3. Il Ministero della sanita garantisce il collegamento e l'interscambio tra i comitati scientifici permanenti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, assumendo un ruolo di coordinamento.


Capo III

DIRITTI
DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO


Art. 10.

(Deospedalizzazione).

        1. Le regioni dettano norme per favorire il benessere del bambino ricoverato in ospedale e nelle strutture socio-sanitarie convenzionate e per ridurre la ospedalizzazione e i tempi di degenza media nei reparti pediatrici, al fine di prevenire l'insorgere di alterazioni psico-affettive, ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo. Esse dettano, altresì, norme per l'assistenza domiciliare al bambino malato, ma che non necessita di ricovero ospedaliero, effettuata attraverso l'utilizzo di propri operatori socio-sanitari o di personale convenzionato.
        2. Al fine di limitare la durata della degenza ospedaliera, e nella prospettiva di una più ampia deospedalizzazione, sono istituiti in ogni reparto pediatrico servizi di day-hospital e servizi ambulatoriali che operano in stretto contatto con le strutture socio-sanitarie del territorio di competenza.
        3. I servizi di day-hospital di cui al comma 2 sono equiparati agli altri servizi ospedalieri ai fini degli indici di occupazione dei posti letto.


Art. 11.

(Ricovero in reparti pediatrici).

        1. Il bambino da 0 a 14 anni che necessita di ricovero ospedaliero è ricoverato nel reparto pediatrico, qualunque sia la patologia da cui è affetto.
        2. Le aziende sanitarie locali promuovono, in tutte le strutture ospedaliere con competenze pediatriche, l'organizzazione del lavoro e l'istituzione dei servizi necessari ad assicurare la continuità del rapporto familiare-affettivo durante il periodo di ospedalizzazione del bambino, consentendo la continua presenza del genitore o di altra persona affettivamente legata. Esse garantiscono, altresì, alla persona che assiste il bambino, la possibilità di usufruire, per il pernottamento e il vitto, dei relativi servizi messi a disposizione dall'ospedale.


Art. 12.

(Rapporti affettivi e sociali).

        1. In caso di malattie che comportino lunghe degenze sono favoriti incontri e contatti con figure significative nella sfera affettiva del bambino, quali fratelli e compagni di scuola e di gioco.
        2. In ogni reparto pediatrico sono allestiti locali destinati ad una regolare attività ludica e scolastica condotta da genitori, educatori, insegnanti e volontari.


Art. 13.

(Informazione dei genitori e dei pazienti).

        1. I genitori sono costantemente informati circa la natura e l'andamento della malattia del bambino e consultati circa le terapie da intraprendere e gli eventuali effetti collaterali dannosi; essi possono assistere alle visite mediche e agli interventi strumentali, nonché prendere visione, in qualunque momento e dietro semplice richiesta verbale, della cartella clinica.
        2. Il bambino, nella misura e con modalità adeguate alla sua età, è informato, previa intesa con i genitori, delle pratiche terapeutiche a cui viene sottoposto.
        3. Per sottoporre il bambino a qualsiasi sperimentazione chimica è obbligatorio informare i genitori delle possibili conseguenze e ottenere il loro consenso.


Capo IV

PERSONALE


Art. 14.

(Figure professionali).

        1. Nelle case di maternità di cui all'articolo 6 sono presenti le seguenti figure professionali e ausiliarie:

                a) responsabile territoriale, individuata nella figura della capo-ostetrica con le mansioni didattico-organizzative, previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, all'interno dei servizi materno-infantili delle aziende sanitarie locali di appartenenza;

                b) ostetriche, con le mansioni previste dal decreto del Ministro per la sanità 15 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975, e successive modificazioni;

                c) personale ausiliario e addetti al servizio alberghiero.

        2. L'assistenza domiciliare al parto e al puerperio di cui all'articolo 5 è garantita da:

                a) un responsabile territoriale, individuato nella figura della capo-ostetrica, con le mansioni didattico-organizzative, previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, all'interno delle aziende sanitarie locali di appartenenza;

                b) le ostetriche, con le mansioni previste dal decreto del Ministro per la sanità 15 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975, e successive modificazioni, organizzate in équipe itineranti delle aziende sanitarie locali di appartenenza o convenzionate;

                c) gli assistenti domiciliari per l'aiuto domestico per i dieci giorni successivi al parto.
        3. Le équipe ostetriche di cui al comma 2, lettera b), collaborano con figure specialistiche itineranti quali il ginecologo ed il pediatra e con servizi specialistici ospedalieri quali il laboratorio di analisi e altri servizi la cui collaborazione si renda necessaria.
        4. Gli operatori di cui al presente articolo sono selezionati in base al curriculum ed alle motivazioni professionali.


Capo V

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO


Art. 15.

(Riqualificazione e aggiornamento).

        1. Il personale sanitario addetto all'assistenza socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto e il puerperio, deve essere riqualificato ed aggiornato ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
        2. Le regioni promuovono corsi di aggiornamento a scadenza annuale articolati in due livelli: generale, per tutti gli operatori; specialistico, adeguato alle rispettive competenze. Essi promuovono, altresì, corsi di aggiornamento per l'assistenza al parto domiciliare e nelle case di maternità di cui agli articoli 5 e 6.
        3. I corsi di formazione includono:

                a) aspetti sociali, culturali, antropologici ed etici finalizzati all'acquisizione di una coscienza critica degli operatori in relazione alle metodiche di assistenza;

                b) metodi e tecniche di comunicazione, al fine di promuovere uno scambio di informazione migliore e più attento tra i membri della équipe che assiste al parto e l'utenza e tra i membri stessi dell'équipe;

                c) lavoro di analisi sulla figura professionale dell'operatore, con la supervisione di uno specialista, al fine di affrontare i conflitti interdisciplinali e interprofessionali che il lavoro di équipe comporta;
                d) nozioni di epidemiologia, per acquisire la capacità di interpretare e condurre ricerche al fine della valutazione dell'efficacia delle tecniche ostetriche e neonatologiche;

                e) elementi legali e legislativi relativi alle competenze professionali e ai servizi istituzionali;

                f) criteri di selezione e individuazione del rischio ostetrico;

                g) revisione delle modalità dell'assistenza al parto fisiologico, favorendo l'acquisizione di un atteggiamento critico verso l'uso indiscriminato della tecnologia e garantendo, altresì, il rispetto per le dimensioni emozionali, psicologiche e sociali che devono essere tenute presenti nell'assistenza alla nascita;

                h) acquisizione, discussione e confronto delle varie tecniche di preparazione al parto.

        4. I corsi di cui al comma 3 sono tenuti da formatori e da operatori con esperienza di lavoro nelle tematiche oggetto dei corsi stessi e comprendono la realizzazione di seminari pratico-teorici, al fine di consentire la partecipazione attiva e lo scambio di esperienze tra i soggetti interessati.


Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 16.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere, pari a lire 5 miliardi annue, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispodente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economico per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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