XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 193
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Princìpi).
1. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, in
collaborazione con i gruppi e le associazioni operanti con le
finalità della presente legge, favoriscono la soddisfazione
del benessere psicofisico della donna e del neonato durante la
gravidanza, il parto-nascita e il periodo neonatale. A tale
fine operano per:
a) favorire la libertà di scelta da parte della
donna circa i luoghi dove partorire e circa le modalità con
cui tale evento deve svolgersi, affinché la maternità possa
essere vissuta fin dall'inizio come evento naturale;
b) promuovere la conoscenza delle diverse modalità
di assistenza e la verifica dei livelli di assistenza;
c) ridurre i fattori di rischio ambientali,
personali e iatrogeni per migliorare i tassi di morbilità e
mortalità materna e perinatale;
d) adeguare le modalità di assistenza alla
gravidanza, al parto e al puerperio alle raccomandazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle tecnologie
appropriate alla nascita;
e) assicurare al bambino durante il periodo di
ospedalizzazione la continuità del rapporto
familiare-affettivo e dello sviluppo cognitivo e, ai genitori,
l'informazione necessaria sullo stato di salute del bambino e
sui comportamenti utili per la prevenzione degli stati
morbosi;
f) svolgere opera di informazione circa i diritti
della partoriente e del bambino ospedalizzato, di cui alla
presente
legge.
Capo II
SERVIZI PER LA PARTORIENTE
Art. 2.
(Coordinamento dei servizi).
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dettano norme:
a) per il coordinamento tra consultori, aziende
ospedaliere, aziende sanitarie locali e servizi socio-sanitari
sul territorio al fine di garantire la continuità e le
medesime modalità di assistenza alla donna, durante la
gravidanza, il parto e il puerperio;
b) per l'istituzione di una cartella
ostetrico-pediatrica affidata alla donna e messa a
disposizione degli operatori che l'assistono durante la
gravidanza, il parto e il puerperio;
c) per l'assistenza delle gravidanze fisiologiche
e l'individuazione delle gravidanze a rischio in conformità ai
princìpi stabiliti dalla presente legge;
d) per lo screening delle gravidanze a
rischio che viene effettuato negli ambulatori specialistici
intra ed extra ospedalieri di II^ livello, salvaguardando la
continuità dell'assistenza;
e) per i corsi di preparazione al parto;
f) per l'assistenza domiciliare ostetrica e
domiciliare dopo il parto, in modo da favorire la dimissione
precoce dall'ospedale o in gravidanza, nel caso in cui se ne
configuri la necessità;
g) per l'individuazione, in prima istanza, delle
strutture sanitarie nelle quali istituire servizi di parto a
domicilio e case di maternità e definirne organici e
organizzazione;
h) per la definizione di protocolli delle modalità
di raccolta dei dati e la verifica delle modalità di
assistenza;
i) per la definizione dei temi e delle modalità
relativi alla ristrutturazione dei presìdi ospedalieri in
conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni entro tre anni dall'istituzione dei servizi
di parto a domicilio e delle case di maternità, di cui agli
articoli 5 e 6, previa elaborazione e verifica dei dati
relativi alle attività realizzate, istituiscono
permanentemente tali servizi nel territorio di competenza, in
conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
Art. 3.
(Corsi di preparazione al parto e alla maternità).
1. I corsi di preparazione al parto e alla maternità hanno
l'obiettivo di favorire la gestione attiva dell'evento nascita
da parte della donna e della coppia. A tale fine essi
promuovono lo scambio di esperienze tra donne, la conoscenza e
l'analisi critica delle metodologie e delle tecniche di
assistenza in uso e l'informazione sui luoghi del parto di cui
all'articolo 4.
2. I corsi di preparazione al parto e alla maternità sono
organizzati dai consultori e sono gestiti da èquipe
costituite da operatori socio-sanitari con competenze
interdisciplinari, oltre alla figura obbligatoria
dell'ostetrica.
3. I corsi iniziano preferibilmente intorno al quarto mese
di gravidanza e continuano dopo il parto.
Art. 4.
(Luoghi del parto).
1. Al fine del graduale superamento dell'ospedalizzazione
generalizzata le regioni dispongono strutture e servizi per
l'assistenza fisiologica al parto a domicilio e nelle case di
maternità di cui agli articoli 5 e 6, da realizzare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
(Parto a domicilio).
1. Le donne che intendono partorire a domicilio, qualora
la situazione ostetrica si trovi nei limiti della fisiologia e
il parto avvenga tra la trentottesima e la quarantaduesima
settimana, sono seguite dall'inizio della gravidanza e
comunque a decorrere dal settimo mese, dall'équipe di
ostetriche che le assisterà al parto e al puerperio,
costituita ai sensi del comma 3.
2. Le équipe di ostetriche che assistono al parto a
domicilio inviano le donne con gravidanze a rischio, quelle
con eventuali patologie emergenti e quelle che necessitano di
interventi farmacologici o strumentali, alle strutture
specialistiche e ospedaliere, con facoltà di seguire comunque
la donna in tutte le fasi dell'assistenza nelle citate
strutture.
3. Il servizio di assistenza al parto a domicilio è
garantito tramite équipe di ostetriche affiancate da
assistenti domiciliari per i dieci giorni successivi al parto.
Tali équipe garantiscono la reperibilità dell'assistenza
ventiquattro ore su ventiquattro. Esse sono composte da
ostetriche dei consultori o dei presìdi socio-sanitari ovvero
di associazioni operanti nel settore, con le quali le aziende
sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni, e
fanno capo al responsabile territoriale di cui all'articolo
14, comma 2, lettera a).
4. Sono garantiti il collegamento e la consulenza delle
équipe ostetriche con gli operatori con competenze
specialistiche di cui all'articolo 14.
5. In caso di emergenza, è garantito il trasporto delle
donne nelle strutture ospedaliere in tempi brevi con unità
operative mobili e con autoambulanze.
Art. 6.
(Case di maternità).
1. La casa di maternità è un luogo che favorisce e
promuove la gravidanza e il parto fisiologico rafforzando la
relazione tra madre, padre e bambino, e permettendo la
socializzazione di tale esperienza tra donne, coppie, famiglie
e strutture socio-culturali.
2. Le case di maternità sono presìdi del Servizio
sanitario nazionale in cui sono ospitate la partoriente e le
altre persone di sua scelta. Ogni partoriente ha a
disposizione uno spazio singolo. Le case di maternità
dispongono di locali attrezzati per l'assistenza al parto
fisiologico e di spazi per le attività culturali delle donne e
dei nuclei familiari prima, durante e dopo la gravidanza e il
parto.
3. Le donne che intendono partorire nella casa di
maternità, qualora la situazione ostetrica si trovi nei limiti
della fisiologia, sono seguite dall'inizio della gravidanza e
comunque a decorrere dal settimo mese, dall'équipe
ostetrica che le assisterà al parto e al puerperio. Tali
équipe fanno capo al responsabile territoriale di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a).
4. Le case di maternità sono gestite da ostetriche e
dotate di personale ausiliario.
5. Le case di maternità non possono essere costituite
presso le aziende ospedaliere e fanno capo al responsabile
territoriale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a).
6. Sono garantiti il collegamento, la consulenza e la
collaborazione con équipe specialistiche e il rapido
trasporto della donna nelle strutture ospedaliere in caso di
necessità.
Art. 7.
(Diritti della partoriente in ospedale).
1. Per garantire l'unicità dell'evento nascita, negli
ospedali è assicurata alla donna la possibilità di usufruire
di uno spazio privato, dove abbiano accesso le persone con cui
la donna desidera condividere l'evento, anche in casi di
interventi operativi.
2. La scelta di tempi, modi e posizioni del travaglio e
del parto spetta alla donna; gli interventi medici sono
ridotti al minimo, limitandosi alle procedure di cui sia stata
realmente dimostrata l'efficacia. A tale fine anche sulla base
delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della
sanità:
a) la percentuale media di parti cesarei deve
essere di norma contenuta in una percentuale non superiore al
10-15 per cento; la presentazione podalica o un precedente
parto cesareo non costituiscono indicazione assoluta al parto
cesareo;
b) il monitoraggio elettronico fetale continuato
viene effettuato solo in situazioni mediche particolarmente
selezionate e nel travaglio indotto;
c) non sono eseguiti la tricotomia e il clistere
prima del parto;
d) l'uso dell'episiotomia deve essere limitato
alle specifiche indicazioni mediche;
e) l'induzione del travaglio o la sua
accelerazione attraverso farmaci o amnioressi è attuata
esclusivamente su specifiche indicazioni mediche.
3. Dopo il parto il neonato sano è affidato ai genitori
fin dal periodo di stretto controllo post-partum, con
l'adeguata assistenza di operatori qualificati.
4. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna.
L'allattamento al seno è immediato, precoce ed a orario
libero, in base alle esigenze della madre e del bambino.
5. E' garantita alla donna la possibilità di tenere con sé
il neonato sano per tutto il tempo che desidera. E' inoltre
consentita la permanenza del padre o di altra persona senza
limiti di orario.
6. Durante il periodo di degenza il reparto di ostetricia
promuove incontri informativi tra gli operatori di pediatria e
ostetricia e le puerpere sull'allattamento, la puericultura,
l'igiene durante il puerperio e la contraccezione. Sono
favoriti gli scambi di informazioni ed esperienze tra le donne
degenti.
7. E' garantita la continuità del rapporto tra genitori e
bambini ricoverati nei reparti di patologia neonatale. In
particolare la presenza dei genitori è favorita e non soggetta
a restrizioni anche durante le procedure mediche.
8. Durante la degenza la donna è informata e consultata
tempestivamente relativamente a tutte le procedure cui viene
sottoposta, alla loro utilità, efficacia e necessità e alle
condizioni di salute proprie e del neonato. Le cartelle
clinica e ostetrico-pediatrica sono documenti personali e sono
a disposizione della donna dietro semplice richiesta
verbale.
Art. 8.
(Competenze regionali in materia di informazione e
studio).
1. Sono istituiti, presso gli assessorati regionali
competenti per la sanità, i comitati scientifici permanenti,
allo scopo di valutare le pratiche di assistenza ostetrica in
uso. I compiti di tali comitati sono:
a) verificare i livelli qualitativi e quantitativi
del personale socio-sanitario coinvolto nella nascita;
b) favorire la possibilità per la popolazione di
accedere ad una assistenza di base appropriata;
c) aumentare al massimo il numero dei parti
fisiologici e gli indici di salute perinatale;
d) favorire la riduzione dei costi derivanti dai
parti con interventi tecnico-ostetrici e da una eccessiva
ospedalizzazione;
e) assicurare una risposta reale ai bisogni e ai
desideri della collettività;
f) elaborare protocolli relativi all'attuazione di
una moderna pianificazione dell'assistenza ostetrica in
conformità agli standard stabiliti in materia
dall'Unione europea.
2. Gli assessorati regionali competenti per la sanità,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nominano i componenti del comitato di cui al comma 1,
sulla base delle indicazioni dei gruppi, ordini e associazioni
che nel medesimo comitato devono essere rappresentati e che
sono individuati nei seguenti: gli ordini professionali e le
società dei medici chirughi, il collegio professionale delle
ostetriche, le associazioni di operatori e utenti, le
organizzazioni operanti nel settore materno-infantile.
3. Le regioni predispongono annualmente:
a) verifiche qualitative, quantitative e
comparative dello stato di attuazione dei servizi istituiti
dalla presente legge;
b) protocolli relativi all'assistenza alla
gravidanza, al puerperio e perinatale offerta dalle strutture
del Servizio sanitario nazionale, specificando la percentuale
dei parti cesarei, dei parti vaginali operativi e della
mortalità e morbilità perinatali dei singoli ospedali, dei
servizi delle aziende sanitarie locali e delle strutture
private. Tali dati sono diffusi attraverso la rete dei
consultori.
Art. 9.
(Competenze del Ministero della sanità
in materia di informazione
e di coordinamento).
1. Annualmente viene redatta e pubblicata una relazione
del Ministero della sanità comprensiva di una sintesi delle
relazioni regionali sulle verifiche e sui protocolli
predisposti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e dei dati
sulla mortalità perinatale, sulla mortalità materna e
sull'incidenza dell'handicap.
2. Annualmente il Ministero della sanità redige e
pubblicizza una sintesi del lavoro di verifica e delle
eventuali conclusioni operative dei comitati scientifici
permanenti regionali di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Il Ministero della sanita garantisce il collegamento e
l'interscambio tra i comitati scientifici permanenti regionali
di cui all'articolo 8, comma 1, assumendo un ruolo di
coordinamento.
Capo III
DIRITTI
DEL BAMBINO OSPEDALIZZATO
Art. 10.
(Deospedalizzazione).
1. Le regioni dettano norme per favorire il benessere del
bambino ricoverato in ospedale e nelle strutture
socio-sanitarie convenzionate e per ridurre la
ospedalizzazione e i tempi di degenza media nei reparti
pediatrici, al fine di prevenire l'insorgere di alterazioni
psico-affettive, ai sensi delle disposizioni di cui al
presente capo. Esse dettano, altresì, norme per l'assistenza
domiciliare al bambino malato, ma che non necessita di
ricovero ospedaliero, effettuata attraverso l'utilizzo di
propri operatori socio-sanitari o di personale
convenzionato.
2. Al fine di limitare la durata della degenza
ospedaliera, e nella prospettiva di una più ampia
deospedalizzazione, sono istituiti in ogni reparto pediatrico
servizi di day-hospital e servizi ambulatoriali che
operano in stretto contatto con le strutture socio-sanitarie
del territorio di competenza.
3. I servizi di day-hospital di cui al comma 2 sono
equiparati agli altri servizi ospedalieri ai fini degli indici
di occupazione dei posti letto.
Art. 11.
(Ricovero in reparti pediatrici).
1. Il bambino da 0 a 14 anni che necessita di ricovero
ospedaliero è ricoverato
nel reparto pediatrico, qualunque sia la patologia da cui
è affetto.
2. Le aziende sanitarie locali promuovono, in tutte le
strutture ospedaliere con competenze pediatriche,
l'organizzazione del lavoro e l'istituzione dei servizi
necessari ad assicurare la continuità del rapporto
familiare-affettivo durante il periodo di ospedalizzazione del
bambino, consentendo la continua presenza del genitore o di
altra persona affettivamente legata. Esse garantiscono,
altresì, alla persona che assiste il bambino, la possibilità
di usufruire, per il pernottamento e il vitto, dei relativi
servizi messi a disposizione dall'ospedale.
Art. 12.
(Rapporti affettivi e sociali).
1. In caso di malattie che comportino lunghe degenze sono
favoriti incontri e contatti con figure significative nella
sfera affettiva del bambino, quali fratelli e compagni di
scuola e di gioco.
2. In ogni reparto pediatrico sono allestiti locali
destinati ad una regolare attività ludica e scolastica
condotta da genitori, educatori, insegnanti e volontari.
Art. 13.
(Informazione dei genitori e dei pazienti).
1. I genitori sono costantemente informati circa la natura
e l'andamento della malattia del bambino e consultati circa le
terapie da intraprendere e gli eventuali effetti collaterali
dannosi; essi possono assistere alle visite mediche e agli
interventi strumentali, nonché prendere visione, in qualunque
momento e dietro semplice richiesta verbale, della cartella
clinica.
2. Il bambino, nella misura e con modalità adeguate alla
sua età, è informato, previa intesa con i genitori, delle
pratiche terapeutiche a cui viene sottoposto.
3. Per sottoporre il bambino a qualsiasi sperimentazione
chimica è obbligatorio informare
i genitori delle possibili conseguenze e ottenere il loro
consenso.
Capo IV
PERSONALE
Art. 14.
(Figure professionali).
1. Nelle case di maternità di cui all'articolo 6 sono
presenti le seguenti figure professionali e ausiliarie:
a) responsabile territoriale, individuata nella
figura della capo-ostetrica con le mansioni
didattico-organizzative, previste dalla legge 10 agosto 2000,
n. 251, all'interno dei servizi materno-infantili delle
aziende sanitarie locali di appartenenza;
b) ostetriche, con le mansioni previste dal
decreto del Ministro per la sanità 15 settembre 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13
ottobre 1975, e successive modificazioni;
c) personale ausiliario e addetti al servizio
alberghiero.
2. L'assistenza domiciliare al parto e al puerperio di cui
all'articolo 5 è garantita da:
a) un responsabile territoriale, individuato nella
figura della capo-ostetrica, con le mansioni
didattico-organizzative, previste dalla legge 10 agosto 2000,
n. 251, all'interno delle aziende sanitarie locali di
appartenenza;
b) le ostetriche, con le mansioni previste dal
decreto del Ministro per la sanità 15 settembre 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13
ottobre 1975, e successive modificazioni, organizzate in
équipe itineranti delle aziende sanitarie locali di
appartenenza o convenzionate;
c) gli assistenti domiciliari per l'aiuto
domestico per i dieci giorni successivi al parto.
3. Le équipe ostetriche di cui al comma 2, lettera
b), collaborano con figure specialistiche itineranti
quali il ginecologo ed il pediatra e con servizi specialistici
ospedalieri quali il laboratorio di analisi e altri servizi la
cui collaborazione si renda necessaria.
4. Gli operatori di cui al presente articolo sono
selezionati in base al curriculum ed alle motivazioni
professionali.
Capo V
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Art. 15.
(Riqualificazione e aggiornamento).
1. Il personale sanitario addetto all'assistenza
socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto e
il puerperio, deve essere riqualificato ed aggiornato ai sensi
di quanto disposto dalla presente legge.
2. Le regioni promuovono corsi di aggiornamento a scadenza
annuale articolati in due livelli: generale, per tutti gli
operatori; specialistico, adeguato alle rispettive competenze.
Essi promuovono, altresì, corsi di aggiornamento per
l'assistenza al parto domiciliare e nelle case di maternità di
cui agli articoli 5 e 6.
3. I corsi di formazione includono:
a) aspetti sociali, culturali, antropologici ed
etici finalizzati all'acquisizione di una coscienza critica
degli operatori in relazione alle metodiche di assistenza;
b) metodi e tecniche di comunicazione, al fine di
promuovere uno scambio di informazione migliore e più attento
tra i membri della équipe che assiste al parto e
l'utenza e tra i membri stessi dell'équipe;
c) lavoro di analisi sulla figura professionale
dell'operatore, con la supervisione di uno specialista, al
fine di affrontare i conflitti interdisciplinali e
interprofessionali che il lavoro di équipe comporta;
d) nozioni di epidemiologia, per acquisire la
capacità di interpretare e condurre ricerche al fine della
valutazione dell'efficacia delle tecniche ostetriche e
neonatologiche;
e) elementi legali e legislativi relativi alle
competenze professionali e ai servizi istituzionali;
f) criteri di selezione e individuazione del
rischio ostetrico;
g) revisione delle modalità dell'assistenza al
parto fisiologico, favorendo l'acquisizione di un
atteggiamento critico verso l'uso indiscriminato della
tecnologia e garantendo, altresì, il rispetto per le
dimensioni emozionali, psicologiche e sociali che devono
essere tenute presenti nell'assistenza alla nascita;
h) acquisizione, discussione e confronto delle
varie tecniche di preparazione al parto.
4. I corsi di cui al comma 3 sono tenuti da formatori e da
operatori con esperienza di lavoro nelle tematiche oggetto dei
corsi stessi e comprendono la realizzazione di seminari
pratico-teorici, al fine di consentire la partecipazione
attiva e lo scambio di esperienze tra i soggetti
interessati.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere, pari a lire 5 miliardi annue, derivante
dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante
corrispodente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economico per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.