XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 191
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la riqualificazione, il risanamento e
la valorizzazione di Bussana Vecchia, in provincia di Imperia,
attraverso interventi di recupero urbanistico, edilizio,
socio-economico ed ambientale.
2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1
il Governo acquisisce i pareri della regione Liguria e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, che
devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
essere emanati con l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) rafforzamento dell'identità storico-culturale
di Bussana Vecchia attraverso la riqualificazione, il recupero
e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
architettonico, archeologico ed ambientale esistente;
b) adeguamento funzionale delle strutture alle
esigenze di vivibilità nel rispetto delle caratteristiche
storico-ambientali degli insediamenti presenti;
c) rivitalizzazione e riconoscimento del ruolo di
Bussana Vecchia quale centro di promozione artistica e
culturale e località di rilevante interesse turistico;
d) tutela, valorizzazione e promozione delle
attività artistiche, artigianali, turistiche e commerciali che
caratterizzano la località, anche attraverso apposite misure
fiscali come, ad esempio, l'esclusione del pagamento del
canone e delle imposte per l'uso del suolo pubblico;
e) previsione di un regime fiscale agevolato per
l'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
di cui alla presente legge e per gli oneri di progettazione
delle relative opere, prevedendo, tra l'altro, la fissazione
dell'aliquota IVA al 4 per cento;
f) incentivazione della conoscenza di Bussana
Vecchia, ferma restando la competenza della regione Liguria in
materia di promozione all'estero, attraverso la realizzazione
di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche
destinato all'estero, finanziato anche tramite l'intervento
dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto
nazionale per il commercio estero;
g) introduzione di apposite politiche di
intervento volte alla riqualificazione dello spazio pubblico,
alla dotazione di servizi ed alla valorizzazione del tessuto
sociale.
Art. 3.
(Tipologie di interventi).
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono
individuare specifiche misure ed interventi volti al recupero
e al risanamento di Bussana Vecchia con particolare
riferimento:
a) alle condizioni di inadeguatezza statica,
igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;
b) all'assenza, carenza o inefficienza delle
infrastrutture a rete;
c) all'assenza, obsolescenza o inefficienza dei
servizi comuni;
d) all'improprio o inadatto uso degli immobili con
specifico riferimento a quelli di particolare pregio
architettonico;
e) al deterioramento degli aspetti estetici del
contesto comunale, relativamente all'inserimento improprio di
arredi e all'incuria delle parti comuni;
f) all'attuale livello qualitativo della
situazione socio-economica.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono,
altresì, prevedere che agli oneri finanziari derivanti dalla
realizzazione degli interventi individuati dal comma 1
contribuiscano congiuntamente lo Stato, la regione Liguria e
la provincia di Imperia.
3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono,
inoltre, prevedere che gli interventi relativi a singole unità
immobiliari o a singoli edifici di Bussana Vecchia possano
essere effettuati dai proprietari o dai soggetti in essi
residenti e aventi titolo ai sensi della normativa vigente,
anche ai fini di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo
4.
Art. 4.
(Regime giuridico degli immobili
e delle aree comunali).
1. Alla regolamentazione del regime giuridico e catastale
degli immobili e delle aree comunali di Bussana Vecchia si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e i Ministri interessati.
2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1 deve essere
acquisito il parere della regione Liguria. Il parere deve
essere espresso entro un mese dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine il decreto può comunque essere
emanato.
3. In attuazione del comma 1, è possibile prevedere la
cessione della proprietà o del diritto di superficie degli
immobili appartenenti al patrimonio comunale ai soggetti che
ne facciano richiesta, i quali si obbligano alla
realizzazione, negli immobili considerati, degli interventi di
recupero necessari.
4. I criteri e le procedure di assegnazione degli immobili
di cui al comma 1 devono prevedere condizioni di preferenza
per favorire i soggetti non proprietari che, indipendentemente
dal titolo, già risiedano od occupino gli immobili stessi,
purché abbiano apportato migliorie o abbiano eseguito lavori
di restauro o di recupero. I criteri e le procedure di
assegnazione devono altresì prevedere condizioni di preferenza
volte a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività
artigianali, artistiche o commerciali esistenti a Bussana
Vecchia, anche attraverso forme di defiscalizzazione delle
imposte comunali.
5. La cessione in proprietà all'assegnatario è
perfezionata dopo l'ultimazione dei lavori di recupero
previsti dal comma 3, ove gli stessi siano eseguiti
dall'assegnatario stesso.
6. Il corrispettivo della cessione è commisurato al costo
dei lavori eseguiti per il recupero dell'immobile.
7. Gli oneri documentati sostenuti dai soggetti di cui ai
commi 3 e 4 per gli interventi di recupero di cui al comma 3
dell'articolo 3 sono deducibili dal reddito complessivo ai
fini della determinazione delle imposte sul reddito.
Art. 5.
(Competenza della regione Liguria).
1. La regione Liguria, nel rispetto dei princìpi
fondamentali di cui alla presente legge, provvede, con
apposita legge:
a) a disciplinare appositi standard
urbanistici edilizi, di natura qualitativa, per gli interventi
da realizzare, prevedendo la realizzazione, quali opere di
urbanizzazione, anche di attrezzature di interesse comune
idonee a favorire l'esercizio e lo sviluppo delle attività
artigianali, artistiche, turistiche e commerciali di Bussana
Vecchia;
b) a disciplinare l'elaborazione di uno strumento
di programmazione che indirizzi e coordini, entro un sistema
coerente, gli interventi da realizzare nelle aree di cui si
prevede il recupero;
c) a prevedere deroghe alle norme di edilizia e di
igiene edilizia, a quelle dirette alla eliminazione di
barriere architettoniche, nonché alle disposizioni che
impongono standard di parcheggi pubblici o privati, nel
caso in cui tali deroghe siano necessarie per consentire il
riuso di edifici senza alterazione dei loro valori
architettonici e storici;
d) ad istituire appositi sistemi informativi ed
inventariali con dati necessari a configurare l'identità
storica delle singole unità edilizie ed i suoi caratteri di
conservazione e trasformabilità.