XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 191




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riqualificazione, il risanamento e la valorizzazione di Bussana Vecchia, in provincia di Imperia, attraverso interventi di recupero urbanistico, edilizio, socio-economico ed ambientale.
        2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce i pareri della regione Liguria e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere emanati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) rafforzamento dell'identità storico-culturale di Bussana Vecchia attraverso la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico ed ambientale esistente;

            b) adeguamento funzionale delle strutture alle esigenze di vivibilità nel rispetto delle caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti presenti;

            c) rivitalizzazione e riconoscimento del ruolo di Bussana Vecchia quale centro di promozione artistica e culturale e località di rilevante interesse turistico;

            d) tutela, valorizzazione e promozione delle attività artistiche, artigianali, turistiche e commerciali che caratterizzano la località, anche attraverso apposite misure fiscali come, ad esempio, l'esclusione del pagamento del canone e delle imposte per l'uso del suolo pubblico;

            e) previsione di un regime fiscale agevolato per l'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione di cui alla presente legge e per gli oneri di progettazione delle relative opere, prevedendo, tra l'altro, la fissazione dell'aliquota IVA al 4 per cento;

            f) incentivazione della conoscenza di Bussana Vecchia, ferma restando la competenza della regione Liguria in materia di promozione all'estero, attraverso la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, finanziato anche tramite l'intervento dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

            g) introduzione di apposite politiche di intervento volte alla riqualificazione dello spazio pubblico, alla dotazione di servizi ed alla valorizzazione del tessuto sociale.


Art. 3.

(Tipologie di interventi).

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono individuare specifiche misure ed interventi volti al recupero e al risanamento di Bussana Vecchia con particolare riferimento:

            a) alle condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;

            b) all'assenza, carenza o inefficienza delle infrastrutture a rete;

            c) all'assenza, obsolescenza o inefficienza dei servizi comuni;

            d) all'improprio o inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;
            e) al deterioramento degli aspetti estetici del contesto comunale, relativamente all'inserimento improprio di arredi e all'incuria delle parti comuni;

            f) all'attuale livello qualitativo della situazione socio-economica.

        2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono, altresì, prevedere che agli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione degli interventi individuati dal comma 1 contribuiscano congiuntamente lo Stato, la regione Liguria e la provincia di Imperia.
        3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono, inoltre, prevedere che gli interventi relativi a singole unità immobiliari o a singoli edifici di Bussana Vecchia possano essere effettuati dai proprietari o dai soggetti in essi residenti e aventi titolo ai sensi della normativa vigente, anche ai fini di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 4.


Art. 4.

(Regime giuridico degli immobili
e delle aree comunali).

        1. Alla regolamentazione del regime giuridico e catastale degli immobili e delle aree comunali di Bussana Vecchia si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e i Ministri interessati.
        2. Sullo schema di decreto di cui al comma 1 deve essere acquisito il parere della regione Liguria. Il parere deve essere espresso entro un mese dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il decreto può comunque essere emanato.
        3. In attuazione del comma 1, è possibile prevedere la cessione della proprietà o del diritto di superficie degli immobili appartenenti al patrimonio comunale ai soggetti che ne facciano richiesta, i quali si obbligano alla realizzazione, negli immobili considerati, degli interventi di recupero necessari.
        4. I criteri e le procedure di assegnazione degli immobili di cui al comma 1 devono prevedere condizioni di preferenza per favorire i soggetti non proprietari che, indipendentemente dal titolo, già risiedano od occupino gli immobili stessi, purché abbiano apportato migliorie o abbiano eseguito lavori di restauro o di recupero. I criteri e le procedure di assegnazione devono altresì prevedere condizioni di preferenza volte a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività artigianali, artistiche o commerciali esistenti a Bussana Vecchia, anche attraverso forme di defiscalizzazione delle imposte comunali.
        5. La cessione in proprietà all'assegnatario è perfezionata dopo l'ultimazione dei lavori di recupero previsti dal comma 3, ove gli stessi siano eseguiti dall'assegnatario stesso.
        6. Il corrispettivo della cessione è commisurato al costo dei lavori eseguiti per il recupero dell'immobile.
        7. Gli oneri documentati sostenuti dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 per gli interventi di recupero di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.


Art. 5.

(Competenza della regione Liguria).

        1. La regione Liguria, nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge, provvede, con apposita legge:

            a) a disciplinare appositi standard urbanistici edilizi, di natura qualitativa, per gli interventi da realizzare, prevedendo la realizzazione, quali opere di urbanizzazione, anche di attrezzature di interesse comune idonee a favorire l'esercizio e lo sviluppo delle attività artigianali, artistiche, turistiche e commerciali di Bussana Vecchia;

            b) a disciplinare l'elaborazione di uno strumento di programmazione che indirizzi e coordini, entro un sistema coerente, gli interventi da realizzare nelle aree di cui si prevede il recupero;
            c) a prevedere deroghe alle norme di edilizia e di igiene edilizia, a quelle dirette alla eliminazione di barriere architettoniche, nonché alle disposizioni che impongono standard di parcheggi pubblici o privati, nel caso in cui tali deroghe siano necessarie per consentire il riuso di edifici senza alterazione dei loro valori architettonici e storici;

            d) ad istituire appositi sistemi informativi ed inventariali con dati necessari a configurare l'identità storica delle singole unità edilizie ed i suoi caratteri di conservazione e trasformabilità.



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