XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 189
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità ed oggetto della legge).
1. Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela
e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, nonché di assicurare e promuovere il pieno
rispetto dei princìpi di imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione, è istituito il difensore civico.
2. L'ufficio del difensore civico si articola per
competenza nel:
a) difensore civico nazionale;
b) difensore civico regionale;
c) difensore civico locale.
Art. 2.
(Destinatari degli interventi).
1. Il difensore civico, ferme restando le competenze delle
autorità amministrative indipendenti e degli organi di
controllo istituiti all'interno delle singole amministrazioni,
interviene secondo le competenze di cui al presente
articolo.
2. Il difensore civico nazionale interviene nei confronti
di:
a) amministrazioni statali, centrali e
periferiche;
b) aziende statali;
c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla
vigilanza dello Stato;
d) concessionari di pubblici servizi di ambito
territoriale nazionale o sovraregionale;
e) soggetti pubblici e privati che comunque
gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale o
sovraregionale.
3. Il difensore civico regionale interviene nei confronti
di:
a) amministrazioni regionali;
b) aziende regionali;
c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla
vigilanza delle regioni;
d) concessionari di pubblici servizi di ambito
territoriale regionale;
e) soggetti pubblici e privati che comunque
gestiscono servizi di ambito territoriale regionale.
4. Il difensore civico locale interviene nei confronti
di:
a) amministrazioni provinciali ed enti locali;
b) aziende provinciali, comunali ed intercomunali,
consorzi pubblici locali ed istituzioni;
c) enti pubblici non territoriali sottoposti alla
vigilanza provinciale o comunale;
d) concessionari di pubblici servizi di ambito
territoriale provinciale, sovracomunale, comunale o
circoscrizionale;
e) soggetti pubblici e privati che comunque
gestiscono servizi di ambito territoriale provinciale o
comunale.
Art. 3.
(Articolazione dell'organizzazione e azione
di coordinamento).
1. I difensori civici sono nominati rispettivamente:
a) il difensore civico nazionale dal
Parlamento;
b) il difensore civico regionale da ciascuna
regione nonché dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) il difensore civico locale dagli enti locali
territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 12.
2. Il difensore civico esercita la sua attività in piena
libertà ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di
controllo gerarchico e funzionale.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti delle
strutture periferiche dell'Amministrazione dello Stato e dei
soggetti di cui all'articolo 2, il difensore civico nazionale
può avvalersi dei difensori civici delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano competenti per
territorio sulla base di una convenzione da stipulare tra il
difensore civico nazionale ed il presidente del consiglio
della regione o della provincia autonoma interessata. Con tale
convenzione sono disciplinati tra l'altro i poteri e le
procedure di intervento del difensore civico regionale o
provinciale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2,
nonché definiti eventuali rimborsi spese.
4. Ogni difensore civico è tenuto a ricevere ciascun
ricorso presentato al suo ufficio indipendentemente dalla
propria competenza. Qualora il difensore civico valuti la
propria incompetenza rispetto al ricorso presentato, provvede
d'ufficio ad inviarlo all'ufficio competente, dandone
contemporanea comunicazione al ricorrente.
5. Il difensore civico nazionale convoca periodiche
riunioni con i difensori civici regionali e locali al fine
di:
a) coordinare l'attività del sistema nel rispetto
delle diverse competenze e tenendo conto dei princìpi di
sussidiarietà e di collaborazione;
b) verificare lo stato di attivazione e di
funzionamento della tutela civica locale, promuovendo
eventualmente le opportune forme di convenzionamento e di
coordinamento;
c) esaminare i problemi connessi con l'attività
dei difensori civici regionali nei confronti degli uffici
periferici nei casi previsti dal comma 3;
d) discutere i problemi e le proposte contenute
nella sua relazione annuale;
e) valutare i rapporti con gli organi preposti ai
controlli interni della pubblica amministrazione, nonché con
gli uffici della Corte dei conti preposti ai controlli di
gestione e con il Comitato permanente per l'attuazione della
carta dei servizi pubblici.
Capo II
DIFENSORE CIVICO NAZIONALE
Art. 4.
(Articolazione dell'ufficio e nomina).
1. L'ufficio del difensore civico nazionale è composto:
a) dal difensore civico nazionale;
b) dai difensori civici aggiunti.
2. Il difensore civico nazionale è nominato di intesa dal
Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del
Senato della Repubblica.
3. Il difensore civico nazionale è coadiuvato da sei
difensori civici aggiunti, cui possono essere affidati dal
difensore civico nazionale specifici settori di competenza.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del
difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte dal
difensore civico aggiunto delegato o, in mancanza di questo,
dal più anziano di età.
5. I difensori civici aggiunti sono eletti dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica, secondo le norme
dei rispettivi Regolamenti.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Il difensore civico nazionale è scelto fra i cittadini
che, in possesso dei requisiti per essere eletti senatori,
diano prova, sulla base di un documentato curriculum,
per il prestigio personale e l'attività precedentemente
svolta, di sicura competenza in materia
giuridico-amministrativa, di conoscenza delle pubbliche
amministrazioni e di massima garanzia di moralità ed
obiettività.
2. I difensori civici aggiunti devono possedere gli stessi
requisiti previsti al comma 1.
Art. 6.
(Incompatibilità).
1. L'ufficio del difensore civico nazionale e dei suoi
aggiunti è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico
o privato, professione, attività imprenditoriale o carica
anche elettiva. Esso è altresì incompatibile con
l'appartenenza a partiti politici.
2. Qualora siano eletti soggetti che si trovino in
condizione di incompatibilità, la relativa causa deve cessare
entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della
nomina.
3. Nell'ipotesi di causa sopravvenuta, il termine di cui
al comma 2 decorre dalla contestazione della causa di
incompatibilità.
4. La contestazione dell'incompatibilità o la decadenza
dal mandato, qualora al termine dei venti giorni non sia
cessata la causa di incompatibilità, è effettuata dal
Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il
Presidente del Senato della Repubblica.
Art. 7.
(Durata in carica).
1. Il mandato di difensore civico nazionale ha la durata
di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Almeno tre mesi prima della scadenza è avviata la
procedura per la nuova nomina.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del difensore
civico nazionale sono prorogate fino all'entrata in carica del
successore.
4. In ogni momento il difensore civico può rinunziare
motivatamente al mandato, dando un preavviso di almeno tre
mesi.
5. I difensori civici aggiunti scadono comunque
contemporaneamente al difensore civico nazionale.
6. Chi ha svolto la funzione di difensore civico a
qualsiasi livello è ineleggibile a qualunque carica elettiva
pubblica per cinque anni dalla data cessazione
dall'incarico.
Art. 8.
(Revoca).
1. Il difensore civico nazionale e i difensori civici
aggiunti possono essere revocati congiuntamente dai Presidenti
delle due Camere in caso di impedimento fisico che non
consenta lo svolgimento delle funzioni proprie.
Art. 9.
(Trattamento economico).
1. Al difensore civico nazionale spetta il trattamento
economico complessivo corrispondente a quello dei membri del
Parlamento. Ai difensori civici aggiunti spetta un trattamento
economico pari all'80 per cento di quello percepito dal
difensore civico nazionale.
2. Al difensore civico nazionale ed agli aggiunti si
applica l'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
e successive modificazioni.
3. Il dipendente di impresa pubblica o privata che viene
eletto ha diritto al mantenimento del posto.
Art. 10.
(Sede, uffici, personale e consulenti).
1. L'ufficio del difensore civico nazionale ha sede in
Roma.
2. Con provvedimento adottato dal difensore civico
nazionale, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è stabilita la dotazione
organica dell'ufficio, articolata per qualifiche. Il numero
dei posti complessivamente previsti non può superare le cento
unità.
3. I posti previsti in organico sono coperti da dipendenti
pubblici, collocati in posizione di comando secondo le norme
dei rispettivi ordinamenti.
4. All'atto del suo insediamento, ovvero in un qualunque
momento successivo, con provvedimento motivato, il difensore
civico nazionale può interrompere il rapporto con un
dipendente, sostituendolo con un altro. In tale caso, il
dipendente cessa dalla posizione di comando ed è ricollocato
nell'organico dell'ente di provenienza.
5. Il provvedimento di cui al comma 2 determina altresì le
indennità spettanti per ciascuna qualifica al personale
comandato.
6. Qualora, entro tre mesi dal provvedimento di cui al
comma 2 o dalla nomina del difensore civico nazionale, non
siano coperti i posti previsti in pianta organica, questi può
assumere personale a contratto a tempo determinato, di durata
non superiore al suo mandato.
7. Il difensore civico nazionale, qualora l'esercizio
delle sue funzioni richieda particolari cognizioni, può
stipulare contratto d'opera con esperti qualificati nelle
diverse discipline nonché con interpreti e traduttori.
Capo III
DIFENSORI CIVICI
REGIONALI E LOCALI
Art. 11.
(Difensore civico regionale).
1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce l'ufficio
del difensore civico regionale.
2. All'istituzione del difensore civico le regioni e le
province autonome provvedono con apposita legge che stabilisce
l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di funzionamento
nell'ambito dei criteri generali di cui al capo IV.
3. La legge stabilisce inoltre l'indennità che non può
essere superiore al trattamento economico complessivo
corrispondente a quello dei membri del rispettivo consiglio
regionale o provinciale.
4. La legge può prevedere l'istituzione di difensori
civici regionali aggiunti.
5. La legge stabilisce altresì le dimensioni massime della
dotazione organica e le modalità di reperimento del
personale.
6. I requisiti per la nomina a difensore civico regionale
o aggiunto sono quelli previsti dall'articolo 5 e valgono le
medesime incompatibilità di cui all'articolo 6.
7. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'ufficio del difensore civico regionale
non sia stato istituito e reso operativo, all'espletamento
delle sue funzioni provvede, anche mediante la nomina di un
commissario, il difensore civico nazionale, con spese a carico
della regione o provincia autonoma inadempiente, da
trattenere, con disposizione del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dai trasferimenti
annuali a carico dello Stato.
Art. 12.
(Difensore civico locale).
1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti
possono istituire un autonomo ufficio del difensore civico
locale. Le modalità di nomina, l'organizzazione dell'ufficio,
l'organico e le modalità di reperimento del personale sono
stabiliti dallo statuto e con regolamento.
2. I comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti
utilizzano l'ufficio del difensore civico locale istituito
dalle amministrazioni provinciali.
3. Le province, sentiti i comuni compresi nel proprio
territorio, istituiscono l'ufficio del difensore civico
locale.
4. L'istituzione dell'ufficio, l'organizzazione, il
funzionamento e le modalità di nomina sono stabiliti con
regolamento provinciale.
5. Le modalità di nomina, definite con regolamento, devono
prevedere la possibilità di partecipazione diretta dei comuni
compresi nel territorio provinciale in cui opera il difensore
civico locale.
6. Le province si convenzionano con i comuni aventi
popolazione superiore ai 50 mila abitanti per stabilire
modalità di coordinamento dei rispettivi uffici autonomi.
Detti comuni possono altresì, in luogo della possibilità di
cui al comma 1, utilizzare, mediante convenzione, l'ufficio
del difensore civico locale istituito dalla provincia.
7. Il regolamento stabilisce l'eventuale istituzione del
difensore civico locale aggiunto definendone il numero. Il
difensore civico aggiunto può operare, in base a quanto
stabilisce il regolamento, sia per specifico settore di
competenza, sia per ambito territoriale subprovinciale.
8. Il regolamento provinciale o comunale stabilisce
inoltre l'indennità del difensore civico locale che non può
comunque in nessun caso superare l'80 per cento di quella
massima stabilita per il rispettivo difensore civico
regionale.
9. L'articolo 11 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
Capo IV
FUNZIONI DEI DIFENSORI CIVICI
Art. 13.
(Ambito di intervento).
1. Il difensore civico interviene a difesa del cittadino
al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza,
efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi, in
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. In ogni atto notificato al destinatario è indicata la
possibilità di rivolgersi al difensore civico.
3. Il difensore civico non può intervenire in questioni
concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con i soggetti
di cui all'articolo 2.
Art. 14.
(Rapporti con i ricorsi giurisdizionali
ed amministrativi).
1. La presentazione di una istanza al difensore civico non
ha effetti sul decorso dei termini per la proposizione di
ricorsi giurisdizionali o amministrativi.
2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o
amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare
istanza al difensore civico, né incide sui suoi poteri di
intervento.
3. Il difensore civico può segnalare agli organi di
controllo eventuali vizi degli atti ad esso sottoposti.
Art. 15.
(Funzioni del difensore civico).
1. Le funzioni del difensore civico sono:
a) la funzione di controllo;
b) la funzione di composizione dei conflitti;
c) la funzione di sollecitazione di atti di
riforma.
2. Le funzioni di controllo nei confronti delle pubbliche
amministrazioni sono esercitate sia su richiesta che d'ufficio
e si concludono con specifiche raccomandazioni dirette alle
pubbliche amministrazioni stesse. Inoltre il difensore civico
compie i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali
previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni.
3. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata
sia a tutelare tutti i cittadini nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, particolarmente quelli che per ragioni
sociali non hanno facile accesso agli strumenti di tutela in
sede civile o amministrativa previsti dalle leggi vigenti, sia
a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi
giurisdizionali e si esplica mediante l'azione di mediazione
tra le parti in lite, aiutandole a stabilire un rapporto che
modifichi in senso positivo l'atteggiamento reciproco.
4. La funzione di sollecitazione di atti di riforma è
finalizzata all'ottenimento di riforme legislative e
amministrative e alla sollecitazione nell'applicazione delle
riforme stesse. Nell'esplicazione di tale funzione il
difensore civico interviene ogni qualvolta nello svolgimento
della propria attività constati l'esigenza che si colmino
carenze legislative, che si realizzino modifiche normative
oppure che vengano adottate altre misure da parte dello Stato
e delle pubbliche amministrazioni.
Art. 16.
(Intervento su richiesta).
1. Il difensore civico può intervenire su istanza di
cittadini, stranieri, apolidi, anche se minori, interdetti o
inabilitati, enti pubblici o privati, associazioni e
formazioni sociali.
2. L'istanza di cui al comma 1 non è soggetta ad alcuna
formalità particolare.
3. L'istanza dei soggetti di cui al comma 1 può essere
presentata a qualsiasi difensore civico operante nel
territorio della Repubblica, il quale, tenuto conto delle
competenze previste all'articolo 2, ove ritenga che la stessa
esuli dalle sue competenze, provvede ad inoltrarla al
difensore civico competente, informandone il richiedente.
4. Il difensore civico interviene nel corso del
procedimento o ad atto emanato.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere il
patrocinio gratuito di uno dei seguenti soggetti:
a) parlamentari in carica, con l'esclusione di
coloro che sono membri del Governo;
b) consiglieri regionali in carica, con
l'esclusione di coloro che svolgono le funzioni di assessori o
di presidente della giunta, limitatamente alle competenze del
difensore civico regionale o locale nell'ambito del territorio
di competenza;
c) consiglieri provinciali e comunali, con
l'esclusione dei consiglieri comunali che rivestono anche
l'incarico di sindaco o di assessore, limitatamente alle
competenze del difensore civico locale e nell'ambito dei
territori di rispettiva competenza.
6. Nel caso di cui al comma 5 il difensore civico informa,
oltre il ricorrente, anche il patrocinatore di ogni atto o
azione che intraprende. In caso di audizione del ricorrente
ovvero di azione di mediazione tra le parti, il difensore
civico è tenuto a convocare anche il patrocinatore e non può
prescindere dalla sua presenza a meno di espressa rinuncia del
patrocinatore stesso.
Art. 17.
(Intervento d'ufficio).
1. Il difensore civico interviene d'ufficio qualora rilevi
casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai
soggetti di cui all'articolo 2.
2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza
delle disfunzioni o inefficienze più ricorrenti nell'attività
dei pubblici uffici, in particolare delle strutture che
erogano servizi, il difensore civico promuove periodici
incontri con i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di categoria, delle
organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei consumatori,
degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro
soggetto che ritenga utile ascoltare.
3. Il difensore civico, nei limiti della propria
competenza, può svolgere indagini relative al rispetto dei
princìpi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed
equità su tutti i settori delle pubbliche amministrazioni,
segnalando agli organi competenti le disfunzioni relative e
suggerendo le opportune modifiche da apportare in sede
legislativa, regolamentare od organizzativa.
Art. 18.
(Vigilanza su settori particolari).
1. Al difensore civico è affidato un peculiare potere di
vigilanza su quei settori delle pubbliche amministrazioni e su
quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi nei
confronti di particolari categorie di soggetti, quali gli
anziani, i minori, i portatori di handicap, i malati di
mente, i reclusi, gli immigrati, al fine di verificare che
l'attività svolta nei loro confronti sia improntata a criteri
di umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.
2. Gli esiti dell'attività di vigilanza sono comunicati
alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi
necessari per rimuovere le omissioni e le inefficienze
riscontrate ed informando, nei casi di particolare gravità,
l'opinione pubblica in ordine alle disfunzioni rilevate e ai
rimedi proposti.
Art. 19.
(Poteri istruttori).
1. Il difensore civico, valutato il fondamento
dell'istanza di cui all'articolo 16 o a seguito della sua
decisione di intervenire d'ufficio, chiede informazioni o
chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo
intervento.
2. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai
chiarimenti richiesti o qualora non li ritenga esaurienti, il
difensore civico può:
a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di
cui all'articolo 2;
b) esaminare ed ottenere il rilascio di copia di
qualunque documento relativo all'oggetto del proprio
intervento, senza i limiti del segreto d'ufficio, anche
qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in
attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le spese sono a carico dell'amministrazione
controllata;
c) convocare con congruo preavviso il responsabile
del procedimento o dell'ufficio competente per esaminare
congiuntamente la pratica;
d) convocare con congruo preavviso il responsabile
del comportamento per avere i chiarimenti necessari.
3. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il difensore civico
può convocare congiuntamente o separatamente le parti per
tentare un'azione di mediazione sino al raggiungimento e alla
formalizzazione dell'accordo.
4. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto
acquisito sulla base di atti esclusi dal diritto d'accesso ai
sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonché su atti segreti o comunque riservati.
5. Restano salvi i limiti previsti per il diritto
d'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n 801. Il
difensore civico, nel caso gli venga opposto il segreto di
Stato, richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza
del segreto.
Art. 20.
(Esiti degli interventi).
1. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i
suoi rilievi alla pubblica amministrazione interessata.
2. Il funzionario o l'organo competente può provvedere in
accoglimento alle richieste del difensore civico nel termine
stabilito dalla legge o da lui indicato, o comunicare al
difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai
quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue
osservazioni.
3. L'atto finale del procedimento, nel caso in cui le
valutazioni del difensore civico non siano state, in tutto o
in parte, condivise, ne deve recare adeguata motivazione.
4. In caso di inerzia della pubblica amministrazione il
difensore civico può richiedere all'autorità competente la
nomina di un commissario ad acta, qualora si tratti di
provvedimenti dovuti, illegittimamente omessi. Nei casi
previsti dalla legge ovvero quando per ulteriore inerzia
l'autorità competente ometta la nomina del commissario ad
acta nei tempi fissati dalla richiesta, il difensore
civico, previa ulteriore diffida, procede alla nomina di un
proprio commissario ad acta, definendo il termine
massimo entro cui il provvedimento deve essere emanato. Le
spese relative all'azione del commissario nominato dal
difensore civico sono a carico dell'ente inadempiente.
5. Qualora il difensore civico ritenga, in merito ad un
ricorso di cui è stato investito, che l'applicazione delle
norme di legge o delle disposizioni regolamentari comporti una
ingiustizia, può suggerire all'organismo chiamato in causa le
soluzioni che consentano di regolare secondo giustizia il caso
del richiedente, proporre all'autorità competente le misure
che egli giudichi atte a porvi rimedio e suggerire le
opportune modifiche alle disposizioni legislative o
regolamentari.
6. Il difensore civico comunica all'interessato e, se
esistente, al suo patrocinatore, l'esito dell'intervento,
indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in
sede amministrativa o giurisdizionale.
Art. 21.
(Sanzioni).
1. I destinatari degli interventi del difensore civico
sono tenuti ad agevolare il compito del difensore civico.
2. L'omissione di risposta ad una richiesta del difensore
civico entro il termine stabilito, seguita da esplicita
diffida, è punita con la pena prevista dal secondo comma
dell'articolo 328 del codice penale.
3. Il difensore civico, in caso di mancata collaborazione
da parte dei funzionari interpellati, può richiedere
all'organo competente la non corresponsione di incentivi
economici collegati al corretto adempimento dei compiti
d'ufficio e, nei casi più gravi, l'attivazione del
procedimento disciplinare.
4. L'organo competente ad attivare il procedimento
disciplinare vi provvede, salvo che, entro un mese dal
ricevimento della richiesta del difensore civico, questi non
gli comunichi la richiesta di archiviazione con atto
motivato.
5. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al
difensore civico.
Art. 22.
(Obblighi di denuncia).
1. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore
civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire
reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
2. Il difensore civico può richiedere all'autorità
giudiziaria di essere informato dell'eventuale inizio del
procedimento penale. L'autorità giudiziaria informa il
difensore civico della richiesta di archiviazione del
procedimento penale.
3. Al difensore civico è data comunicazione dell'inizio
dell'azione penale nei casi in cui è ammessa la costituzione
di parte civile del medesimo difensore civico ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
4. Il difensore civico segnala al procuratore generale
presso la Corte dei conti eventuali irregolarità che possano
comportare responsabilità contabile o amministrativa di cui
sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 23.
(Relazione annuale).
1. Il difensore civico nazionale, raccolte le opportune
informazioni dai difensori civici regionali e locali, redige e
trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente
della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una
relazione sull'attività complessivamente svolta con
riferimento agli accertamenti espletati su richiesta o
d'ufficio, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni
riscontrate, ai rimedi normativi o organizzativi ritenuti
utili o necessari.
2. In casi di particolare gravità ed urgenza il difensore
civico può presentare una relazione straordinaria.
3. Ciascuna Camera esamina e discute la relazione annuale
del difensore civico, secondo le norme del proprio
Regolamento.
4. Le Commissioni parlamentari possono convocare il
difensore civico per avere chiarimenti sull'attività
svolta.
5. Le modalità relative alle relazioni dei difensori
civici regionali e locali sono stabilite rispettivamente con
legge regionale e con regolamento provinciale o comunale.
Art. 24.
(Pubblicità e dovere di informazione).
1. La relazione annuale del difensore civico nazionale è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. Della relazione è data pubblicità su quotidiani,
emittenti radiofoniche e televisive private a diffusione
nazionale, nonché attraverso la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
3. Il difensore civico nazionale dà conto periodicamente,
tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale,
dei contenuti più rilevanti della propria attività,
avvalendosi se del caso di mezzi e strumenti posti a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n.
150. A tale fine può richiedere l'accesso radiofonico e
televisivo.
4. Il difensore civico può altresì rendere note singole
questioni, nel rispetto delle eventuali esigenze di
riservatezza delle persone coinvolte.
Capo V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 25.
(Norme di indirizzo per le regioni
e le province autonome
di Trento e di Bolzano).
1. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente
legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento
giuridico in tema di rapporti fra pubbliche amministrazioni e
cittadini.
2. Ai difensori civici regionali e locali si applicano le
norme previste al comma 2 dell'articolo 9.
Art. 26.
(Onere finanziario).
1. Le spese per il funzionamento dell'ufficio del
difensore civico nazionale sono iscritte in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il difensore civico nazionale comunica ogni anno al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica il fabbisogno dell'ufficio.
3. Il difensore civico nazionale provvede all'autonoma
gestione delle spese per il funzionamento dell'ufficio nei
limiti del fondo di cui al comma 1.
4. Il rendiconto dell'ufficio del difensore civico
nazionale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. Le spese di funzionamento degli uffici dei difensori
civici regionali sono poste a carico dei bilanci delle
rispettive regioni. Le modalità di determinazione del fondo
sono stabilite dalla legge regionale.
6. Le spese di funzionamento degli uffici dei difensori
civici locali sono poste a carico dei bilanci delle province e
dei comuni e ripartite secondo il principio della
proporzionalità.
Art. 27.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.