XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 180




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita per i concorsi pronostici il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle misure indicate dalla tabella A allegata alla presente legge.
        2. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi, stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, quella del 3 per cento, riservata all'Istituto per il credito sportivo, nonché la quota del 7 per cento da accantonare da parte del CONI per le spese di gestione dei concorsi pronostici.
        3. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al netto dell'imposta unica, degli importi dovuti al fondo premi, all'Istituto per il credito sportivo ed alle spese di gestione dei concorsi pronostici di cui al comma 2.



Tabella A
(v. articolo 1, comma 1)



Scaglioni di base imponibile
(in miliardi di lire) Aliquota

da 0 a 2.000 ...................... 2 per cento

da 2.001 a 2.220 ...................... 8 per cento

da 2.201 a 2.400 ...................... 10 per cento

da 2.401 a 2.600 ...................... 12 per cento

da 2.601 a 2.800 ...................... 15 per cento

da 2.801 a 3.000 ...................... 20 per cento

da 3.001 a 3.500 ...................... 23 per cento

da 3.501 a 3.700 ...................... 25 per cento

da 3.701 a 4.500 ...................... 27 per cento

oltre 4.501 ...................... 52 per cento



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