XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 180
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, è stabilita per i concorsi pronostici
il cui esercizio è riservato al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) nelle misure indicate dalla tabella A allegata
alla presente legge.
2. Restano ferme l'aliquota da destinare al fondo premi,
stabilita nel 38 per cento dall'articolo 2 della legge 29
settembre 1965, n. 1117, quella del 3 per cento, riservata
all'Istituto per il credito sportivo, nonché la quota del 7
per cento da accantonare da parte del CONI per le spese di
gestione dei concorsi pronostici.
3. Per i concorsi di cui al comma 1 la quota di spettanza
del CONI è determinata dall'importo della base imponibile, al
netto dell'imposta unica, degli importi dovuti al fondo premi,
all'Istituto per il credito sportivo ed alle spese di gestione
dei concorsi pronostici di cui al comma 2.
Tabella A
(v. articolo 1, comma 1)
Scaglioni di base imponibile
(in miliardi di lire) Aliquota
da 0 a 2.000 ...................... 2 per cento
da 2.001 a 2.220 ...................... 8 per cento
da 2.201 a 2.400 ...................... 10 per cento
da 2.401 a 2.600 ...................... 12 per cento
da 2.601 a 2.800 ...................... 15 per cento
da 2.801 a 3.000 ...................... 20 per cento
da 3.001 a 3.500 ...................... 23 per cento
da 3.501 a 3.700 ...................... 25 per cento
da 3.701 a 4.500 ...................... 27 per cento
oltre 4.501 ...................... 52 per cento