XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 178
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai
ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo con
eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal
1^ gennaio 2002, alla pensione minima erogata dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), prevista dalla
legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
2. In sede di prima attuazione della presente legge e
limitatamente all'anno 2001, la pensione di cui alla legge 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è aumentata a
lire 600 mila mensili.
3. I limiti di reddito previsti dalle disposizioni vigenti
per i ciechi assoluti e "ventesimisti" sono aumentati a lire
25 milioni annue per entrambe le categorie a decorrere dal 1^
gennaio 2002. Ai fini del presente comma non si applicano le
limitazioni di reddito previste per l'integrazione al minimo
delle pensioni erogate dall'INPS.
4. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo
di adeguamento automatico previsto dalla normativa vigente e
alle stesse pensioni non si applicano le limitazioni di
reddito previste per l'integrazione al minimo delle pensioni
erogate dall'INPS.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 2001 e in lire
400 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.