XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 178




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La pensione spettante ai ciechi civili assoluti e ai ciechi con residuo visivo non superiore a un ventesimo con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è equiparata, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, alla pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
        2. In sede di prima attuazione della presente legge e limitatamente all'anno 2001, la pensione di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, è aumentata a lire 600 mila mensili.
        3. I limiti di reddito previsti dalle disposizioni vigenti per i ciechi assoluti e "ventesimisti" sono aumentati a lire 25 milioni annue per entrambe le categorie a decorrere dal 1^ gennaio 2002. Ai fini del presente comma non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS.
        4. Per le pensioni di cecità civile resta fermo il metodo di adeguamento automatico previsto dalla normativa vigente e alle stesse pensioni non si applicano le limitazioni di reddito previste per l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS.
        5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 2001 e in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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