XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 176
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Chiunque si avvale delle prestazioni sessuali offerte
da soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico
o aperto al pubblico ovvero nei luoghi e nelle forme vietati
ai sensi della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o
con multa da lire un milione a lire 3 milioni.