XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 171
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. E' istituito il servizio telefonico gratuito di
soccorso per i minori al quale possono, per chiedere un aiuto
immediato, rivolgersi anche altri soggetti deboli della
società, ovvero anziani e disabili.
2. Il servizio si esplica mediante l'attivazione di un
numero telefonico dotato di un numero adeguato di linee
gratuite volta a raccogliere ed indirizzare le richieste di
aiuto al fine di fornire una risposta immediata.
3. Chiunque può utilizzare la linea telefonica per
segnalare le situazioni di disagio di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono tenuti a dare adeguata pubblicità
al numero telefonico di soccorso e alle finalità del
servizio.
Art. 2.
(Norme di attuazione).
1. Alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono demandati il coordinamento per l'organizzazione e
la conduzione del servizio telefonico per i minori.
2. Le regioni devono, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, emanare norme per la sua
attuazione anche delegando alle province l'organizzazione e la
conduzione del servizio. Gli enti delegati, o le regioni
stesse, costituiscono un comitato operativo per i minori che
si occupa di attivare e gestire il servizio.
3. La maggiore azienda concessionaria del servizio di
telefonia fissa mette a disposizione un numero telefonico
unico, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, ed un
numero adeguato di linee. Il costo del traffico è posto a
carico dello Stato.
Art. 3.
(Ambito dell'attività).
1. Gli operatori del servizio telefonico per i minori
devono affrontare qualsiasi tematica concernente lo stato di
bisogno, difficoltà o necessità del minore, o di altri
soggetti deboli che ad esso si rivolgano, sia per
problematiche inerenti il disagio sociale, la sussistenza,
l'educazione, che per gli stati di disagio psicologici propri
dell'età giovanile.
Art. 4.
(Comitato operativo degli operatori telefonici per i
minori).
1. Il comitato operativo degli operatori telefonici per i
minori è formato da un massimo di cinque membri nominati dalla
regione. Gli operatori telefonici per i minori devono essere
scelti tra psicologi, sociologi, insegnanti, assistenti
sociali, religiosi, medici, avvocati, pubblici ufficiali che,
per preparazione culturale, professionale o impegno personale,
possano dare risposte adeguate alle richieste di aiuto.
2. Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale possono far parte del comitato
operativo per i minori nella persona del loro presidente, o di
persona da questi delegata, e prestano il loro servizio
tramite il personale volontario dell'associazione.
3. Il personale volontario delle associazioni che presta
il proprio servizio al telefono per i minori deve avere i
medesimi requisiti richiesti per gli operatori telefonici
previsti al comma 1. Tale personale è inoltre sottoposto ai
medesimi obblighi e gode delle medesime tutele.
4. Gli operatori telefonici per i minori sono tenuti a
rispettare la riservatezza di chi utilizza il servizio; sono
inoltre vincolati al segreto professionale.
Art. 5.
(Operatività del servizio).
1. La chiamata al servizio telefonico per i minori è
gratuita.
2. Nei limiti di quanto previsto al comma 4 dell'articolo
4, le telefonate possono essere smistate, secondo l'oggetto e
la natura della richiesta, alle istituzioni competenti nella
materia, quali ospedali, aziende sanitarie locali, centri di
recupero per tossicodipendenti o autorità di pubblica
sicurezza, al fine di garantire un intervento tempestivo e
mirato alla natura del problema esposto.
3. Colui che riceve la chiamata del minore, qualora
ravvisi fatti penalmente rilevanti, è tenuto a denunciarli
alle autorità di pubblica sicurezza od alla magistratura;
qualora ravvisi però circostanze per le quali, a suo giudizio,
un intervento della pubblica autorità potrebbe causare un
peggioramento della situazione del minore, o di chi ha
effettuato la chiamata, può non denunciare il fatto per il
periodo necessario a provvedere alla tutela della sicurezza
del minore e comunque per non più di dieci giorni ed è tenuto
al segreto professionale.
Art. 6.
(Norme di sicurezza).
1. Tutte le telefonate al servizio per i minori sono
registrate e sono depositate in appositi archivi suddivisi per
materie.
2. Ad ogni telefonata è attivata la ricerca per
individuarne la provenienza.
3. Solo su richiesta di un magistrato la registrazione di
una telefonata può essere utilizzata in procedimenti
penali.
4. Le registrazioni, rese anonime e non riconducibili al
soggetto o ai soggetti interessati, possono essere utilizzate
ai fini di studio o statistici.
5. Le registrazioni devono essere conservate per dieci
anni.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi per il 2001 e in lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Per lo svolgimento del servizio telefonico per i minori
si deve fare ricorso in modo preferenziale al volontariato
locale ed alle associazioni di volontariato ed alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgono
attività sociale nel territorio.
4. Il servizio telefonico per i minori può, altresì,
essere affidato ad una o più associazioni di volontariato o ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.