XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 170




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'osteoporosi è considerata a tutti gli effetti malattia sociale.
        2. Il Ministero della sanità promuove campagne informative e programmi di ricerca scientifica diretti alla prevenzione dell'osteoporosi.


Art. 2.

        1. I farmaci per la prevenzione e la cura dell'osteoporosi, individuati con decreto del Ministro della sanità da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella classe a) di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Art. 3.

        1. Le strutture sanitarie pubbliche e private incaricate della prevenzione e della cura dell'osteoporosi possono utilizzare apparecchi radiologici a bassissima emissione senza la necessità della presenza di un medico radiologo. Il limite di emissione al di sotto del quale non è necessaria la presenza del radiologo è determinato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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