XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 170
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'osteoporosi è considerata a tutti gli effetti
malattia sociale.
2. Il Ministero della sanità promuove campagne informative
e programmi di ricerca scientifica diretti alla prevenzione
dell'osteoporosi.
Art. 2.
1. I farmaci per la prevenzione e la cura
dell'osteoporosi, individuati con decreto del Ministro della
sanità da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono inseriti nella classe
a) di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
Art. 3.
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private incaricate
della prevenzione e della cura dell'osteoporosi possono
utilizzare apparecchi radiologici a bassissima emissione senza
la necessità della presenza di un medico radiologo. Il limite
di emissione al di sotto del quale non è necessaria la
presenza del radiologo è determinato dal Ministro della
sanità, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.