XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 168




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Nuovi importi dell'indennità di assistenza
e di accompagnamento).

        1. Le somme stabilite nella tabella allegata al comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono aumentate del 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 2002.


Art. 2.

(Nuovi importi della indennità di accompagnamento
aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale
assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori od
inferiori).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 gli importi mensili dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono raddoppiati rispetto alla normativa previgente.


Art. 3.

(Assegni di cumulo di infermità).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 l'assegno annuale di cui alla tabella F allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 50 per cento.
        2. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 l'assegno di cui alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 50 per cento.

Art. 4.

(Modifica di iscrizione).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 i grandi invalidi, già iscritti alla prima categoria, tabella C, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono iscritti alle lettere E), F), e H) della tabella E, recante gli assegni di superinvalidità, allegata al medesimo testo unico, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Indennità integrativa speciale).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 agli invalidi di guerra compete anche l'indennità integrativa speciale mensile di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, già prevista per gli invalidi di servizio.



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