XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 165




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di valorizzare i beni pubblici di interesse artistico e archeologico che si trovano in stato di degrado o di abbandono, il Ministro per i beni e le attività culturali può affidarli in concessione a privati anche costituenti società o cooperative, nonché a società o consorzi a partecipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in possesso di adeguata formazione culturale e professionale e sia rappresentato, in ragione di una quota pari almeno al quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni.
        2. I beni di cui al comma 1 appartenenti ad enti pubblici diversi dallo Stato possono essere affidati in concessione dall'ente proprietario secondo le norme previste dalla presente legge e previo nulla osta del Ministro per i beni e le attività culturali.


Art. 2.

(Individuazione dei beni).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento con il quale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la gestione dei beni da affidare in concessione.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua, ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e archeologico che possono essere affidati in concessione.
        3. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un pubblico registro dei beni storico-artistici.
        4. Il Ministro per i beni e le attività culturali determina il canone della concessione, rivalutandone l'ammontare ogni cinque anni. La concessione ha durata venticinquennale e può essere rinnovata.


Art. 3.

(Affidamento dei beni).

        1. I beni di cui all'articolo 1 vengono affidati in concessione con il sistema della licitazione privata al soggetto che garantisca la migliore valorizzazione del bene, sotto il profilo della utilizzazione e conservazione, e fornisca idonee garanzie in ordine alla copertura dei costi di restauro e di gestione.


Art. 4.

(Gestione dei beni).

        1. I concessionari di cui all'articolo 1 possono utilizzare i beni oggetto di concessione per l'organizzazione di attività di interesse culturale e turistico, nel rispetto delle prevalenti esigenze di tutela ambientale e monumentale.


Art. 5.

(Obblighi).

        1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati a sostenere le spese per le eventuali opere di restauro e manutenzione dei beni concessi, secondo le modalità previste dal regolamento emanato con il decreto di cui al comma 1 dall'articolo 2.
        2. Alle spese sostenute per le opere di cui al comma 1, si applica quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        3. Per le opere di restauro resta salva la facoltà del concessionario di richiedere i contributi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, o da altra normativa nazionale o comunitaria.
        4. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a versare una cauzione il cui importo annuo sia proporzionale al valore dei beni affidati in concessione e in ogni caso non sia inferiore al doppio del canone annuo.


Art. 6.

(Controllo).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali controlla il rispetto dei criteri e delle modalità per la gestione dei beni da parte dei privati e dichiara la decadenza dalla concessione nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché nelle ipotesi più gravi di violazione degli obblighi scaturenti dalla concessione stessa.



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