XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 165
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di valorizzare i beni pubblici di interesse
artistico e archeologico che si trovano in stato di degrado o
di abbandono, il Ministro per i beni e le attività culturali
può affidarli in concessione a privati anche costituenti
società o cooperative, nonché a società o consorzi a
partecipazione pubblica, il cui personale dipendente sia in
possesso di adeguata formazione culturale e professionale e
sia rappresentato, in ragione di una quota pari almeno al
quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto
ed i trentadue anni.
2. I beni di cui al comma 1 appartenenti ad enti pubblici
diversi dallo Stato possono essere affidati in concessione
dall'ente proprietario secondo le norme previste dalla
presente legge e previo nulla osta del Ministro per i beni e
le attività culturali.
Art. 2.
(Individuazione dei beni).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta,
con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un regolamento con il
quale sono determinati i criteri e le modalità per
l'individuazione e la gestione dei beni da affidare in
concessione.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali
individua, ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e
archeologico che possono essere affidati in concessione.
3. Presso l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione del Ministero per i beni e le attività
culturali è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio, un pubblico registro dei beni
storico-artistici.
4. Il Ministro per i beni e le attività culturali
determina il canone della concessione, rivalutandone
l'ammontare ogni cinque anni. La concessione ha durata
venticinquennale e può essere rinnovata.
Art. 3.
(Affidamento dei beni).
1. I beni di cui all'articolo 1 vengono affidati in
concessione con il sistema della licitazione privata al
soggetto che garantisca la migliore valorizzazione del bene,
sotto il profilo della utilizzazione e conservazione, e
fornisca idonee garanzie in ordine alla copertura dei costi di
restauro e di gestione.
Art. 4.
(Gestione dei beni).
1. I concessionari di cui all'articolo 1 possono
utilizzare i beni oggetto di concessione per l'organizzazione
di attività di interesse culturale e turistico, nel rispetto
delle prevalenti esigenze di tutela ambientale e
monumentale.
Art. 5.
(Obblighi).
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati a
sostenere le spese per le eventuali opere di restauro e
manutenzione dei beni concessi, secondo le modalità previste
dal regolamento emanato con il decreto di cui al comma 1
dall'articolo 2.
2. Alle spese sostenute per le opere di cui al comma 1, si
applica quanto previsto dalla lettera g) del comma 1
dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. Per le opere di restauro resta salva la facoltà del
concessionario di richiedere i contributi previsti dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 20
ottobre 1999, n. 490, o da altra normativa nazionale o
comunitaria.
4. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a versare
una cauzione il cui importo annuo sia proporzionale al valore
dei beni affidati in concessione e in ogni caso non sia
inferiore al doppio del canone annuo.
Art. 6.
(Controllo).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali
controlla il rispetto dei criteri e delle modalità per la
gestione dei beni da parte dei privati e dichiara la decadenza
dalla concessione nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dalla presente legge e dal regolamento di cui al
comma 1 dell'articolo 2, nonché nelle ipotesi più gravi di
violazione degli obblighi scaturenti dalla concessione
stessa.