XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 164
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità della legge).
1. La Repubblica riconosce l'importanza che la vegetazione
arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali
e ambientali, e tutela ed incrementa il patrimonio naturale,
arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei
territori limitrofi.
2. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità
di cui al comma 1 del presente articolo, assicurano nelle aree
urbane, come definite dall'articolo 2, la corretta
manutenzione ed il migliore stato di conservazione del
patrimonio arboreo ed arbustivo.
3. E' fatto obbligo alle amministrazioni locali di:
a) preservare dall'abbattimento la vegetazione
arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o
storico-culturale;
b) prevenire danni alla vegetazione arborea
cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio
adeguato ad uno sviluppo biologico;
c) regolamentare l'attività di potatura degli
alberi ornamentali nelle città.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Ai sensi della presente legge si intendono per aree
urbane quelle perimetrate ai sensi dell'articolo
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano al
patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato.
3. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a
qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni o
soprassuoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono
tenuti all'osservanza di quanto previsto dalla presente
legge.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano
ai vivai.
Art. 3.
(Competenze del Ministro dell'ambiente).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio
decreto, predispone un elenco delle specie arboree ed
arbustive, e determina i criteri in base ai quali devono
essere compilati, dalle singole amministrazioni comunali, gli
elenchi di cui all'articolo 4, comma 5, i criteri di potatura,
di formazione e di allevamento da adottare in ambiente urbano
e i criteri distinti per singole specie arboree o
arbustive.
Art. 4.
(Competenze degli enti locali).
1. Le amministrazioni comunali tutelano ed incrementano
all'interno dei propri territori tutte le alberature
pertinenti a strade e piazze pubbliche, a parchi e giardini
pubblici e privati, nonché a compendi di edifici e
caseggiati.
2. Su tutto il territorio urbano è vietato:
a) abbattere, rimuovere, danneggiare o modificare
in modo essenziale la struttura degli alberi;
b) cambiare la destinazione d'uso di parchi o
giardini pubblici;
c) abbattere alberature di parchi o giardini
privati e dei compendi di edifici e caseggiati, nonché
cambiare la destinazione delle aree soggette a vincolo
monumentale o vincolate dai piani regolatori e dai piani
territoriali paesaggistici;
d) usare il suolo ed il sottosuolo, in modo da
provocare il degrado della vegetazione e della copertura
arborea delle aree di cui alle lettere b) e c);
e) costruire opere pubbliche destinate
all'attraversamento di parchi e giardini pubblici e
privati.
3. Nelle aree alberate vincolate ai sensi della presente
legge sono vietati l'esposizione o l'allestimento di cartelli
pubblicitari di qualsiasi dimensione. E' fatta salva la
segnaletica stradale e turistica.
4. Gli allestimenti di cui al comma 3, già in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
rimossi entro un anno dalla medesima data.
5. Le amministrazioni locali, per poter accedere ai
finanziamenti statali, selezionano entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le alberature di
particolare pregio botanico o storico-culturale, redigendo
appositi elenchi in conformità dei criteri indicati nel
decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 3.
6. La selezione di cui al comma 5 deve essere effettuata
da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma
universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali,
iscritto al competente ordine professionale, e deve essere
accompagnata da:
a) corografia, in scala 1:10.000 con la
localizzazione degli esemplari selezionati;
b) relazione tecnica esplicativa in cui gli
esemplari di cui alla lettera a) siano numerati e
classificati botanicamente, specificando per ciascuno di essi
l'età e la circonferenza minima del tronco, misurato ad un
metro dalla base.
7. Copia dell'elaborato di cui al comma 6 del presente
articolo deve essere inviato alle associazioni
ambientalistiche ed ecologistiche di cui all'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Adempimenti e autorizzazioni).
1. Tutti i soggetti, pubblici o privati che intendono
procedere all'abbattimento, alla capitozzatura o ad interventi
di taglio più consistenti rispetto a quanto previsto per
l'ordinario allevamento delle essenze arboree di età superiore
a cinque anni, devono presentare apposita richiesta, al
sindaco o all'assessore appositamente delegato, con motivata
relazione per ottenere l'autorizzazione.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere
controfirmata da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con
diploma universitario in produzioni vegetali o in tecniche
forestali e deve essere corredata da:
a) relazione generale riportante i motivi per cui
le opere richieste si rendono necessarie, nonché la natura ed
i tempi di esecuzione delle stesse;
b) planimetria, in scala 1:500, con l'esatta
ubicazione delle piante oggetto dell'intervento;
c) documentazione fotografica.
3. L'autorizzazione all'abbattimento di cui al comma 1 è
in ogni caso negata se l'alberatura per la quale la richiesta
è avanzata risulta compresa negli elenchi comunali di cui
all'articolo 4, comma 5.
Art. 6.
(Deroghe).
1. L'abbattimento, l'estirpazione ed il contenimento del
patrimonio arboreo ed arbustivo sono comunque sottoposti
all'autorizzazione di cui al comma 2 e possono essere
effettuati esclusivamente per le seguenti esigenze, sentito il
parere di un esperto agronomo che sappia valutare
obiettivamente il patrimonio arboreo esistente:
a) esecuzione o manutenzione di opere di pubblica
utilità quando ne siadimostrata l'inderogabile necessità e
l'impossibilità tecnica ed economica di soluzioni
alternative;
b) sfoltimento o potatura di filari di alberi o di
parchi e giardini per un più equilibrato sviluppo vegetativo o
per ragioni fitosanitarie;
c) allontanamento dagli edifici di alberi o
contenimento delle chiome per comprovati motivi di sicurezza
documentati con apposita relazione tecnica da un agronomo.
2. L'autorizzazione per le operazioni di cui al comma 1 è
concessa dal sindaco o dall'assessore delegato, sentita la
commissione edilizia ed un esperto agricolo.
3. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere
immediatamente trasmessa al comando del Corpo forestale dello
Stato competente per territorio che, entro cinque giorni dalla
data di ricevimento della medesima, può presentare ricorso al
sindaco, che decide entro un mese.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata in tutti i
casi nei quali non sia dimostrata e documentata
l'inderogabilità delle operazioni di cui al comma 1.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere
accompagnata, ove il sindaco o l'assessore delegato lo
ritengano opportuno, da un atto d'obbligo che il
concessionario dovrà sottoscrivere per il reimpianto di un
numero di piante almeno pari a quelle abbattute.
Art. 7.
(Potature).
1. Le potature di allevamento o di mantenimento del verde
pubblico, principalmente dirette a mantenere lo stato di
equilibrio tra i vari organi delle piante e ad assicurare al
soggetto le migliori condizioni della vegetazione e di
stabilità, con carattere limitato ai casi di effettiva
necessità, al fine di garantire la salvaguardia
dell'incolumità pubblica, devono essere preventivamente
autorizzate dal coordinamento provinciale del Corpo forestale
dello Stato ed eseguite nel rispetto dei regolamenti
fitosanitari vigenti, da personale proporzionalmente
esperto.
Art. 8.
(Danneggiamenti).
1. Tutti gli interventi di scavo, di scasso o di
bitumatura, che per varie ragioni si rendessero necessari in
corrispondenza della proiezione a terra della chioma di
essenze arboree, devono ricevere espressa autorizzazione da
parte degli uffici comunali competenti alla tutela del verde
cittadino. L'autorizzazione dovrà esprimersi circa la
compatibilità delle opere prospettate con le esigenze
ecologiche ed agronomiche delle piante interessate e potrà
indicare interventi mitigatori o necessità di reimpianti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
esclusivamente nei casi in cui non si rendano praticabili
interventi alternativi e non riguardi gli esemplari censiti
nei singoli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo 4.
3. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi
di materiali inquinanti e nocivi alle piante, nonché accumuli
di materiale di risulta o simili nell'area di insidenza delle
piante.
4. E' vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi
danni alle piante anche sotto il profilo estetico.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Chiunque contravviene a quanto disposto dalla presente
legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire 10
milioni, salvo che il comportamento non configuri un diverso
reato.
2. Qualora l'illecito sia compiuto ai danni di una delle
specie selezionate, contenuta negli elenchi di cui al comma 5
dell'articolo 4, si applica l'ammenda prevista dal comma 1 del
presente articolo, aumentata dal doppio al quintuplo.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ad interventi di tutela e
di salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo.
4. Il Corpo forestale dello Stato, gli organi di polizia
giudiziaria, gli organi di polizia locale e le guardie
volontarie degli enti territoriali che rivestano la qualifica
di pubblico ufficiale provvedono alla vigilanza ed
all'accertamento delle trasgressioni.
Art. 10.
(Ripristino dello stato dei luoghi).
1. Chiunque, senza autorizzazione, rimuove, danneggia o
modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti è
tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo
9, al ripristino dello stato dei luoghi o ad intraprendere o
ordinare nuove piantagioni corrispondenti al valore di mercato
degli alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre
conseguenze del comportamento illecito.
2. Se non è possibile individuare una piantagione
sostitutiva, il responsabile è tenuto a pagare al comune per
gli alberi da lui rimossi o distrutti, una somma a titolo di
risarcimento la cui entità corrisponde al valore di mercato
degli alberi.
Art. 11.
(Utilizzazione delle somme pagate
a titolo di risarcimento).
1. Le somme di cui all'articolo 10, comma 2, pagate a
titolo di risarcimento sono utilizzate per la creazione di
nuove piantagioni di alberi, nell'ambito di quanto previsto
dalla presente legge.
Art. 12.
(Obblighi delle regioni e
delle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data della sua entrata in
vigore, devono adeguare la propria normativa alle disposizioni
contenute nella presente legge.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
2. Per gli anni successivi al triennio 2001-2003 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.