XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 156
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste
dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, in particolare del concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora i metodi terapeutici non risultino
idonei.
Art. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
Il Ministro della sanità, sentito il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche,
ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della
infertilità e favorisce gli interventi necessari per
rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile,
per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro
della sanità promuove altresì campagne di informazione e di
prevenzione dei fenomeni della sterilità e della
infertilità.
2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani
sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di
servizi di informazione, di consulenza e di assistenza
riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.
Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405)
1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
"Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla
maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale
competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata
sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per
l'affidamento familiare".
Capo II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Art. 4.
(Accesso alle tecniche)
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono
applicate in base ai seguenti principi:
a) correlazione della tecnica proposta rispetto
alla diagnosi formulata, al fine di contenerne il grado di
invasività;
b) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad
interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico
più gravoso per i destinatari, senza prima aver esperito
tentativi meno invasivi;
c) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
3. E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
Art. 5.
(Requisiti soggettivi)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma
1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso,
coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile.
Art. 6.
(Consenso informato)
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso
ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della
figura professionale dello psicologo, informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui
possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle
probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti,
nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per
l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata
la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di
affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, come alternativa alla procreazione
medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente
comma e quelle concernenti il grado di invasività delle
tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere
fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale
da garantire la consapevole formazione della volontà.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i
costi dell'intera procedura.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per
iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri
della giustizia e della sanità, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione
della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a
sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei
soggetti indicati dal presente comma fino al momento della
fecondazione dell'ovulo.
4. Qualora il medico responsabile della struttura
autorizzata ritenga di non poter procedere alla fecondazione
medicalmente assistita, deve fornire alla coppia motivazione
scritta di tale decisione.
Art. 7.
(Linee guida)
1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore
di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica,
con le medesime procedure previste al comma 1.
Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
Art. 8.
(Stato giuridico del nato)
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita sono figli legittimi o
acquistano lo stato di figli riconosciuti della madre o, ai
sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la
volontà di ricorrere alle tecniche medesime secondo le
previsioni dell'articolo 6.
Art. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre)
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il
convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti
non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità
nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo
263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi
dell'articolo 30 del regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 3 novembre
2000, n. 396.
Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Art. 10.
(Strutture autorizzate)
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita
sono realizzati nelle strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui
all'articolo 11.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed
organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle
strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul
rispetto delle disposizioni della presente legge e sul
permanere dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi
delle strutture.
Art. 11.
(Registro)
1. E' istituito, con decreto del Ministro della sanità,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in
collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali,
le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le
informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione
medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a
fornire agli osservatori epidemiologici regionali ed
all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le
finalità indicate dall'articolo 14 nonché ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità
competenti.
Capo V
SANZIONI
Art. 12.
(Sanzioni)
1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita vietate ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 5, o senza avere raccolto il consenso secondo
le modalità di cui all'articolo 6, o in strutture diverse da
quelle di cui all'articolo 10, o in violazione dei divieti e
degli obblighi di cui all'articolo 13, o realizza in qualsiasi
forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione
di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il
prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la
morte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, è punito con
la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100
milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione per cinque
anni dall'esercizio della professione.
2. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un
essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto è punito
con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire
100 milioni a lire 300 milioni, e con l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
3. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni accordo avente per oggetto i comportamenti di cui
ai commi 1 e 2 è nullo.
5. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10
alla struttura al cui interno é eseguita una delle pratiche
vietate ai sensi del comma 1 è sospesa per un anno.
Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al comma 1 o
di violazione del divieto di cui al comma 2 l'autorizzazione è
revocata.
Capo VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di
ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da
quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico
degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli
interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui
al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione o
di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un
gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere;
e) la crioconservazione e la soppressione di
embrioni.
4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto
dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un
unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli
embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti
nell'utero della donna.
5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto
selettivo di gravidanze plurigemellari.
6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere
informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre
e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi
soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e
conseguentemente trasferiti.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 14.
(Relazione al Parlamento)
1. L'istituto superiore di sanità predispone, entro il 28
febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il
Ministro della sanità in base ai dati raccolti ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture
autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione
epidemiologica delle tecniche e degli interventi
effettuati.
2. Il Ministro della sanità, sulla base dei dati indicati
al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'attuazione della presente
legge.
Art. 15.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle
procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge
qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione
resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai
sensi dell'articolo 10.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o
revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e
comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento
delle procedure e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle
tecniche disciplinate dalla presente legge.
Art. 16.
(Disposizioni transitorie)
1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco
predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle
disposizioni della presente legge, fino al centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma
2.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1
eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e
strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che
rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di
inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma
decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma
1 trasmettono al Ministero della sanità e al giudice tutelare
territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici:
un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli
embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente
assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata
in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione
nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli
embrioni; un elenco (n. 2) con indicazione numerica degli
embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori
biologici e con indicazione dei motivi della non
conoscibilità.
4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri
di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione
medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di
embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli
embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui
all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo
precedente per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso
di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice
tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto
l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri,
che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il
consenso informato secondo le disposizioni, in quanto
applicabili, dell'articolo 6, il giudice tutelare, sentita la
coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato
l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare
contestualmente.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i
possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare
la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni
vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di
segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non
costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire 50
milioni a lire 100 milioni.
6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli
legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti
della coppia convivente.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano
anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del
donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare,
ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute
del nato, su richiesta del medico o del direttore della
struttura sanitaria che lo hanno in cura.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. Per le attività relative agli articoli 2, comma 1, e
11, il cui onere è valutato rispettivamente in lire 4.000
milioni e in lire 300 milioni annue, a decorrere dal 2001, è
autorizzata la spesa di lire 4.300 milioni annue a decorrere
dall'esercizio 2001.
2. Per gli interventi per prevenire, rimuovere e ridurre
la sterilità e la infertilità e per le finalità previste
dall'articolo 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi 1 e
2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su proposta
del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 14.300 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002 e in lire 4.300 milioni annue a decorrere
dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.