XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 155




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali relativi alle politiche di sostegno e di promozione della famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione nonché dei princìpi contenuti negli atti internazionali in materia di diritti umani ed in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 19 dicembre 1966, resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
        2. L'attuazione delle finalità della presente legge è assicurata attraverso l'azione coordinata dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni singoli o associati, delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla medesima.


Art. 2.

(Princìpi generali).

        1. Lo Stato riconosce e promuove la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, nonché la famiglia composta da persone unite da vincoli di parentela, di adozione o di affinità e riconosce i diritti di ogni essere umano sino dall'atto del suo concepimento.
        2. Lo Stato promuove il servizio pubblico alla famiglia, come definito ai sensi del comma 3, e realizza in base a forme di cooperazione con le regioni, le province e i comuni un'organica ed integrata politica di sostegno e di valorizzazione del nucleo familiare. A tale fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, lo Stato tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione al periodo prenatale ed all'infanzia, favorisce la maternità e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, favorisce ed incentiva nel rispetto del principio di sussidiarietà l'azione delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociali, sanitarie, economiche e nell'organizzazione dei servizi, finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo e le funzionalità della famiglia.
        3. Per servizio pubblico alla famiglia si intende ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettano i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza ed il migliore rapporto tra costi e benefìci del servizio stesso.


Art. 3.

(Princìpi fondamentali per la legislazione
regionale).

        1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni, nell'esercizio delle proprie competenze ed attribuzioni normative, di indirizzo e di programmazione, perseguono i seguenti obiettivi:

            a) favorire la formazione e lo sviluppo della famiglia mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare dalla costituzione al mantenimento del nucleo familiare ovvero con riguardo alle esigenze di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

            b) sostenere il valore sociale della maternità e della paternità cosciente e responsabile garantendo il diritto alla procreazione e valorizzando il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti del mantenimento e dell'educazione dei figli in conformità a quanto disposto dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            c) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e a rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n 194, possono indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza;

            d) diffondere mediante opportune iniziative le informazioni relative alla possibilità di partorire presso le strutture del Servizio sanitario nazionale conservando l'anonimato;

            e) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;

            f) promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti intergenerazionali;

            g) favorire i coniugi nel conseguimento delle scelte procreative liberamente decise, anche attraverso iniziative per la prevenzione e la cura della sterilità con oneri a carico dei servizi sanitari e socio-assistenziali ai sensi della normativa vigente;

            h) sviluppare e promuovere, nell'ambito delle strutture pubbliche e private con funzioni di assistenza sociale situate nei consultori, l'educazione sessuale ai fini di una procreazione libera e responsabile, nonché la valorizzazione della paternità e la tutela dei minori;
            i) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, dell'associazionismo e della cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;

            l) garantire una efficiente organizzazione dei servizi sociali finalizzati al sostegno delle famiglie che versano in situazioni di disagio ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328;

            m) sostenere e promuovere reti sociali allo scopo di sviluppare la capacità della famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni procreative, educative e di assistenza;

            n) promuovere attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani e comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza, anche sessuale, nonché dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi ed abbandoni nonché iniziative di sostegno alla madre e al bambino vittime di violenze familiari;

            o) garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai servizi pubblici alla famiglia di cui all'articolo 2, comma 3;

            p) promuovere iniziative per l'informazione sulle procedure di adozione e di affidamento dei minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Revisione delle detrazioni per carichi di
famiglia).

        1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 500.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
            2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

            a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

            b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi: per ogni figlio: 2;

            c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: per ogni soggetto: 1.

            2-bis. I coefficienti di cui al comma 2 vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

            a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

            b) in caso di assenza del coniuge e in presenza di figli minori: per ogni figlio: 1;

            c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

            d) se il reddito complessivo è superiore a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni: 0,6;

            e) se il reddito complessivo è superiore a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni: 1,2;
            f) se il reddito complessivo non è superiore a lire 30 milioni: 1,6;

            g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

            h) se i figli a carico sono superiori a due: 1".


Art. 5.

(Promozione dell'associazionismo
familiare).

        1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale in base al quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui essi svolgono la propria personalità. In base a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni private che operano nel settore sociale rivolta:

            a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche dei tempi ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

            b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie, in relazione ai loro compiti sociali e educativi;

            c) prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle donne che vivono la maternità come un evento indesiderato o difficile.

        2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro regionale per censire le associazioni di cui al comma 1 costituite sul territorio di competenza e provvedono annualmente a trasmettere i dati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        3. Presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale dell'associazionismo familiare.


Art. 6.

(Assistenza in famiglia ai malati, agli anziani e ai
disabili).

        1. Al fine di favorire l'accudimento da parte delle famiglie dei cittadini malati o anziani non autosufficienti o portatori di handicap è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di lire 550 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono accedere ai finanziamenti del fondo mediante la presentazione di appositi progetti obiettivo che prevedano l'assegnazione alle famiglie interessate di un contributo economico, valutato in proporzione al reddito, fino ad un massimo di 60 mila lire giornaliere per singolo utente.
        2. Al fine di garantire un equo accesso al fondo di cui al comma 1 le risorse destinate ai portatori di handicap sono suddivise in base alla distinzione tra handicap grave e gravissimo.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce, altresì, la composizione delle équipe socio-sanitarie, nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse devono attenersi.


Art. 7.

(Disposizioni per garantire la libertà di scelta educativa
delle famiglie).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di 500 miliardi di lire per la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione.
        2. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono erogati in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, aventi un reddito complessivo, per nucleo familiare, non superiore a lire 55 milioni annue. La misura massima di tali contributi è pari a lire 2 milioni per ogni figlio.
        3. Il limite di reddito di cui al comma 2, applicabile alle famiglie con un solo figlio a carico, è incrementato progressivamente di lire 5 milioni per ogni figlio in più a carico.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 1.


Art. 8.

(Carta di credito familiare).

        1. E' istituita una carta di credito familiare per la concessione di agevolazioni subordinate alla condizione familiare ed economica dei beneficiari destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie di cui alla presente legge.
        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
        3. Il cittadino che intende richiedere le agevolazioni previste dalla carta di credito familiare deve fornire, mediante autocertificazione, le informazioni necessarie per individuare la sua condizione familiare ed economica.
        4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse e diversificate in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla condizione economica come definiti ai sensi dei commi 5 e 6.
        5. Per famiglia si intendono due o più persone legate da vincoli di matrimonio, di parentela o di adozione.
        6. La condizione economica è individuata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale.
        7. L'autocertificazione di cui al comma 3 è presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, al comune di residenza o agli enti autorizzati individuati dal decreto di cui al comma 2.
        8. Il comune di residenza e gli enti autorizzati di cui al comma 7 rilasciano all'interessato la carta di credito familiare che attesta il valore dell'indicatore della condizione familiare ed economica risultante dall'autocertificazione resa sotto la responsabilità del dichiarante ai sensi del comma 3.
        9. La carta di credito familiare è utilizzabile ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi.


Art. 9.

(Norma finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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