XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 155
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali
relativi alle politiche di sostegno e di promozione della
famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37,
38, 47 e 53 della Costituzione nonché dei princìpi contenuti
negli atti internazionali in materia di diritti umani ed in
particolare nella Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10
dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Consiglio
d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva
con legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il
16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale sui diritti
civili e politici, firmato a New York il 19 dicembre 1966,
resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.
176.
2. L'attuazione delle finalità della presente legge è
assicurata attraverso l'azione coordinata dello Stato, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle province, dei comuni singoli o associati, delle
istituzioni pubbliche e private che operano nel settore
sociale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge adeguano la propria legislazione ai princìpi
stabiliti dalla medesima.
Art. 2.
(Princìpi generali).
1. Lo Stato riconosce e promuove la famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio, nonché la famiglia composta
da persone unite da vincoli di parentela, di adozione o di
affinità e riconosce i diritti di ogni essere umano sino
dall'atto del suo concepimento.
2. Lo Stato promuove il servizio pubblico alla famiglia,
come definito ai sensi del comma 3, e realizza in base a forme
di cooperazione con le regioni, le province e i comuni
un'organica ed integrata politica di sostegno e di
valorizzazione del nucleo familiare. A tale fine, nel rispetto
delle convinzioni etiche dei cittadini, lo Stato tutela la
vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione al
periodo prenatale ed all'infanzia, favorisce la maternità e la
corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di
educazione dei figli, persegue la tutela della salute
dell'individuo nell'ambito familiare, favorisce ed incentiva
nel rispetto del principio di sussidiarietà l'azione delle
regioni e degli enti locali nelle politiche sociali,
sanitarie, economiche e nell'organizzazione dei servizi,
finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono il pieno sviluppo e le funzionalità
della famiglia.
3. Per servizio pubblico alla famiglia si intende ogni
attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla
presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di
lucro, che rispettano i criteri e gli standard fissati
dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di
garantire l'efficacia, la trasparenza ed il migliore rapporto
tra costi e benefìci del servizio stesso.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali per la legislazione
regionale).
1. Per la realizzazione delle finalità della presente
legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, le
regioni, nell'esercizio delle proprie competenze ed
attribuzioni normative, di indirizzo e di programmazione,
perseguono i seguenti obiettivi:
a) favorire la formazione e lo sviluppo della
famiglia mediante la rimozione degli ostacoli che si
presentano nelle diverse fasi della vita familiare dalla
costituzione al mantenimento del nucleo familiare ovvero con
riguardo alle esigenze di carattere abitativo, lavorativo ed
economico;
b) sostenere il valore sociale della maternità e
della paternità cosciente e responsabile garantendo il diritto
alla procreazione e valorizzando il principio di
corresponsabilità dei genitori nei confronti del mantenimento
e dell'educazione dei figli in conformità a quanto disposto
dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151;
c) realizzare e favorire interventi volti a
prevenire e a rimuovere difficoltà economiche, sociali e
familiari che, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1978, n 194, possono indurre la madre all'interruzione
volontaria della gravidanza;
d) diffondere mediante opportune iniziative le
informazioni relative alla possibilità di partorire presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale conservando
l'anonimato;
e) tutelare il benessere di tutti i componenti
della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che
possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e
psichico di ciascun soggetto;
f) promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo
delle relazioni familiari nonché dei rapporti
intergenerazionali;
g) favorire i coniugi nel conseguimento delle
scelte procreative liberamente decise, anche attraverso
iniziative per la prevenzione e la cura della sterilità con
oneri a carico dei servizi sanitari e socio-assistenziali ai
sensi della normativa vigente;
h) sviluppare e promuovere, nell'ambito delle
strutture pubbliche e private con funzioni di assistenza
sociale situate nei consultori, l'educazione sessuale ai fini
di una procreazione libera e responsabile, nonché la
valorizzazione della paternità e la tutela dei minori;
i) promuovere e sostenere le iniziative
finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà,
dell'associazionismo e della cooperazione, al fine di favorire
forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le
famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli
anziani e dei disabili;
l) garantire una efficiente organizzazione dei
servizi sociali finalizzati al sostegno delle famiglie che
versano in situazioni di disagio ai sensi della legge 8
novembre 2000, n. 328;
m) sostenere e promuovere reti sociali allo scopo
di sviluppare la capacità della famiglia ad assumere
efficacemente la pienezza delle proprie funzioni procreative,
educative e di assistenza;
n) promuovere attività di tutela, di assistenza e
di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare,
dei minori orfani e comunque privi dell'assistenza dei
genitori, delle vittime della violenza, anche sessuale, nonché
dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi ed abbandoni
nonché iniziative di sostegno alla madre e al bambino vittime
di violenze familiari;
o) garantire la formazione e l'aggiornamento degli
operatori addetti ai servizi pubblici alla famiglia di cui
all'articolo 2, comma 3;
p) promuovere iniziative per l'informazione sulle
procedure di adozione e di affidamento dei minori ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Revisione delle detrazioni per carichi di
famiglia).
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Dall'imposta lorda si detrae una somma
risultante dal prodotto dell'importo-base di lire 500.000
moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 2 per carichi
di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed
effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di
qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi
conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo
433 del codice civile che convivano con il contribuente o
percepiscano assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2. I coefficienti di moltiplicazione
dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle
seguenti misure:
a) coniuge non legalmente ed effettivamente
separato: 4;
b) figli, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età
comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi: per ogni
figlio: 2;
c) persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile che convivano con il contribuente o percepiscano
assegni familiari non risultanti da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria: per ogni soggetto: 1.
2-bis. I coefficienti di cui al comma 2 vengono
maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito
indicate, nelle seguenti misure:
a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;
b) in caso di assenza del coniuge e in presenza di
figli minori: per ogni figlio: 1;
c) se la persona a carico è uno dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;
d) se il reddito complessivo è superiore a lire 60
milioni ma non a lire 100 milioni: 0,6;
e) se il reddito complessivo è superiore a lire 30
milioni ma non a lire 60 milioni: 1,2;
f) se il reddito complessivo non è superiore a
lire 30 milioni: 1,6;
g) se la persona a carico, ad esclusione del
coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;
h) se i figli a carico sono superiori a due:
1".
Art. 5.
(Promozione dell'associazionismo
familiare).
1. Lo Stato riconosce il principio della sussidiarietà
orizzontale in campo sociale in base al quale sono gestite dal
servizio pubblico le funzioni che non possono essere
adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o
nelle formazioni sociali in cui essi svolgono la propria
personalità. In base a tale principio lo Stato valorizza e
sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le
associazioni e le formazioni private che operano nel settore
sociale rivolta:
a) organizzare ed attivare esperienze di
associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel
lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante
l'organizzazione delle banche dei tempi ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e di
formazione per le famiglie, in relazione ai loro compiti
sociali e educativi;
c) prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle
donne che vivono la maternità come un evento indesiderato o
difficile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono un registro regionale per censire le
associazioni di cui al comma 1 costituite sul territorio di
competenza e provvedono annualmente a trasmettere i dati al
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. Presso il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro
nazionale dell'associazionismo familiare.
Art. 6.
(Assistenza in famiglia ai malati, agli anziani e ai
disabili).
1. Al fine di favorire l'accudimento da parte delle
famiglie dei cittadini malati o anziani non autosufficienti o
portatori di handicap è istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, un fondo di lire 550 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono accedere ai
finanziamenti del fondo mediante la presentazione di appositi
progetti obiettivo che prevedano l'assegnazione alle famiglie
interessate di un contributo economico, valutato in
proporzione al reddito, fino ad un massimo di 60 mila lire
giornaliere per singolo utente.
2. Al fine di garantire un equo accesso al fondo di cui al
comma 1 le risorse destinate ai portatori di handicap
sono suddivise in base alla distinzione tra handicap
grave e gravissimo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione
del contributo di cui al comma 1. Il medesimo decreto
definisce, altresì, la composizione delle équipe
socio-sanitarie, nonché i criteri di valutazione ai quali le
stesse devono attenersi.
Art. 7.
(Disposizioni per garantire la libertà di scelta educativa
delle famiglie).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito un fondo di 500 miliardi di lire per la copertura
delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del
diritto allo studio e all'istruzione.
2. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono erogati
in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e
non statali, aventi un reddito complessivo, per nucleo
familiare, non superiore a lire 55 milioni annue. La misura
massima di tali contributi è pari a lire 2 milioni per ogni
figlio.
3. Il limite di reddito di cui al comma 2, applicabile
alle famiglie con un solo figlio a carico, è incrementato
progressivamente di lire 5 milioni per ogni figlio in più a
carico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione
dei benefici di cui al comma 1.
Art. 8.
(Carta di credito familiare).
1. E' istituita una carta di credito familiare per la
concessione di agevolazioni subordinate alla condizione
familiare ed economica dei beneficiari destinata a soddisfare
le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e
sociale delle famiglie di cui alla presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del
presente articolo.
3. Il cittadino che intende richiedere le agevolazioni
previste dalla carta di credito familiare deve fornire,
mediante autocertificazione, le informazioni necessarie per
individuare la sua condizione familiare ed economica.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse e
diversificate in base al numero dei componenti il nucleo
familiare e alla condizione economica come definiti ai sensi
dei commi 5 e 6.
5. Per famiglia si intendono due o più persone legate da
vincoli di matrimonio, di parentela o di adozione.
6. La condizione economica è individuata sulla base del
numero dei componenti il nucleo familiare, dell'ammontare del
reddito e della situazione patrimoniale.
7. L'autocertificazione di cui al comma 3 è presentata,
entro il 30 giugno di ogni anno, al comune di residenza o agli
enti autorizzati individuati dal decreto di cui al comma 2.
8. Il comune di residenza e gli enti autorizzati di cui al
comma 7 rilasciano all'interessato la carta di credito
familiare che attesta il valore dell'indicatore della
condizione familiare ed economica risultante
dall'autocertificazione resa sotto la responsabilità del
dichiarante ai sensi del comma 3.
9. La carta di credito familiare è utilizzabile ai fini
della concessione delle agevolazioni previste dalle leggi
vigenti e dagli atti amministrativi.
Art. 9.
(Norma finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.