XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 151
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute
dei minori dai danni derivanti dal fumo di tabacco, cagionati
dall'utilizzazione indiscriminata dei distributori automatici
di sigarette.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro
delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto emana disposizioni
regolamentari ed amministrative atte a prevedere conformazioni
tecniche degli apparecchi di distribuzione automatica dei
tabacchi allo scopo di non consentire l'accesso ai minori di
anni sedici. Con lo stesso decreto, il Ministro individua
misure agevolate per la sostituzione o l'eventuale adeguamento
dei distributori esistenti alle nuove caratteristiche.
2. Dal 1^ gennaio 2002 i distributori automatici di
sigarette devono rispettare i criteri stabiliti dal decreto di
cui al comma 1. A decorrere dalla stessa data, l'articolo 730
del codice penale si applica ai rivenditori titolari del
distributore automatico di sigarette non conforme alle
disposizioni di cui alla presente legge.
3. Il rivenditore titolare di distributore automatico di
sigarette in funzione e non conforme alle disposizioni di cui
alla presente legge alla data del 1^ luglio 2002 è punito con
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni. In caso di recidiva,
oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, può
essere interdetta la vendita del prodotto per un periodo da
uno a tre anni.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 2 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
al bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.