XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 151




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dei minori dai danni derivanti dal fumo di tabacco, cagionati dall'utilizzazione indiscriminata dei distributori automatici di sigarette.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana disposizioni regolamentari ed amministrative atte a prevedere conformazioni tecniche degli apparecchi di distribuzione automatica dei tabacchi allo scopo di non consentire l'accesso ai minori di anni sedici. Con lo stesso decreto, il Ministro individua misure agevolate per la sostituzione o l'eventuale adeguamento dei distributori esistenti alle nuove caratteristiche.
        2. Dal 1^ gennaio 2002 i distributori automatici di sigarette devono rispettare i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1. A decorrere dalla stessa data, l'articolo 730 del codice penale si applica ai rivenditori titolari del distributore automatico di sigarette non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge.
        3. Il rivenditore titolare di distributore automatico di sigarette in funzione e non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge alla data del 1^ luglio 2002 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 5 milioni. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, può essere interdetta la vendita del prodotto per un periodo da uno a tre anni.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini al bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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