XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 145
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione delle attività).
1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge
coloro i quali esercitano professionalmente, in forma singola
o associata, attività grafiche e foto-videocinematografiche,
come definite dal presente articolo.
2. Si considerano attività grafiche le attività esercitate
con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento
di operazioni di prestampa, disegno tecnico, grafica
pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e
digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.
3. Si considerano attività fotografiche le attività
foto-video-cinematografiche consistenti nello svolgimento di
qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa,
elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra
operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di
strumenti di elaborazione elettronica.
Art. 2.
(Requisiti professionali e percorsi formativi. Competenze
delle regioni).
1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è
necessaria una apposita e specifica qualificazione
professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) attestato relativo al superamento di un corso
regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata
triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al
conseguimento di diploma di maturità non specialistico;
b) attestato di qualifica in materia tecnica
attinente all'attività, conseguito ai sensi delle norme
vigenti in materia di istruzione tecnica o di formazione
professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno
in un'impresa del settore;
c) diploma di maturità tecnica, professionale o
d'arte applicata inerente all'attività;
d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di
un periodo di inserimento in un'impresa del settore per la
durata di tre anni, riducibile a due anni se preceduto da un
periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione
collettiva;
e) per le attività di grafica pubblicitaria e di
grafica informatica, di cui all'articolo 1, comma 2, e
foto-video-cinematografiche di cui all'articolo 1, comma 3, il
superamento di un esame teorico-pratico di idoneità
professionale.
2. Per periodo di inserimento, di cui alle lettere b)
e d) del comma 1, si intende il rapporto di lavoro
dipendente qualificato e ogni altra forma di collaborazione
tecnica e continuativa nell'ambito dell'impresa, anche in
qualità di titolare, collaboratore familiare o socio
partecipante al lavoro, da accertare anche mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative degli artigiani e degli
industriali, nonché il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n 281, e
successive modificazioni, sono stabilite, anche fini
dell'articolo 40, comma 1, decimo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed ai fini
dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le linee
direttrici ed i criteri generali ai quali le regioni devono
attenersi per la definizione dei contenuti tecnici e culturali
dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di
cui alte lettere a) e b) del comma 1, del presente
articolo, nonché dell'esame teorico-pratico di cui alla
lettera e) del comma 1 del presente articolo.
4. Le regioni, sulla base delle linee direttrici e dei
criteri di cui al comma 2, sentite le organizzazioni regionali
di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e
degli industriali, provvedono a:
a) disciplinare i corsi regionali di cui al comma
1, lettere a) e b), nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale;
b) disciplinare le modalità di svolgimento
dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1, lettera
e), prevedendo la partecipazione nelle commissioni
d'esame di esperti designati dalle organizzazioni del settore
maggiormente rappresentative e la copertura dei costi di tali
esami attraverso contributi a carico dei partecipanti;
c) emanare le norme attuative per il rilascio del
tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, provvedendo alla
determinazione dei diritti a carico dei soggetti richiedenti
per la copertura degli oneri necessari e delle relative
modalità di versamento.
Art. 3.
(Esercizio delle attività).
1. I soggetti che intendono esercitare una o più attività
rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, presentano, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, denuncia di inizio delle attività,
dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 della presente legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia alla
Commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla
domanda di iscrizione al relativo Albo ai fini del
riconoscimento della qualifica artigiana; la Commissione
provvede all'iscrizione nei termini e per gli effetti di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, previa verifica d'ufficio
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. Le imprese non artigiane presentano la denuncia,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese, il quale provvede, entro il termine di
dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione provvisoria dell'impresa nonché alla sua
iscrizione definitiva, entro due mesi dalla denuncia, previa
verifica d'ufficio del possesso dei requisiti dì cui
all'articolo 2.
4. I soggetti che intendono svolgere esclusivamente
operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e
figurativa, in assenza di una pur minima organizzazione
aziendale, possono esercitare l'attività in forma di lavoro
autonomo, previa presentazione alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della denuncia di cui al
comma 1 in cui dichiarino, altresì, il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 2. I predetti soggetti sono iscritti in un
apposito registro tenuto dalle stesse, camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, previa verifica
d'ufficio della sussistenza dei requisiti suddetti.
5. Le spese derivanti dalla tenuta del registro di cui al
comma 4 sono a carico dei soggetti iscritti secondo criteri
determinati dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
6. Nelle imprese di cui ai commi 2 e 3 devono possedere i
requisiti di qualificazione professionale indicati
nell'articolo 2: il titolare o, nel caso d'imprese esercitate
in forma societaria, almeno uno dei soci direttamente
impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività o,
nel caso di imprese non artigiane, un responsabile tecnico
appositamente preposto.
7. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per
l'esercizio delle attività foto-video-cinematografiche
ricevono dalla regione apposito tesserino di riconoscimento da
esibire su richiesta delle autorità competenti. I dipendenti
ed i collaboratori familiari, incaricati di operazioni di
ripresa all'esterno dell'azienda, devono esibire, a richiesta
delle pubbliche autorità, apposita documentazione scritta
rilasciata dall'impresa.
Art. 4.
(Abrogazione di norme).
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 164 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le
seguenti parole: ",fermo restando l'obbligo di informazione
tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza".
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 11) del primo
comma è abrogato, e al quarto e quinto comma è soppressa la
parola: "11),".
3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, è abrogata, fatto
salvo l'articolo 11.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 5 del
regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n.
2052.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste
dalle norme vigenti per la omessa iscrizione nell'albo delle
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, e nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, le competenti autorità
amministrative indicate dalle leggi regionali, con le
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, infliggono le seguenti sanzioni:
a) nei confronti di chi esercita le attività
previste dall'articolo 1 senza i requisiti professionali di
cui all'articolo 2, la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da un minimo di lire un milione ad un massimo di
lire cinque milioni ed, in caso di recidiva, la confisca delle
attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo
dell'attività;
b) nei confronti di chi esercita le attività
previste dall'articolo 1 senza il tesserino di cui al comma 7
dell'articolo 3, la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da un minimo di lire cinquantamila ad un massimo di
lire duecentomila; l'obbligo di esibire il tesserino
all'autorità competente deve essere adempiuto entro quindici
giorni dalla data del verbale di contestazione; in mancanza
ditale adempimento si applicano le sanzioni pecuniarie di cui
alla lettera a).
2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 6.
(Disposizioni transitorie).
1. In fase di prima applicazione, i soggetti esercenti
almeno una delle attività di cui all'articolo 1 che, alla data
di pubblicazione della presente legge risultino titolari o
soci di imprese iscritte agli, albi provinciali delle imprese
artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modificazioni, o al registro delle imprese
di cui all'articolo 2188 del codice civile e all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, si considerano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2 della presente legge e sono abilitati d'ufficio
all'esercizio delle suddette attività.
2. In fase di prima applicazione, i lavoratori autonomi
esercenti le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3 alla
data di pubblicazione della presente legge si considerano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Tali soggetti
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge presentano alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ricade la
loro residenza, domanda di iscrizione al registro di cui
all'articolo 3, comma 4, nella quale dichiarano di aver
esercitato in precedenza l'attività ed indicano il numero di
partita IVA, ovvero le preesistenti posizioni assicurative ai
fini previdenziali, nonché le eventuali autorizzazioni
amministrative o licenze rilasciate per l'esercizio
dell'attività.
3. Si considerano altresì abilitati ad esercitare le
attività previste dall'articolo 1 tutti i soggetti che possano
comunque dimostrare di aver svolto professionalmente le
predette attività alla data di entrata in vigore della
presente legge, in qualità di titolari, collaboratori
familiari o soci direttamente impegnati sul piano tecnico
nello svolgimento dell'attività in imprese del settore
regolarmente iscritte, od in forma di lavoro autonomo, in
conformità alle norme vigenti. Il relativo accertamento è
effettuato, ai fini delle nuove iscrizioni, da parte delle
commissioni provinciali per l'artigianato, per la iscrizione
nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, e
dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, nonché ai fini dell'iscrizione
nell'apposito registro previsto dall'articolo 3, comma 4,
della presente legge.
Art. 7.
(Riconoscimento dei requisiti di qualificazione
professionale dei cittadini di altri Stati dell'Unione
europea).
1. Al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391,
recante attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e
n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività
economiche varie, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla Tabella A, è soppressa la lettera
n);
b) alla Tabella B è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"s-bis) Attività grafiche e fotografiche, esclusa
l'attività giornalistica di fotoreporter".
Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui alla
presente legge con proprie norme, nel rispetto e nei limiti
previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.