XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 145




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione delle attività).

        1. Sono soggetti alla disciplina della presente legge coloro i quali esercitano professionalmente, in forma singola o associata, attività grafiche e foto-videocinematografiche, come definite dal presente articolo.
        2. Si considerano attività grafiche le attività esercitate con qualsiasi mezzo e tecnologia consistenti nello svolgimento di operazioni di prestampa, disegno tecnico, grafica pubblicitaria, grafica informatica, stampa tradizionale e digitale, serigrafia, cartotecnica, legatoria.
        3. Si considerano attività fotografiche le attività foto-video-cinematografiche consistenti nello svolgimento di qualsiasi operazione di ripresa, sviluppo e stampa, elaborazione e composizione di immagini, nonché ogni altra operazione a queste connessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti di elaborazione elettronica.


Art. 2.

(Requisiti professionali e percorsi formativi. Competenze
delle regioni).

        1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è necessaria una apposita e specifica qualificazione professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

            a) attestato relativo al superamento di un corso regionale di qualificazione tecnico-professionale di durata triennale, ovvero di durata biennale qualora successivo al conseguimento di diploma di maturità non specialistico;

            b) attestato di qualifica in materia tecnica attinente all'attività, conseguito ai sensi delle norme vigenti in materia di istruzione tecnica o di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento di un anno in un'impresa del settore;

            c) diploma di maturità tecnica, professionale o d'arte applicata inerente all'attività;

            d) diploma di scuola dell'obbligo e svolgimento di un periodo di inserimento in un'impresa del settore per la durata di tre anni, riducibile a due anni se preceduto da un periodo di apprendistato svolto ai sensi della contrattazione collettiva;

            e) per le attività di grafica pubblicitaria e di grafica informatica, di cui all'articolo 1, comma 2, e foto-video-cinematografiche di cui all'articolo 1, comma 3, il superamento di un esame teorico-pratico di idoneità professionale.

        2. Per periodo di inserimento, di cui alle lettere b) e d) del comma 1, si intende il rapporto di lavoro dipendente qualificato e ogni altra forma di collaborazione tecnica e continuativa nell'ambito dell'impresa, anche in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, da accertare anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, nonché il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n 281, e successive modificazioni, sono stabilite, anche fini dell'articolo 40, comma 1, decimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed ai fini dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le linee direttrici ed i criteri generali ai quali le regioni devono attenersi per la definizione dei contenuti tecnici e culturali dei programmi e degli esami conclusivi relativi ai corsi di cui alte lettere a) e b) del comma 1, del presente articolo, nonché dell'esame teorico-pratico di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo.
        4. Le regioni, sulla base delle linee direttrici e dei criteri di cui al comma 2, sentite le organizzazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative degli artigiani e degli industriali, provvedono a:

            a) disciplinare i corsi regionali di cui al comma 1, lettere a) e b), nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale;

            b) disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1, lettera e), prevedendo la partecipazione nelle commissioni d'esame di esperti designati dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e la copertura dei costi di tali esami attraverso contributi a carico dei partecipanti;

            c) emanare le norme attuative per il rilascio del tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, provvedendo alla determinazione dei diritti a carico dei soggetti richiedenti per la copertura degli oneri necessari e delle relative modalità di versamento.


Art. 3.

(Esercizio delle attività).

        1. I soggetti che intendono esercitare una o più attività rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, denuncia di inizio delle attività, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
        2. Le imprese artigiane presentano la denuncia alla Commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo Albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; la Commissione provvede all'iscrizione nei termini e per gli effetti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
        3. Le imprese non artigiane presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese, il quale provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro due mesi dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti dì cui all'articolo 2.
        4. I soggetti che intendono svolgere esclusivamente operazioni di ripresa e di elaborazione stilistica e figurativa, in assenza di una pur minima organizzazione aziendale, possono esercitare l'attività in forma di lavoro autonomo, previa presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della denuncia di cui al comma 1 in cui dichiarino, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. I predetti soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto dalle stesse, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti suddetti.
        5. Le spese derivanti dalla tenuta del registro di cui al comma 4 sono a carico dei soggetti iscritti secondo criteri determinati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        6. Nelle imprese di cui ai commi 2 e 3 devono possedere i requisiti di qualificazione professionale indicati nell'articolo 2: il titolare o, nel caso d'imprese esercitate in forma societaria, almeno uno dei soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività o, nel caso di imprese non artigiane, un responsabile tecnico appositamente preposto.
        7. I soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività foto-video-cinematografiche ricevono dalla regione apposito tesserino di riconoscimento da esibire su richiesta delle autorità competenti. I dipendenti ed i collaboratori familiari, incaricati di operazioni di ripresa all'esterno dell'azienda, devono esibire, a richiesta delle pubbliche autorità, apposita documentazione scritta rilasciata dall'impresa.


Art. 4.

(Abrogazione di norme).

        1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 164 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: ",fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza".
        2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 11) del primo comma è abrogato, e al quarto e quinto comma è soppressa la parola: "11),".
        3. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, è abrogata, fatto salvo l'articolo 11.
        4. Sono altresì abrogati gli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, e nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, le competenti autorità amministrative indicate dalle leggi regionali, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, infliggono le seguenti sanzioni:

            a) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza i requisiti professionali di cui all'articolo 2, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cinque milioni ed, in caso di recidiva, la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo dell'attività;

            b) nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 1 senza il tesserino di cui al comma 7 dell'articolo 3, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire cinquantamila ad un massimo di lire duecentomila; l'obbligo di esibire il tesserino all'autorità competente deve essere adempiuto entro quindici giorni dalla data del verbale di contestazione; in mancanza ditale adempimento si applicano le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).

        2. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Art. 6.

(Disposizioni transitorie).

        1. In fase di prima applicazione, i soggetti esercenti almeno una delle attività di cui all'articolo 1 che, alla data di pubblicazione della presente legge risultino titolari o soci di imprese iscritte agli, albi provinciali delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, si considerano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge e sono abilitati d'ufficio all'esercizio delle suddette attività.
        2. In fase di prima applicazione, i lavoratori autonomi esercenti le attività di cui al comma 4 dell'articolo 3 alla data di pubblicazione della presente legge si considerano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Tali soggetti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ricade la loro residenza, domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo 3, comma 4, nella quale dichiarano di aver esercitato in precedenza l'attività ed indicano il numero di partita IVA, ovvero le preesistenti posizioni assicurative ai fini previdenziali, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative o licenze rilasciate per l'esercizio dell'attività.
        3. Si considerano altresì abilitati ad esercitare le attività previste dall'articolo 1 tutti i soggetti che possano comunque dimostrare di aver svolto professionalmente le predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari, collaboratori familiari o soci direttamente impegnati sul piano tecnico nello svolgimento dell'attività in imprese del settore regolarmente iscritte, od in forma di lavoro autonomo, in conformità alle norme vigenti. Il relativo accertamento è effettuato, ai fini delle nuove iscrizioni, da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, per la iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nonché ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro previsto dall'articolo 3, comma 4, della presente legge.


Art. 7.

(Riconoscimento dei requisiti di qualificazione
professionale dei cittadini di altri Stati dell'Unione
europea).

        1. Al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, recante attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla Tabella A, è soppressa la lettera n);

            b) alla Tabella B è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "s-bis) Attività grafiche e fotografiche, esclusa l'attività giornalistica di fotoreporter".


Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome).

        1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui alla presente legge con proprie norme, nel rispetto e nei limiti previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.


Art. 9.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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