XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 142
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Titolo di sociologo).
1. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo
spettano a coloro che sono iscritti all'albo professionale
istituito ai sensi dell'articolo 3 ovvero ai cittadini
stranieri regolarmente abilitati in uno Stato membro
dell'Unione europea o in uno Stato straniero con il quale
sussistono condizioni di reciprocità, secondo le relative
norme.
Art. 2.
(Professione di sociologo).
1. Le attività oggetto della professione di sociologo si
fondano su metodologie e su tecniche specifiche volte allo
studio, alla ricerca, alla consulenza, alla progettazione,
all'analisi, alla valutazione empirica ed all'intervento sui
fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni,
sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni sociali,
nonchè all'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica,
sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli
orientamenti di valore della totalità della società o di suoi
segmenti.
2. La professione di sociologo si svolge attraverso la
ricerca, l'analisi e la pratica sociologiche aventi come
oggetto le dinamiche sociali e comunicative relative a
soggetti in relazione tra loro o con strutture e sistemi
culturali, economici, politici e sociali, l'individuazione
degli obiettivi e dei processi decisionali e l'indagine sugli
orientamenti dell'opinione pubblica.
3. La professione di sociologo include le attività di
ricerca, di sperimentazione, di pianificazione, di
programmazione, di progettazione, di organizzazione, di
valutazione, di formazione, di didattica e di consulenza,
senza pregiudizio di quanto può formare oggetto dell'attività
professionale di altre categorie a norma di leggi e di
regolamenti.
Art. 3.
(Albo professionale - Esercizio
della professione).
1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei
sociologi, di cui all'articolo 4, è istituito l'albo
professionale dei sociologi, di seguito denominato "albo".
2. Gli iscritti ad un albo regionale o provinciale hanno
facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio
dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto
professionale.
Capo II
ORDINE DEI SOCIOLOGI
Art. 4.
(Ordine regionale e provinciale).
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei
sociologi, strutturato a livello regionale e, limitatamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello
provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 2, lettera d).
Art. 5.
(Organi dell'ordine).
1. Gli organi dell'ordine regionale o provinciale dei
sociologi sono: il consiglio dell'ordine, il presidente del
consiglio, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e
l'assemblea, composta dagli iscritti all'albo.
Art. 6.
(Composizione del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale è
composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non
superano i cento, da sette se gli iscritti sono in numero
compreso tra centouno e cinquecento, da nove se gli iscritti
sono in numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento
e da quindici se gli iscritti superano i millecinquecento.
2. I componenti del consiglio sono eletti dall'assemblea,
secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di
cui all'articolo 22.
3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili.
Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale
esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni
dalla sua elezione, il presidente, il vicepresidente, il
segretario e il tesoriere;
b) cura l'osservanza della presente legge e di
tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
c) provvede all'amministrazione dei beni di
pertinenza dell'ordine e predispone annualmente il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea;
d) provvede, su richiesta, alla liquidazione
degli onorari in via amministrativa;
e) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle
iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonchè
alla trasmissione di copia dell'albo al Ministero della
giustizia ed al procuratore della Repubblica presso il
tribunale della circoscrizione in cui ha sede il consiglio
stesso;
f) designa i rappresentanti dell'ordine chiamati
a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni,
enti o organismi di carattere locale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari;
h) dichiara la decadenza dei consi-glieri;
i) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire
le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo
annuale a carico degli iscritti, una tassa per l'iscrizione
all'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere
e pareri sulla liquidazione degli onorari, avvalendosi, per la
riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla
legge 10 giugno 1978, n.292;
l) sospende dall'albo l'iscritto che non provvede
al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine e
al consiglio nazionale;
m) vigila per la tutela del titolo di sociologo e
svolge le attività volte alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione;
n) promuove il perfezionamento tecnico e
culturale degli iscritti.
Art. 8.
(Scioglimento del consiglio).
1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto,
sentito il consiglio nazionale, dispone lo scioglimento del
consiglio:
a) qualora non si sia proceduto alla sostituzione
dei consiglieri nei casi previsti dal regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 22;
b) qualora il consiglio non sia in grado di
funzionare;
c) in caso di persistente violazione dei propri
doveri, dopo un richiamo all'osservanza degli stessi;
d) qualora ricorrano ulteriori gravi motivi.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono
esercitate da un commissario straordinario, nominato con lo
stesso decreto di cui al comma 1, il quale dispone, entro
quattro mesi dalla data del decreto di scioglimento, la
convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio
previa revisione dell'albo.
3. Il commissario straordinario nomina, tra gli iscritti
all'albo, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un
comitato composto da non meno di due membri e non più di sei
membri che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 9.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario e del tesoriere).
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca
e presiede l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui
conferite dalla presente legge o da altre norme. Rilascia la
tessera di riconoscimento, i certificati e le attestazioni
riguardanti gli iscritti.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di
impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni
del consiglio e dei registri previsti dalle leggi e dai
regolamenti, autentica le copie degli atti e delle
deliberazioni.
4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili ed immobili
dell'ordine, provvede alla riscossione delle entrate, alla
emissione dei mandati di pagamento e alle attività di natura
contabile e relative al bilancio.
Art. 10.
(Assemblea).
1. L'assemblea è convocata dal presidente ed è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno degli iscritti all'albo e in seconda
convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno
fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.
2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto
favorevole della metà più uno dei presenti, esclusi gli
astenuti.
3. L'assemblea è convocata:
a) per l'elezione del consiglio, secondo le
modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui
all'articolo 22;
b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per
l'approvazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo;
c) in sessione straordinaria qualora il presidente
lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo deliberi il
consiglio o quando ne faccia richiesta per iscritto, con
l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto
degli iscritti all'albo.
4. Nei casi di cui al comma 3, letterac), il
presidente convoca l'assemblea entro trenta giorni. In difetto
provvede, su richiesta di qualsiasi iscritto, il competente
procuratore della Repubblica presso il tribunale, che designa
a presiederla un iscritto all'albo.
Capo III
CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 11.
(Consiglio nazionale).
1. Gli ordini regionali e provinciali dei sociologi
costituiscono un unico ordine nazionale.
2. Il consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi è
composto da tanti membri quanti sono i consigli regionali e
provinciali, eletti dai consigli stessi tra coloro che hanno
un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni,
secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di
cui all'articolo 22.
3. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre
anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili. Fino
all'insediamento del nuovo consiglio rimane in carica quello
uscente.
4. La carica di membro del consiglio nazionale è
incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine
regionale o provinciale. In mancanza di opzione entro venti
giorni dalla comunicazione dell'elezione al consiglio
nazionale, si presume la rinuncia alla carica di componente
del consiglio regionale o provinciale.
Art. 12.
(Organi del consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti
il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Quando il
presidente ed il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa
le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione
all'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per
età.
2. Il presidente del consiglio nazionale ha la
rappresentanza del consiglio ed esercita le attribuzioni
conferitegli dalla presente legge o da altre norme, convoca il
consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne è
fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.
Art. 13.
(Attribuzioni del consiglio nazionale).
1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da
altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, su richiesta del Ministro della
giustizia, parere sugli schemi di atti normativi che
interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli
regionali e provinciali intese al perfezionamento tecnico e
culturale degli iscritti;
c) esprime parere sulla istituzione di nuovi
consigli, sullo scioglimento dei consigli e sulla relativa
nomina di commissari straordinari;
d) designa i propri rappresentanti chiamati a far
parte di commissioni e di organizzazioni di carattere
nazionale e internazionale;
e) determina, nei limiti necessari a coprire le
spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo
annuale a carico degli iscritti agli albi avvalendosi, per la
riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla
legge 10 giugno 1978, n.292;
f) decide in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli in materia di
iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi
in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezione dei
consigli stessi;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
di riferimento degli onorari e delle indennità nonchè i
criteri per il rimborso delle spese spettanti per le
prestazioni professionali, da approvare con decreto del
Ministro della giustizia;
h) predispone il codice deontologico
sottoponendolo a tutti gli iscritti tramite referendum e
provvede affinchè, negli organismi preposti al controllo ed
alla vigilanza sul rispetto della deontologia professionale,
siano previste adeguate forme di rappresentanza dei clienti e
degli utenti;
i) promuove tutte le iniziative atte a favorire la
crescita professionale ed il costante aggiornamento
professionale degli iscritti nonchè l'elaborazione di idonei
criteri di valutazione della qualità delle prestazioni
professionali.
2. Le decisioni del consiglio nazionale sono comunicate, a
cura del segretario, entro trenta giorni dalla relativa
adozione, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha
emesso il provvedimento nei casi di cui al comma 1, lettera
f), al procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Roma, nonchè al Ministero della giustizia.
Art. 14.
(Vigilanza sull'esercizio della professione).
1. L'ordine dei sociologi è posto sotto l'alta vigilanza
del Ministro della giustizia che la esercita sia direttamente
sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della
Repubblica.
2. Il Ministero della giustizia vigila sull'esatta
osservanza delle norme legislative e regolamentari relative
alla professione di sociologo; a tale scopo formula,
direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al comma
1, le richieste e i rilievi del caso.
Capo IV
ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE
E SOSPENSIONE DALL'ALBO
Art. 15.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo).
1. Per essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3 è
necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato con il
quale sussista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione di sociologo ai sensi dell'articolo 16;
d) avere la residenza nell'ambito territoriale
dell'ordine al cui albo si chiede l'iscrizione.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che abbiano
riportato condanne penali definitive che comportano
l'interdizione dall'esercizio della professione ovvero che
comportano la radiazione dall'albo.
Art. 16.
(Abilitazione all'esercizio professionale).
1. Per essere ammesso all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di sociologo è
necessario:
a) avere conseguito il diploma di laurea in
sociologia, in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale
o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali, con
obbligo, per quanti conseguano il diploma di laurea nelle
citate discipline successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, di superare almeno otto annualità
di esame o equivalenti in discipline sociologiche di cui ai
settori scientifico-disciplinari sociologici previsti dalla
vigente normativa, ovvero uno specifico diploma di laurea
equipollente presso una università di uno Stato membro
dell'Unione europea o di uno Stato con il quale sussistono
condizioni di reciprocità;
b) essere in possesso di documentazione idonea ad
attestare l'effettuazione di un tirocinio
pratico-professionale, successivo alla laurea, di durata non
inferiore ad un anno continuativo, salve le interruzioni
dovute a maternità o all'assolvimento degli obblighi di leva
o, in alternativa, aver conseguito presso le università il
dottorato di ricerca in discipline sociologiche o un diploma
pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
2. Le norme concernenti le modalità di svolgimento del
tirocinio pratico-professionale, nonchè l'attestazione del
medesimo tirocinio sono determinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato
e la composizione della commissione esaminatrice sono
determinate con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del
Consiglio universitario nazionale, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Divieto di iscrizione in più albi).
1. Non è consentita l'iscrizione in più albi regionali o
provinciali dei sociologi.
Art. 18.
(Cancellazione dall'albo - Sospensione per
morosità).
1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione
dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del competente
procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia
venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 15, comma
1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non provvede al
pagamento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i), può essere sospeso dall'albo. La sospensione
per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata
con provvedimento del consiglio quando l'iscritto dimostra di
avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
3. Per il procedimento di cancellazione, nonchè per quello
di sospensione per morosità, si osservano le disposizioni
previste per il procedimento disciplinare.
4. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la
reiscrizione quando sono cessate le ragioni che ne avevano
determinato la cancellazione.
Art. 19.
(Comunicazione delle deliberazioni).
1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di
iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo sono
comunicate, entro trenta giorni dalla loro adozione,
all'interessato, al consiglio nazionale, al competente
procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonchè al
Ministero della giustizia.
Capo V
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 20.
(Sanzioni disciplinari).
1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di
abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di
fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si
applicano le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento, inflitto con lettera del
presidente del consiglio dell'ordine nei casi di abuso o di
mancanza di lieve entità, che consiste nel rilievo della
trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo
all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non reiterarla.
Entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione l'interessato
può chiedere di essere sottoposto a procedimento
disciplinare;
b) la censura, inflitta con deliberazione del
consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di non
lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro o la dignità
professionale, che consiste nella dichiarazione della
trasgressione commessa e nel biasimo formale;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per
un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a
due anni;
d) la radiazione.
3. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque
anni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
nominano un commissario che provvede alla formazione
dell'albo, ai sensi del presente articolo. Agli oneri
derivanti dalla nomina dei commissari provvedono gli organi
competenti dell'ordine interessato a valere sulle entrate
conseguite ai sensi dell'articolo 23.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15,
comma 1, lettere a), b) e d), è consentita
l'iscrizione all'albo previa domanda da presentare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3:
a) dei professori ordinari, straordinari,
associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano
insegnato discipline sociologiche nelle università italiane o
straniere purchè appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione
europea o ad uno Stato con il quale sussistono condizioni di
reciprocità, nonchè dei ricercatori e degli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento in discipline
sociologiche;
b) dei dottori di ricerca in discipline
sociologiche, nonchè dei laureati in sociologia o in scienze
politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero
in scienze economiche e sociali che possano dimostrare di
avere svolto, per almeno tre anni complessivi nel corso degli
ultimi cinque anni, attività certificata di sociologo
corrispondente ai contenuti professionali di cui all'articolo
2 presso enti o istituzioni pubblici o privati.
3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2,
lettera a), sono individuate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le
norme concernenti lo svolgimento della sessione speciale
dell'esame di Stato di cui al comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è bandita una sessione speciale dell'esame di
Stato per titoli ed esami alla quale sono ammessi, a domanda,
coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea,
conseguito al termine di un corso di durata legale non
inferiore a quattro anni, rilasciato da una università e che
documentino di avere svolto dopo il conseguimento della
laurea, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi
cinque anni, attività certificata di sociologo corrispondente
ai contenuti professionali di cui all'articolo 2 presso enti o
istituzioni pubblici o privati, ovvero che abbiano conseguito
presso le università un diploma pluriennale di
specializzazione in discipline sociologiche.
5. La sessione speciale dell'esame di Stato di cui al
comma 4 è rinnovata annualmente, per un periodo non superiore
a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i laureati in scienze economiche e sociali o in
discipline economiche e sociali immatricolati al relativo
corso di laurea entro la data di entrata in vigore della
presente legge e che siano in possesso della documentazione
attestante l'effettuazione del tirocinio pratico-professionale
di cui all'articolo 16.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22, il
commissario di cui al comma 1 del presente articolo indice le
elezioni per i consigli regionali e provinciali. A tali fini
il commissario provvede alla nomina di un presidente di
seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un
segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica
amministrazione.
7. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è consentita
l'elezione dei componenti del consiglio nazionale anche tra
coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore
a dieci anni.
Art. 22.
(Regolamento di esecuzione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è emanato il relativo regolamento di
esecuzione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in
particolare:
a) le modalità di elezione del consiglio regionale
o provinciale da parte dell'assemblea in apposita seduta da
convocare almeno venti giorni prima della data di scadenza;
b) le ipotesi di sostituzione e decadenza dalla
carica di consigliere, prevedendo che qualora il numero dei
membri del consiglio da sostituire superi la metà più uno dei
componenti, si proceda al rinnovo dell'intero consiglio;
c) le modalità di iscrizione e di tenuta
dell'albo, comprese le registrazioni dei trasferimenti di
residenza e le variazioni dello stato giuridico;
d) la fusione di più ordini e la istituzione di
nuovi ordini, tenuto conto del numero degli iscritti, da parte
del Ministro della giustizia, sentito il consiglio
nazionale;
e) il quorum per la validità delle riunioni
del consiglio regionale o provinciale, nonchè del consiglio
nazionale, prevedendo a tal fine la presenza della metà più
uno dei componenti; i criteri per la validità delle
deliberazioni dei medesimi consigli, in base al principio
della maggioranza semplice, attribuendo in caso di parità
prevalenza al voto del presidente, salve le decisioni assunte
nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in cui prevale la
decisione più favorevole all'incolpato;
f) i criteri per la validità delle riunioni
dell'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
10;
g) le modalità di elezione del consiglio
nazionale, le sostituzioni dei consiglieri e la convocazione
di eventuali elezioni suppletive;
h) le ipotesi e le modalità di sospensione e di
radiazione dall'albo, nonchè le ipotesi e le modalità di
reiscrizione al-l'albo;
i) il procedimento disciplinare, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nonchè le ipotesi di
sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione;
l) i ricorsi contro le decisioni del consiglio
regionale o provinciale in materia di sanzioni disciplinari,
iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonchè in
materia di eleggibilità e di regolarità delle operazioni
elettorali, e i ricorsi contro le decisioni del consiglio
nazionale.
Art. 23.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo dei
sociologi si fa fronte attraverso i contributi versati dagli
iscritti all'albo medesimo, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si fa
fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a
carico dei partecipanti, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.