XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 132




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli spettacoli, i concerti, i balli e gli intrattenimenti che prevedono la presenza di spettatori o di pubblico partecipante, devono essere organizzati in luoghi appositamente attrezzati e soggetti alle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza.
        2. Gli orari, i programmi, il comportamento, l'abbigliamento ed ogni altra scelta inerente al buon andamento delle attività di cui al comma 1 sono sottoposti all'organizzatore, che le dirige e ne è responsabile.
        3. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera, che operano come lavoratori dello spettacolo, quando non vengono assunti come dipendenti o quando non assumono loro stessi il ruolo di imprenditori od organizzatori, in ottemperanza alla legislazione in materia di imprese di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, devono essere inquadrati, rispetto agli organizzatori di spettacoli, concerti, balli e intrattenimenti, come lavoratori subordinati atipici e definiti lavoratori autonomi subordinati. Ciò è vincolante anche quando i tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera sono costituiti in società semplici o di fatto o in forme associative prive di personalità giuridica. Il medesimo criterio d'inquadramento si applica anche nei casi in cui tali attività, con o senza spettatori o pubblico partecipante, vengono organizzate per fini di riproduzione o registrazione, comunque tecnologicamente effettuate, o per fini di diffusione radiotelevisiva, in quanto attività subordinate ed atipiche, accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

        1. Le disposizioni della legge 8 gennaio 1979, n. 8, in materia di impiego del personale artistico e tecnico, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera. A tale fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto adotta, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, un regolamento di attuazione predisposto da una commissione appositamente costituita e composta da:

            a) un rappresentante dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che svolge le funzioni di presidente;

            b) un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

            c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

                d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

            e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie di spettacolo.

        2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'elenco speciale professionale dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera.
        3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri l'attività esercitata e gli eventuali titoli posseduti. Una speciale commissione artistica, nominata secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, procede alla valutazione degli atti e delibera in merito all'iscrizione. All'atto della iscrizione è rilasciato apposito documento personale.

        4. Ai fini della scrittura e della retribuzione dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera deve essere utilizzato un apposito modulo, sul quale devono essere annotati i dati personali, denominato "foglio d'ingaggio", avente le medesime caratteristiche del foglio paga e contenente l'indicazione dell'ammontare della retribuzione per la prestazione d'opera distinto dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali nonché ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il foglio di ingaggio può essere individuale o collettivo. Le caratteristiche e le modalità di impiego del foglio di ingaggio sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1. Quando i tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori sono costituiti in forme associative con personalità giuridica regolarmente registrate ed operanti, a norma di legge, come imprese di pubblico spettacolo e munite di regolare certificato di agibilità dell'ENPALS, si rapportano con i titolari imprenditori e organizzatori di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, con regolari contratti d'appalto.
        5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può nominare, quali delegati, coloro che sono iscritti all'albo professionale degli agenti di spettacolo, che deve essere istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, e previa consultazione delle parti sociali interessate. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per la nomina dei delegati di cui al presente comma.
        6. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 3.

        1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera determina la retribuzione minima di riferimento per la base imponibile.
        2. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera sono esclusi gli ammortamenti dei costi di acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed elettroniche di supporto, nonché i rimborsi spese riguardanti i relativi mezzi di trasporto; le spese documentate di vitto, alloggio, abbigliamento ed estetica; le spese sostenute in occasione delle prove, nonché le quote di provvigione versate alle agenzie di spettacolo e teatrali, le quote di spesa per i manifesti pubblicitari e, comunque, ogni e qualsiasi altra spesa sostenuta per la realizzazione dell'evento spettacolare relativo alla prestazione d'opera del lavoratore, purché documentata.
        3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, il massimale di riferimento, relativo alla base imponibile, sia per l'assistenza sociale sia per l'assicurazione, deve essere pari al massimale stabilito ai fini previdenziali per i lavoratori dello spettacolo. Nei casi di trasferta in cui, per cause di forza maggiore, si renda impossibile la prestazione d'opera, la base imponibile è limitata al 50 per cento dell'indennità di trasferta. Anche in tali casi sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento di cui al comma 1.


Art. 4.

        1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) l'alinea è sostituito dal seguente:

                "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità e comunque inquadrati, sia come liberi professionisti, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti, anche quando svolgono l'attività nei relativi settori di formazione e di preparazione:";

                b) al numero 2), dopo la parola: "animatori" è inserita la seguente: "anche";

                c) il numero 5) è sostituito dal seguente:

                "5) organizzatori generali, direttori in genere, direttori artistici, direttori di sala, vice-direttori, aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;".

        2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
        3. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera, costituiti in forme associative con personalità giuridica, possono ottenere il certificato di agibilità solo se, ad insindacabile giudizio dell'ENPALS, sono in grado di fornire sufficienti garanzie. L'artista singolo può chiedere il certificato di agibilità alle medesime condizioni e in qualità di impresa individuale di pubblico spettacolo solo quando la sua retribuzione giornaliera personale supera il massimale di cui all'articolo 3, comma 3.
        4. Gli organizzatori di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti che scritturano tecnici ed artisti interpreti ed esecutori di musica leggera appartenenti alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, privi del certificato di agibilità, devono inquadrare i tecnici e gli artisti stessi come lavoratori subordinati atipici provvedendo agli adempimenti relativi e applicando altresì le norme previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
        5. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'esibizione del certificato è inoltre determinante per la concessione del permesso rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori per spettacoli e trattenimenti. Il certificato ha durata annuale e se non sono riscontrate irregolarità o inadempienze si intende automaticamente rinnovato di anno in anno. Quando sono riscontrate irregolarità o inadempienze, l'Ente ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento".

        6. Gli adempimenti di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico del lavoratore verso il quale l'impresa può esercitare rivalsa nel rispetto delle norme specifiche previste in materia.
        7. I contributi FPLD, DS, TBC, ENAOLI e CUAF si applicano esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dello spettacolo venga assunto regolarmente come dipendente o subordinato a pieno titolo.
        8. Quando i lavoratori organizzano autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia dagli adempimenti contributivi previsti esclusivamente ai fini previdenziali. In questo caso le aliquote relative sono ridotte del 50 per cento e sono computate sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo numerico delle giornate di lavoro necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno. Le giornate di prova richieste espressamente e contrattualmente dall'impresa e perciò eseguite sotto il suo controllo sul luogo dello spettacolo e conseguentemente retribuite, sono considerate a tutti gli effetti giornate di lavoro a tempo pieno.


Art. 5.

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'articolo 3 della presente legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Ai fini fiscali non si applicano le disposizioni concernenti massimali e minimali.


Art. 6.

        1. Agli esercenti di locali di spettacolo, intrattenimento e svago è concesso un abbuono pari al 90 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, in occasione di spettacoli, balli, concerti e intrattenimenti in genere per i quali vengano utilizzati per tutto il tempo o in parte musicisti ed esecutori dal vivo di nazionalità italiana, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

                a) i musicisti devono essere iscritti all'elenco speciale professionale di cui all'articolo 2, comma 2;

                b) i musicisti, ai sensi del decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;
                c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni duecento persone;

                d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti.

        2. Qualora i musicisti utilizzino musiche o basi musicali precostituite, in forma sostitutiva, l'esecuzione non è considerata esecuzione dal vivo, ma programmazione con dischi o apparecchi analoghi, e conseguentemente non si applicano l'abbuono d'imposta di cui al presente articolo o altre agevolazioni fiscali.


Art. 7.

        1. Qualora in un locale di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago il disco, od apparecchio analogo, sia utilizzato a scopo di lucro per sostituire interamente, in occasione di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti, il lavoro dei musicisti o delle orchestre nazionali dal vivo, la misura del compenso di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, è incrementata del 25 per cento, a titolo di indennità. La misura del compenso è ridotta dell'80 per cento qualora siano utilizzati, per tutto il tempo o in parte, musicisti di nazionalità italiana dal vivo, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

                a) i musicisti devono essere iscritti nell'elenco speciale professionale di cui all'articolo 2, comma 2;

                b) i musicisti, ai sensi del decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;
                c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni duecento persone;

                d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti.

        2. Qualora i musicisti o le orchestre utilizzino musiche o basi musicali precostituite, in forma sostitutiva, l'esecuzione non è considerata esecuzione dal vivo, ma programmazione con dischi o apparecchi analoghi, e si applica l'indennità pari al 25 per cento di cui al comma 1.
        3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di interprete o di esecutore è inalienabile.".


Art. 8.

        1. Tutte le inadempienze e le irregolarità in materia fiscale e contributiva, nonché i relativi effetti, riscontrati o riscontrabili, a carico dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera anche costituiti in forma associativa, strettamente inerenti all'espletamento della loro attività, non regolarizzati, relativi al periodo dal 1^ gennaio 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti.
        2. Ai tecnici ed agli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera che, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si costituiscano in forma d'impresa si applicano le disposizioni vigenti per le imprese di pubblico spettacolo.


Art. 9.

        1. In sede di prima attuazione della presente legge e sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, all'elenco speciale professionale di cui al medesimo articolo 2, comma 2, possono essere iscritti, in via provvisoria, i tecnici ed artisti interpreti ed esecutori di musica leggera in possesso di uno dei seguenti requisiti:

                a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il superamento dell'esame di solfeggio;

                b) attestazione dell'ENPALS che comprovi un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno tre anni, con una frequenza pari o superiore a sessanta giornate annuali;

                c) attestazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) concernente il superamento dell'esame di iscrizione alla sezione musica come:

                1) compositore;

                2) melodista trascrittore;

                3) melodista non trascrittore;

                d) stampa e diffusione nazionale di almeno un fonogramma musicale composito, di lunga durata, comprovata attraverso il possesso dei seguenti documenti:

                1) contratto con una casa discografica;

                2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma stampato e corrispondente contratto, o documento equivalente, attestante la distribuzione nazionale.

        2. Al fine di ottenere l'iscrizione all'elenco speciale professionale ai sensi del comma 1 tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve essere presentata, in originale o in copia autentica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale corredata da ogni altra documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili professionali.
        3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini dell'iscrizione definitiva.


Art. 10.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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