XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 132
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli spettacoli, i concerti, i balli e gli
intrattenimenti che prevedono la presenza di spettatori o di
pubblico partecipante, devono essere organizzati in luoghi
appositamente attrezzati e soggetti alle norme vigenti in
materia di igiene e di sicurezza.
2. Gli orari, i programmi, il comportamento,
l'abbigliamento ed ogni altra scelta inerente al buon
andamento delle attività di cui al comma 1 sono sottoposti
all'organizzatore, che le dirige e ne è responsabile.
3. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di
musica leggera, che operano come lavoratori dello spettacolo,
quando non vengono assunti come dipendenti o quando non
assumono loro stessi il ruolo di imprenditori od
organizzatori, in ottemperanza alla legislazione in materia di
imprese di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago,
devono essere inquadrati, rispetto agli organizzatori di
spettacoli, concerti, balli e intrattenimenti, come lavoratori
subordinati atipici e definiti lavoratori autonomi
subordinati. Ciò è vincolante anche quando i tecnici e gli
artisti interpreti ed esecutori di musica leggera sono
costituiti in società semplici o di fatto o in forme
associative prive di personalità giuridica. Il medesimo
criterio d'inquadramento si applica anche nei casi in cui tali
attività, con o senza spettatori o pubblico partecipante,
vengono organizzate per fini di riproduzione o registrazione,
comunque tecnologicamente effettuate, o per fini di diffusione
radiotelevisiva, in quanto attività subordinate ed atipiche,
accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 2.
1. Le disposizioni della legge 8 gennaio 1979, n. 8, in
materia di impiego del personale artistico e tecnico, si
applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche
ai tecnici e agli artisti interpreti ed esecutori di musica
leggera. A tale fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con proprio decreto adotta, di concerto
con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e
le attività culturali, un regolamento di attuazione
predisposto da una commissione appositamente costituita e
composta da:
a) un rappresentante dell'ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n.
2053, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, che svolge le funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
d) un rappresentante del Ministero delle
finanze;
e) un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello
nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie
di spettacolo.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale è istituito l'elenco speciale professionale dei
tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica
leggera.
3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma
2, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri
l'attività esercitata e gli eventuali titoli posseduti. Una
speciale commissione artistica, nominata secondo modalità
stabilite dal regolamento di cui al comma 1, procede
alla valutazione degli atti e delibera in merito
all'iscrizione. All'atto della iscrizione è rilasciato
apposito documento personale.
4. Ai fini della scrittura e della retribuzione dei
tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica
leggera deve essere utilizzato un apposito modulo, sul quale
devono essere annotati i dati personali, denominato "foglio
d'ingaggio", avente le medesime caratteristiche del foglio
paga e contenente l'indicazione dell'ammontare della
retribuzione per la prestazione d'opera distinto
dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute
previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali nonché
ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una
agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il foglio di ingaggio può
essere individuale o collettivo. Le caratteristiche e le
modalità di impiego del foglio di ingaggio sono stabilite dal
regolamento di cui al comma 1. Quando i tecnici e gli artisti
interpreti ed esecutori sono costituiti in forme associative
con personalità giuridica regolarmente registrate ed operanti,
a norma di legge, come imprese di pubblico spettacolo e munite
di regolare certificato di agibilità dell'ENPALS, si
rapportano con i titolari imprenditori e organizzatori di
locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, con
regolari contratti d'appalto.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può
nominare, quali delegati, coloro che sono iscritti all'albo
professionale degli agenti di spettacolo, che deve essere
istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro
dell'interno, e previa consultazione delle parti sociali
interessate. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i
criteri e le modalità per la nomina dei delegati di cui al
presente comma.
6. La lettera e) del secondo comma dell'articolo 1
della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 3.
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei tecnici
e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera
determina la retribuzione minima di riferimento per la base
imponibile.
2. Ai fini della determinazione della retribuzione
imponibile dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori
di musica leggera sono esclusi gli ammortamenti dei costi di
acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti
musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed
elettroniche di supporto, nonché i rimborsi spese riguardanti
i relativi mezzi di trasporto; le spese documentate di vitto,
alloggio, abbigliamento ed estetica; le spese sostenute in
occasione delle prove, nonché le quote di provvigione versate
alle agenzie di spettacolo e teatrali, le quote di spesa per i
manifesti pubblicitari e, comunque, ogni e qualsiasi altra
spesa sostenuta per la realizzazione dell'evento spettacolare
relativo alla prestazione d'opera del lavoratore, purché
documentata.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
successive modificazioni, il massimale di riferimento,
relativo alla base imponibile, sia per l'assistenza sociale
sia per l'assicurazione, deve essere pari al massimale
stabilito ai fini previdenziali per i lavoratori dello
spettacolo. Nei casi di trasferta in cui, per cause di forza
maggiore, si renda impossibile la prestazione d'opera, la base
imponibile è limitata al 50 per cento dell'indennità di
trasferta. Anche in tali casi sono esclusi dalla base
imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento di cui al
comma 1.
Art. 4.
1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29novembre 1952, n.
2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente:
"Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli
appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità
e comunque inquadrati, sia come liberi professionisti, sia
come lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti,
anche quando svolgono l'attività nei relativi settori di
formazione e di preparazione:";
b) al numero 2), dopo la parola: "animatori" è
inserita la seguente: "anche";
c) il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) organizzatori generali, direttori in genere,
direttori artistici, direttori di sala, vice-direttori,
aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni,
segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari
di edizione;".
2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di
musica leggera, costituiti in forme associative con
personalità giuridica, possono ottenere il certificato di
agibilità solo se, ad insindacabile giudizio dell'ENPALS, sono
in grado di fornire sufficienti garanzie. L'artista singolo
può chiedere il certificato di agibilità alle medesime
condizioni e in qualità di impresa individuale di pubblico
spettacolo solo quando la sua retribuzione giornaliera
personale supera il massimale di cui all'articolo 3, comma
3.
4. Gli organizzatori di concerti, balli, spettacoli e
intrattenimenti che scritturano tecnici ed artisti interpreti
ed esecutori di musica leggera appartenenti alle categorie di
cui ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 1952, n. 2388, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, privi del certificato di agibilità,
devono inquadrare i tecnici e gli artisti stessi come
lavoratori subordinati atipici provvedendo agli adempimenti
relativi e applicando altresì le norme previste dagli articoli
1 e 2 della presente legge.
5. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'esibizione del certificato è inoltre determinante per
la concessione del permesso rilasciato dalla Società italiana
degli autori ed editori per spettacoli e trattenimenti. Il
certificato ha durata annuale e se non sono riscontrate
irregolarità o inadempienze si intende automaticamente
rinnovato di anno in anno. Quando sono riscontrate
irregolarità o inadempienze, l'Ente ha la facoltà di revocarlo
in qualsiasi momento".
6. Gli adempimenti di carattere previdenziale,
assistenziale, assicurativo e fiscale sono sempre di
pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico
del lavoratore verso il quale l'impresa può esercitare rivalsa
nel rispetto delle norme specifiche previste in materia.
7. I contributi FPLD, DS, TBC, ENAOLI e CUAF si applicano
esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dello spettacolo
venga assunto regolarmente come dipendente o subordinato a
pieno titolo.
8. Quando i lavoratori organizzano autonomamente, per la
preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, è
consentito l'inserimento delle stesse nei relativi contratti
di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate
tuttavia dagli adempimenti contributivi previsti
esclusivamente ai fini previdenziali. In questo caso le
aliquote relative sono ridotte del 50 per cento e sono
computate sul minimo contrattuale. Ai fini del calcolo
numerico delle giornate di lavoro necessarie alla maturazione
del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate
come giornate di lavoro a tempo pieno. Le giornate di prova
richieste espressamente e contrattualmente dall'impresa e
perciò eseguite sotto il suo controllo sul luogo dello
spettacolo e conseguentemente retribuite, sono considerate a
tutti gli effetti giornate di lavoro a tempo pieno.
Art. 5.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i criteri di determinazione della
retribuzione imponibile di cui all'articolo 3 della presente
legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra
le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere
previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Ai fini fiscali
non si applicano le disposizioni concernenti massimali e
minimali.
Art. 6.
1. Agli esercenti di locali di spettacolo, intrattenimento
e svago è concesso un abbuono pari al 90 per cento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, in occasione di spettacoli, balli,
concerti e intrattenimenti in genere per i quali vengano
utilizzati per tutto il tempo o in parte musicisti ed
esecutori dal vivo di nazionalità italiana, anche se
organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) i musicisti devono essere iscritti all'elenco
speciale professionale di cui all'articolo 2, comma 2;
b) i musicisti, ai sensi del decreto del Capo del
Governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere
organizzati in forme associative a carattere amatoriale;
c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200
persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla
capienza, di un musicista ogni duecento persone;
d) nei locali con capienza ufficiale superiore a
1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei
musicisti.
2. Qualora i musicisti utilizzino musiche o basi musicali
precostituite, in forma sostitutiva, l'esecuzione non è
considerata esecuzione dal vivo, ma programmazione con dischi
o apparecchi analoghi, e conseguentemente non si applicano
l'abbuono d'imposta di cui al presente articolo o altre
agevolazioni fiscali.
Art. 7.
1. Qualora in un locale di pubblico spettacolo,
intrattenimento e svago il disco, od apparecchio analogo, sia
utilizzato a scopo di lucro per sostituire interamente, in
occasione di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti, il
lavoro dei musicisti o delle orchestre nazionali dal vivo, la
misura del compenso di cui al primo comma dell'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20
settembre 1975, è incrementata del 25 per cento, a titolo di
indennità. La misura del compenso è ridotta dell'80 per cento
qualora siano utilizzati, per tutto il tempo o in parte,
musicisti di nazionalità italiana dal vivo, anche se
organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) i musicisti devono essere iscritti nell'elenco
speciale professionale di cui all'articolo 2, comma 2;
b) i musicisti, ai sensi del decreto del Capo del
Governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere
organizzati in forme associative a carattere amatoriale;
c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200
persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla
capienza, di un musicista ogni duecento persone;
d) nei locali con capienza ufficiale superiore a
1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei
musicisti.
2. Qualora i musicisti o le orchestre utilizzino musiche o
basi musicali precostituite, in forma sostitutiva,
l'esecuzione non è considerata esecuzione dal vivo, ma
programmazione con dischi o apparecchi analoghi, e si applica
l'indennità pari al 25 per cento di cui al comma 1.
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il diritto di interprete o di esecutore è
inalienabile.".
Art. 8.
1. Tutte le inadempienze e le irregolarità in materia
fiscale e contributiva, nonché i relativi effetti, riscontrati
o riscontrabili, a carico dei tecnici e degli artisti
interpreti ed esecutori di musica leggera anche costituiti in
forma associativa, strettamente inerenti all'espletamento
della loro attività, non regolarizzati, relativi al periodo
dal 1^ gennaio 1972 alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono estinti.
2. Ai tecnici ed agli artisti interpreti ed esecutori di
musica leggera che, a decorrere dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, si
costituiscano in forma d'impresa si applicano le disposizioni
vigenti per le imprese di pubblico spettacolo.
Art. 9.
1. In sede di prima attuazione della presente legge e sino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 1, all'elenco speciale professionale di
cui al medesimo articolo 2, comma 2, possono essere iscritti,
in via provvisoria, i tecnici ed artisti interpreti ed
esecutori di musica leggera in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo
Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il
superamento dell'esame di solfeggio;
b) attestazione dell'ENPALS che comprovi
un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno
tre anni, con una frequenza pari o superiore a sessanta
giornate annuali;
c) attestazione della Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) concernente il superamento dell'esame
di iscrizione alla sezione musica come:
1) compositore;
2) melodista trascrittore;
3) melodista non trascrittore;
d) stampa e diffusione nazionale di almeno un
fonogramma musicale composito, di lunga durata, comprovata
attraverso il possesso dei seguenti documenti:
1) contratto con una casa discografica;
2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma
stampato e corrispondente contratto, o documento equivalente,
attestante la distribuzione nazionale.
2. Al fine di ottenere l'iscrizione all'elenco speciale
professionale ai sensi del comma 1 tutta la documentazione
atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve
essere presentata, in originale o in copia autentica, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale corredata da
ogni altra documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e
profili professionali.
3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere
sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini
dell'iscrizione definitiva.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.