XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 131




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa bandisce concorsi per soli titoli riservati a quanti abbiano prestato, alla data del 31 dicembre 2000, la propria opera nell'Amministrazione della difesa per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni con rapporto individuale e diretto come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali nonché al personale dipendente delle ditte e cooperative assuntrici di servizi generali o di manovalanza negli enti della Difesa, che abbia maturato i medesimi requisiti di anzianità.
        2. Il personale risultato idoneo è immesso nei ruoli del Ministero della difesa nell'arco di tre anni in ragione di un terzo degli idonei per ciascun anno solare con decorrenza giuridica al 1^ gennaio dell'anno di assunzione. Il personale è inquadrato nell'area A del personale del comparto Ministeri.


Art. 2.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede, con propri decreti, a modificare le piante organiche degli enti in cui presta servizio il personale di cui all'articolo 1, provvedendo a corrispondenti riduzioni di personale in altri enti della Difesa da razionalizzare, eventualmente inquadrato in soprannumero con il riassorbimento del personale che dovesse comunque risultare in eccedenza.

Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45 miliardi per il 2001, 90 miliardi per il 2002 e 135 miliardi per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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