XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 131
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministero della difesa bandisce concorsi per
soli titoli riservati a quanti abbiano prestato, alla data del
31 dicembre 2000, la propria opera nell'Amministrazione della
difesa per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni con
rapporto individuale e diretto come addetti alle lavorazioni o
ai servizi generali nonché al personale dipendente delle ditte
e cooperative assuntrici di servizi generali o di manovalanza
negli enti della Difesa, che abbia maturato i medesimi
requisiti di anzianità.
2. Il personale risultato idoneo è immesso nei ruoli del
Ministero della difesa nell'arco di tre anni in ragione di un
terzo degli idonei per ciascun anno solare con decorrenza
giuridica al 1^ gennaio dell'anno di assunzione. Il personale
è inquadrato nell'area A del personale del comparto
Ministeri.
Art. 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della difesa provvede, con propri
decreti, a modificare le piante organiche degli enti in cui
presta servizio il personale di cui all'articolo 1,
provvedendo a corrispondenti riduzioni di personale in altri
enti della Difesa da razionalizzare, eventualmente inquadrato
in soprannumero con il riassorbimento del personale che
dovesse comunque risultare in eccedenza.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 45 miliardi per il 2001, 90 miliardi
per il 2002 e 135 miliardi per il 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.