XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 126




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
alimentare, dei cosmetici e dei farmaci).

        1. In conformità agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci (ANSAF), con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) trasferimento all'ANSAF, con le relative risorse, delle funzioni del Ministero della sanità, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di cui alla lettera d);

                b) soppressione degli enti, degli istituti e degli uffici pubblici le cui attività e funzioni sono attribuite all'ANSAF;

                c) l'ANSAF è posta sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri; ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge; è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

                d) l'ANSAF ha funzione di organo di vigilanza, controllo e consulenza di carattere tecnico-scientifico in materia di:

                1) produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e di bevande;

                2) prevenzione delle tossinfezioni;
                3) profilassi nutrizionale;

                4) produzione e commercializzazione di farmaci veterinari e di mangimi veterinari;

                5) produzione e commercializzazione di prodotti destinati all'alimentazione zootecnica;

                6) controllo sugli impianti di macellazione;

                7) sezionamento e preparazione delle carni e controllo sui depositi frigoriferi, nonché sugli impianti di confezionamento e deposito di prodotti della pesca;

                8) prevenzione e repressione delle frodi alimentari;

                9) controllo su vaccini, farmaci e dispositivi medici, presìdi chimici e diagnostici, tecnologie sanitarie;

                10) attività di ricerca e sperimentazione;

                11) produzione ed immissione in commercio di medicinali per uso umano, di presìdi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;

                12) gestione del prontuario terapeutico;

                13) farmacovigilanza;

                14) produzione e commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope, di cosmetici e di presìdi sanitari;

                15) valutazione della rispondenza della produzione e della commercializzazione di organismi geneticamente modificati ai requisiti dettati dalle normative comunitarie in materia;

                16) valutazione della rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive comunitarie;

                17) pareri sulle procedure comunitarie di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci;
                18) pareri vincolanti sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche;

                19) controllo e verifica sulla salubrità dei cosmetici;

                20) formulazione alle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di proposte e pareri sulle materie di competenza;

                21) cooperazione con gli altri organismi nazionali operanti nel settore, in particolare con gli organismi degli altri Paesi europei e con l'istituenda agenzia europea;

                22) raccolta sistematica, anche tramite apposita banca dati, di tutti i dati relativi alla sicurezza alimentare;

                23) realizzazione di studi per il processo di semplificazione della normativa concernente le materie di cui alla presente lettera, finalizzati, in particolare, alla redazione di un testo unico, o di più testi unici, recanti le norme sulla sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci;

                e) per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ANSAF regola, sulla base di apposite convenzioni, i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con le altre pubbliche amministrazioni, con le università degli studi, con le istituzioni e con gli enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri;

                f) l'ANSAF ha compiti di indirizzo e di coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'articolo 3 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

                g) l'ANSAF stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie di cui all'articolo 3, al fine di assicurare, sull'intero territorio nazionale, il più efficace espletamento delle funzioni;
                h) l'ANSAF raccoglie in apposite banche dati di libero accesso alle pubbliche amministrazioni ed al pubblico tutti i dati utili nelle materie di sua competenza; le pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali, e le società per azioni operanti in regime di concessione, che comunque raccolgano dati nelle materie di cui alla lettera d), devono trasmetterli all'ANSAF;

                i) l'ANSAF promuove campagne informative per i consumatori e programmi divulgativi nelle scuole di ogni ordine e grado sull'educazione alimentare; promuove e coordina sedi di confronto tra associazioni imprenditoriali e di consumatori nelle materie di sua competenza;

                l) l'ANSAF è un organo collegiale presieduto da un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri; i suoi organi sono il consiglio di amministrazione, il direttore e il collegio dei revisori dei conti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, e scelti tra persone di cui siano note la competenza e la professionalità nei settori nei quali opera l'ANSAF;

                m) l'ANSAF ha sede nella città di Parma.


Art. 2.

(Organizzazione dell'Agenzia).

        1. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per le politiche comunitarie, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono emanate le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'ANSAF.
        2. Alla copertura dell'organico dell'ANSAF si provvede mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti, istituti e uffici, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, e mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 3.

(Agenzie regionali
e delle province autonome).

        1. Per le attività di interesse regionale di cui all'articolo 1 e per ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo, relative alla sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome, con proprie leggi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, rispettivamente, le agenzie regionali e provinciali per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle aziende sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 1. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali ed i relativi oneri destinati agli uffici le cui funzioni sono attribuite all'ANSAF.
        2. Alla copertura dell'organico delle agenzie regionali e provinciali si provvede anche mediante l'inquadramento di parte del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti, istituti ed uffici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, e mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        3. Per le spese di gestione e di funzionamento delle agenzie regionali e provinciali e per l'esercizio delle competenze ad esse attribuite dalla presente legge, oltre alle risorse finanziarie di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere lo stanziamento di un contributo annuale.
        4. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo nelle materie di cui all'articolo 1, le agenzie regionali e provinciali sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento ed articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma 1, provvedono, altresì, a stabilire le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'ANSAF, nonché le modalità di integrazione e di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle aziende sanitarie locali operanti nei medesimi settori.
        6. Le agenzie regionali e provinciali collaborano con l'ANSAF cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui alla lettera e) del comma 1 del citato articolo 1.


Art. 4.

(Copertura finanziaria)


        1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANSAF e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge, oltre alle risorse finanziarie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, è assegnato all'ANSAF un contributo dello Stato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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