XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 125




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Valorizzazione del territorio del Monte Fumaiolo e del
Monte Comero).

        1. Nell'ambito delle finalità di tutela e di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico nazionale e al fine di favorire lo sviluppo socio-economico, la Repubblica riconosce il preminente interesse del progetto di recupero e di valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero quale strumento in grado di perseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ivi residente mediante lo sviluppo sostenibile, il recupero ambientale, il restauro architettonico compatibile e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali a fini turistici.
        2. Il territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero, costituito dai territori dei comuni compresi nella Tabella A allegata alla presente legge, è riconosciuto dallo Stato come polo di sviluppo sostenibile.
        3. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla definizione di un apposito accordo di programma quadro, ai sensi della lettera c) del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante le opportune intese con gli enti locali e la regione interessati, per la determinazione di un programma esecutivo di interventi.
        4. Il programma di interventi di cui al comma 3 deve essere conforme alle esigenze locali nel quadro di un opportuno coordinamento con le esigenze di valorizzazione e di salvaguardia dei beni ambientali, storici e monumentali presenti nell'area considerata, ed è realizzato, in sede locale, dai comuni e dalla comunità montana, che ne assumono la responsabilità della gestione, anche in forma associata.


Art. 2.

(Tipologia degli interventi
sostenuti dallo Stato).

        1. Lo Stato tutela la specificità culturale, ambientale e sociale del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, mediante i seguenti interventi normativi, programmatici e progettuali:

            a) preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio ed alla formazione professionale;

            b) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio;

            c) acquisizione al patrimonio pubblico di Castel d'Alfero, da destinare a sede del Museo etnografico della tradizione contadina;

            d) sviluppo e valorizzazione commerciale degli allevamenti zootecnici tradizionali mediante il conferimento di un marchio di qualità, quale l'indicazione geografica protetta, per la razza romagnola dell'Alto Savio;

            e) valorizzazione e promozione della commercializzazione dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

            f) creazione di un'infrastruttura fissa per lo svolgimento della fiera del bestiame della Moia e di altre iniziative espositive per le produzioni tipiche del territorio;

            g) promozione e valorizzazione commerciale della pietra serena e dell'artigianato connesso;

            h) sostegno alla produzione locale di energie non inquinanti, quali l'utilizzo di energia idroelettrica da destinare ai piccoli invasi per la pescicoltura e alle attività turistiche, l'utilizzo delle sorgenti di acqua calda termale per il riscaldamento;

            i) promozione della ricerca e della innovazione tecnologica presso gli enti pubblici, le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni ed alle particolari esigenze dei comuni dell'area e con riguardo ai seguenti settori:

                1) servizi di telecomunicazione per e-commerce, telemedicina, telelavoro, teleformazione;

                2) servizi di trasporto;

            l) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di aree protette e di beni e attività culturali;

            m) risanamento dell'area delle sorgenti del fiume Tevere ed estensione del progetto Tevere alla sua area sorgiva;

            n) promozione e qualificazione dell'offerta turistica anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato e di altre attività produttive;

            o) svolgimento di corsi di formazione professionale legati all'accoglienza turistico-alberghiera;

            p) concessione di contributi finanziari alle attività silvo-pastorali;

            q) valorizzazione e ristrutturazione delle attrezzature per la pratica degli sport sciistici;

            r) valorizzazione degli impianti e delle strutture termali anche a fini turistici;

            s) difesa e miglioramento del patrimonio boschivo e delle formazioni forestali;

            t) realizzazione di opere per la difesa del suolo;

            u) realizzazione di corridoi ecologici di collegamento tra il Parco nazionale delle foreste casentinesi ed il parco regionale del Sasso di Simone e Simoncello;

            v) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria montana;

            z) realizzazione di azioni promozionali


Art. 3.

(Itinerari turistici locali).

        1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti fra i comuni di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, della qualificazione dell'offerta turistica e della regolamentazione della relativa domanda, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.
        2. I comuni di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere l'indizione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con la partecipazione della regione Emilia-Romagna, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti pubblici legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

            a) predisposizione di un memorandum di intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;

            b) definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione delle risorse storiche, turistiche, ambientali e silvo-pastorali;

            c) recupero della sentieristica e dell'antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico del territorio;

            d) ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

            e) elaborazione sistematica dei singoli progetti esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla lettera b).

        3. Ai fini della realizzazione degli itinerari turistici locali sono considerati prioritari i seguenti itinerari:

            a) il circuito delle sorgenti del Monte Fumaiolo e del Monte Comero, con interventi sulla viabilità ordinaria e creazione o miglioramento dei percorsi pedonali e ciclistici;

            b) la "strada delle castagne", segnalata e pubblicizzata con appositi cartelli, lungo la quale insistono valori naturali, culturali ed ambientali, castagneti, aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, punti di vendita per la degustazione. Attraverso tale percorso i luoghi di produzione della castagna possono essere conosciuti, valorizzati e vissuti in forma di offerta turistica, anche attraverso l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche;

            c) la via dei Castelli di Uguccione della Faggiola;

            d) la via dei Monasteri (Cella, Vallombrosa, Camaldoli e Verna);

            e) la via dei Romei, la Rotta dei cavalli.


Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, pari complessivamente a lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Tabella A
(v. articolo 1)


ELENCO DEI COMUNI DEL TERRITORIO DEL MONTE FUMAIOLO
(Provincia di Forlì)


                1. Casteldelci

                2. Bagno di Romagna

                3. Pieve Santo Stefano

                4. Sarsina

                5. Verghereto



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