XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 125
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Valorizzazione del territorio del Monte Fumaiolo e del
Monte Comero).
1. Nell'ambito delle finalità di tutela e di
valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico
nazionale e al fine di favorire lo sviluppo socio-economico,
la Repubblica riconosce il preminente interesse del progetto
di recupero e di valorizzazione del patrimonio artistico,
storico, culturale e ambientale del territorio del Monte
Fumaiolo e del Monte Comero quale strumento in grado di
perseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione ivi residente mediante lo sviluppo
sostenibile, il recupero ambientale, il restauro
architettonico compatibile e la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali a fini turistici.
2. Il territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero,
costituito dai territori dei comuni compresi nella Tabella A
allegata alla presente legge, è riconosciuto dallo Stato come
polo di sviluppo sostenibile.
3. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla definizione di un apposito accordo di
programma quadro, ai sensi della lettera c) del comma
203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
mediante le opportune intese con gli enti locali e la regione
interessati, per la determinazione di un programma esecutivo
di interventi.
4. Il programma di interventi di cui al comma 3 deve
essere conforme alle esigenze locali nel quadro di un
opportuno coordinamento con le esigenze di valorizzazione e di
salvaguardia dei beni ambientali, storici e monumentali
presenti nell'area considerata, ed è realizzato, in sede
locale, dai comuni e dalla comunità montana, che ne assumono
la responsabilità della gestione, anche in forma associata.
Art. 2.
(Tipologia degli interventi
sostenuti dallo Stato).
1. Lo Stato tutela la specificità culturale, ambientale e
sociale del territorio di cui all'articolo 1, comma 2,
mediante i seguenti interventi normativi, programmatici e
progettuali:
a) preservazione delle condizioni di base per un
insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento
alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di
presìdi sanitari, al diritto allo studio ed alla formazione
professionale;
b) concessione di agevolazioni per la
ristrutturazione del patrimonio edilizio;
c) acquisizione al patrimonio pubblico di Castel
d'Alfero, da destinare a sede del Museo etnografico della
tradizione contadina;
d) sviluppo e valorizzazione commerciale degli
allevamenti zootecnici tradizionali mediante il conferimento
di un marchio di qualità, quale l'indicazione geografica
protetta, per la razza romagnola dell'Alto Savio;
e) valorizzazione e promozione della
commercializzazione dei prodotti tipici e delle produzioni
agricole tradizionali;
f) creazione di un'infrastruttura fissa per lo
svolgimento della fiera del bestiame della Moia e di altre
iniziative espositive per le produzioni tipiche del
territorio;
g) promozione e valorizzazione commerciale della
pietra serena e dell'artigianato connesso;
h) sostegno alla produzione locale di energie non
inquinanti, quali l'utilizzo di energia idroelettrica da
destinare ai piccoli invasi per la pescicoltura e alle
attività turistiche, l'utilizzo delle sorgenti di acqua calda
termale per il riscaldamento;
i) promozione della ricerca e della innovazione
tecnologica presso gli enti pubblici, le imprese e gli altri
soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni ed
alle particolari esigenze dei comuni dell'area e con riguardo
ai seguenti settori:
1) servizi di telecomunicazione per e-commerce,
telemedicina, telelavoro, teleformazione;
2) servizi di trasporto;
l) tutela e valorizzazione ambientale e dei beni
culturali, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di aree protette e di beni e attività
culturali;
m) risanamento dell'area delle sorgenti del fiume
Tevere ed estensione del progetto Tevere alla sua area
sorgiva;
n) promozione e qualificazione dell'offerta
turistica anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura,
dell'artigianato e di altre attività produttive;
o) svolgimento di corsi di formazione
professionale legati all'accoglienza turistico-alberghiera;
p) concessione di contributi finanziari alle
attività silvo-pastorali;
q) valorizzazione e ristrutturazione delle
attrezzature per la pratica degli sport sciistici;
r) valorizzazione degli impianti e delle strutture
termali anche a fini turistici;
s) difesa e miglioramento del patrimonio boschivo
e delle formazioni forestali;
t) realizzazione di opere per la difesa del
suolo;
u) realizzazione di corridoi ecologici di
collegamento tra il Parco nazionale delle foreste casentinesi
ed il parco regionale del Sasso di Simone e Simoncello;
v) realizzazione di interventi di recupero e di
sviluppo della viabilità ordinaria montana;
z) realizzazione di azioni promozionali
Art. 3.
(Itinerari turistici locali).
1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali,
storiche e territoriali esistenti fra i comuni di cui alla
Tabella A allegata alla presente legge, della qualificazione
dell'offerta turistica e della regolamentazione della relativa
domanda, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione
di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari
turistici locali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia
dell'ambiente e di tutela della qualità della vita.
2. I comuni di cui al comma 1 del presente articolo,
possono promuovere l'indizione di una conferenza di servizi,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, con la partecipazione della regione
Emilia-Romagna, delle amministrazioni pubbliche e degli altri
soggetti pubblici legittimati ad intervenire nel procedimento
amministrativo, per l'acquisizione delle intese, assensi o
nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari
turistici di cui allo stesso comma 1, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
a) predisposizione di un memorandum di
intesa fra tutti i soggetti pubblici interessati;
b) definizione di un programma pluriennale per la
valorizzazione delle risorse storiche, turistiche, ambientali
e silvo-pastorali;
c) recupero della sentieristica e dell'antica
viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse
storico del territorio;
d) ricognizione delle risorse finanziarie
disponibili;
e) elaborazione sistematica dei singoli progetti
esecutivi nel quadro del programma pluriennale di cui alla
lettera b).
3. Ai fini della realizzazione degli itinerari turistici
locali sono considerati prioritari i seguenti itinerari:
a) il circuito delle sorgenti del Monte Fumaiolo e
del Monte Comero, con interventi sulla viabilità ordinaria e
creazione o miglioramento dei percorsi pedonali e
ciclistici;
b) la "strada delle castagne", segnalata e
pubblicizzata con appositi cartelli, lungo la quale insistono
valori naturali, culturali ed ambientali, castagneti, aziende
agricole singole o associate aperte al pubblico, punti di
vendita per la degustazione. Attraverso tale percorso i luoghi
di produzione della castagna possono essere conosciuti,
valorizzati e vissuti in forma di offerta turistica, anche
attraverso l'organizzazione di attività ricreative, culturali
e didattiche;
c) la via dei Castelli di Uguccione della
Faggiola;
d) la via dei Monasteri (Cella, Vallombrosa,
Camaldoli e Verna);
e) la via dei Romei, la Rotta dei cavalli.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di
cui alla presente legge, pari complessivamente a lire 10
miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
(v. articolo 1)
ELENCO DEI COMUNI DEL TERRITORIO DEL MONTE FUMAIOLO
(Provincia di Forlì)
1. Casteldelci
2. Bagno di Romagna
3. Pieve Santo Stefano
4. Sarsina
5. Verghereto