XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 120
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto).
1. In esecuzione ed applicazione dei princìpi e delle
norme vigenti, la conservazione del patrimonio naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento
e da ogni altra forma di degrado è di preminente interesse
della collettività nazionale.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e allo
scopo di incrementare e di migliorare la tutela dell'ambiente,
in rapporto di coordinamento organico con i servizi già
esistenti, possono istituire, ove non vi abbiano già
provveduto, un Servizio di vigilanza ecologica volontaria.
3. I cittadini possono partecipare al perseguimento
dell'interesse di cui ai commi 1 e 2 in forma solidaristica
attraverso organizzazioni di volontariato operanti per la
vigilanza sul patrimonio naturale e sull'ambiente.
4. La presente legge disciplina il Servizio ecologico
volontario, l'integrazione delle attività delle organizzazioni
di volontariato di cui al comma 3 nel quadro delle pubbliche
funzioni e stabilisce princìpi e norme fondamentali per la
cooperazione fra Stato, regioni ed enti locali in materia.
5. In attuazione del principio di cooperazione le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i
rispettivi ordinamenti ai princìpi ed alle disposizioni della
presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore
della medesima, e formulano direttive riguardanti la materia,
al fine di ottimizzare il Servizio ecologico volontario e di
uniformare il comportamento delle Guardie ecologiche
volontarie nell'intero territorio regionale.
Art. 2.
(Competenze istituzionali).
1. I compiti di indirizzo e di coordinamento dello Stato
sono esercitati nella materia disciplinata dalla presente
legge dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentiti gli altri Ministri eventualmente
interessati.
2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni, le
province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle
funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente attribuite o trasferite e sono delegate alle
regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle
quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni
amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
3. Le province, nell'esercizio delle funzioni
amministrative previste dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione ed
attuazione delle leggi regionali e delle deleghe ad esse
conferite dalle regioni, vigilano sull'attività dei
raggruppamenti provinciali di Guardie ecologiche volontarie,
nel rispetto della loro autonomia.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano l'integrazione delle funzioni e delle
attività delle Guardie ecologiche volontarie nelle funzioni e
nella attività di comuni, comunità montane, enti parco e Corpo
forestale dello Stato.
5. Le regioni e le province mettono a disposizione dei
raggruppamenti provinciali di cui al comma 3 locali, mezzi ed
attrezzature da destinare all'espletamento del servizio e tra
questi apposite frequenze radio, nonché idonei apparati di
radiocomunicazione che consentano il collegamento tra le
Guardie ecologiche volontarie e delle Guardie ecologiche
volontarie con altri servizi istituzionali addetti alla
vigilanza ecologica, sull'intero territorio provinciale.
Art. 3.
(Competenze delle
Guardie ecologiche volontarie).
1. Le Guardie ecologiche volontarie concorrono con le
istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente; accertano, nei limiti dell'incarico,
violazioni, comportanti l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, ad articoli di leggi ed a
regolamenti in materia di salvaguardia del patrimonio naturale
e dell'ambiente quali inquinamento idrico, smaltimento dei
rifiuti, tutela della flora, dei prodotti del bosco e del
sottobosco, protezione della fauna selvatica, esercizio della
caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e
paesistico, provvedimenti istitutivi di parchi e riserve
naturali, compresi gli strumenti di pianificazione e
attuazione; prescrizioni di polizia forestale e norme di
prevenzione degli incendi boschivi; controllo delle
escavazioni di materiali litoidi. In tali casi le Guardie
ecologiche volontarie provvedono alla stesura di un verbale di
accertata violazione, precisando, ove possibile, le generalità
del trasgressore.
2. Le Guardie ecologiche volontarie promuovono
l'informazione e l'educazione del pubblico sulla legislazione
vigente in materia di tutela ambientale e sui criteri, mezzi e
comportamenti atti a realizzarla; collaborano con le autorità
competenti per le operazioni di pronto intervento e di
soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere
ecologico nell'ambito delle competenze della Protezione
civile; possono supportare le autorità competenti nella
raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio
ambientale; concorrono alla diffusione della conoscenza
ecologica ed al rispetto dei valori ambientali attraverso
programmi di educazione ambientale finalizzati nel territorio
e nelle scuole.
3. Il Servizio ecologico volontario è organizzato dai
soggetti indicati dalle leggi regionali secondo le norme ed i
princìpi stabiliti dalla presente legge ed è svolto dalle
Guardie ecologiche volontarie. Il Servizio è disciplinato
dalle leggi vigenti ed è svolto secondo direttive emanate
dalle regioni.
Art. 4.
(Organizzazione dell'attività delle Guardie ecologiche
volontarie).
1. La provincia e gli enti e gli organismi pubblici
titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio
naturale e dell'ambiente provvedono, in accordo con il
raggruppamento provinciale delle Guardie ecologiche
volontarie, a:
a) redigere programmi per l'organizzazione del
servizio nei diversi ambiti territoriali di loro competenza,
indicando le strutture, le risorse disponibili, i tempi, i
modi ed i livelli minimi di svolgimento del servizio, nonché
le forme di verbalizzazione e di trasmissione di atti e
dati;
b) mettere a disposizione delle Guardie ecologiche
volontarie i mezzi e le attrezzature necessari per
l'espletamento del servizio e la realizzazione dei programmi
di cui alla lettera a);
c) promuovere ed organizzare, con il concorso del
raggruppamento provinciale delle Guardie ecologiche
volontarie, il reclutamento, la formazione, la selezione e
l'aggiornamento delle Guardie ecologiche volontarie;
d) stipulare apposite convenzioni per lo
svolgimento del servizio e per la definizione delle relative
responsabilità;
e) garantire la copertura assicurativa per i
rischi derivanti alle Guardie ecologiche volontarie ed ai
terzi nello svolgimento del servizio;
f) assicurare il trasferimento alle autorità
competenti dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate
nello svolgimento del servizio, nonché trasmettere
tempestivamente all'autorità competente i verbali di
accertamento sottoscritti dalle Guardie ecologiche volontarie
ai sensi dell'articolo 6, comma 9, lettera f),
garantendo altresì la tempestiva comunicazione degli esiti dei
citati procedimenti al raggruppamento provinciale.
Art. 5.
(Raggruppamenti provinciali di
Guardie ecologiche volontarie).
1. Le Guardie ecologiche volontarie si organizzano in
raggruppamento provinciale, dotato di proprio statuto e di
regolamento di servizio.
2. Il raggruppamento provinciale delle Guardie ecologiche
volontarie è disciplinato ed organizzato ai sensi delle
disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni, e delle leggi regionali di attuazione e svolge,
inoltre, la sua attività sulla base di convenzioni, in
conformità alle disposizioni dell'articolo 7 della citata
legge.
3. Il raggruppamento provinciale costituisce il tramite
unico mediante il quale le province e gli enti e gli organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del
patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti
con le Guardie ecologiche volontarie.
4. Il raggruppamento provinciale organizza il servizio
delle Guardie ecologiche volontarie tenendo conto delle
eventuali convenzioni con la provincia e con gli enti ed
organismi pubblici titolari di competenze in materia.
Art. 6.
(Guardia ecologica volontaria).
1. La Guardia ecologica volontaria è incaricata di
svolgere il servizio previsto all'articolo 3, comma 1,
nell'ambito dei raggruppamenti provinciali.
2. Il servizio di cui al comma 1 è prestato in forma
personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese e non dà
luogo in alcun caso alla costituzione di rapporto di
lavoro.
3. La Guardia ecologica volontaria deve possedere i
requisiti tecnici e morali che la
rendono idonea al servizio, ed in
particolare:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non avere subìto condanna a pena detentiva per
delitto non colposo e non essere stata sottoposta a misure di
prevenzione;
c) non avere subìto condanna per qualsiasi tipo di
violazione della normativa in materia di salvaguardia
ambientale e naturalistica;
d) non avere subìto gravi sanzioni amministrative
a seguito di violazioni di leggi in materia ambientale.
4. Il volontario che intende diventare Guardia ecologica
volontaria deve:
a) aderire al raggruppamento provinciale delle
Guardie ecologiche volontarie come aspirante;
b) frequentare il corso di formazione teorica;
c) effettuare il periodo di addestramento
pratico;
d) superare l'esame finale teorico-pratico ed
ottenere il brevetto di idoneità.
5. I corsi di formazione possono essere organizzati dalla
regione, dalle province e dal raggruppamento provinciale delle
Guardie ecologiche volontarie.
6. Le regioni, conformemente ad appositi atti di indirizzo
e di coordinamento dello Stato, direttamente con delega alle
province, nominano la commissione esaminatrice, stabiliscono
la durata e il contenuto del corso e del periodo di
addestramento nonché le modalità di svolgimento dell'esame
finale.
7. Al termine dei corsi di formazione, in caso di
risultato positivo dell'esame finale, il candidato assume la
qualifica di Guardia ecologica volontaria tramite incarico
nominativo, conferitogli dal presidente della giunta
regionale, o, per delega, del presidente della provincia, nel
quale devono essere indicati:
a) i compiti oggetto dell'incarico;
b) le leggi e le altre norme di cui ha il potere
di accertare la violazione;
c) l'ambito territoriale di svolgimento del
servizio;
d) il raggruppamento provinciale delle Guardie
ecologiche volontarie di appartenenza.
8. La nomina della Guardia ecologica volontaria deve
essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede
il raggruppamento provinciale di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
9. La Guardia ecologica volontaria:
a) deve prestare giuramento ai sensi dell'articolo
250 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni;
b) è pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue
funzioni ai sensi dell'articolo 357 del codice penale e
titolare dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
c) può assumere informazioni, procedere ad
ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica;
d) può procedere al sequestro cautelare delle cose
che possono formare oggetto di confisca amministrativa;
e) deve essere munita di apposita tessera di
identificazione, di un segno visibile di riconoscimento e non
deve essere armata;
f) è tenuta a redigere il verbale di accertamento
per ogni violazione delle leggi e delle altre norme indicate
nell'atto di nomina ed a trasmetterlo immediatamente nelle
forme stabilite in applicazione dell'articolo 4, comma 1,
lettera f); l'accertamento è svolto dalla Guardia
ecologica volontaria nel rispetto dell'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689;
g) deve frequentare i corsi di aggiornamento e
sottoporsi a prove di idoneità secondo i programmi periodici
stabiliti dalla regione.
10. E' istituito, presso le regioni, l'albo generale delle
Guardie ecologiche volontarie abilitate.
11. L'incarico di Guardia ecologica volontaria può essere
sospeso per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento
del raggruppamento provinciale di appartenenza, in caso di
accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti
assegnati. Il provvedimento di sospensione deve essere
immediatamente comunicato alla provincia ed agli enti od
organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela
del patrimonio naturale e dell'ambiente con cui il
raggruppamento intrattiene rapporti di collaborazione.
12. L'incarico di Guardia ecologica volontaria è revocato
dalla provincia sentito il raggruppamento provinciale di
appartenenza solo nei seguenti casi:
a) irregolarità particolarmente gravi ovvero
reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
b) accertata permanente inattività;
c) perdita dei requisiti tecnici o morali di
idoneità al servizio.
13. Il provvedimento di revoca è notificato dalla
provincia alla regione per la cancellazione del nominativo
dall'albo regionale delle Guardie ecologiche volontarie
abilitate ed alla prefettura per il ritiro del decreto
prefettizio di guardia giurata.