XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 113
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è
sostituito dai seguenti:
"Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
La presidenza delle Commissioni parlamentari di controllo
delle leggi di spesa, delle Commissioni di vigilanza e di
inchiesta e delle Commissioni speciali è assegnata ad
esponenti dei gruppi parlamentari di minoranza".
Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni separate da un intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza di due terzi dei
componenti di ciascuna Camera".
2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
"Il referendum è richiesto e indetto per ciascuna
delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di
disposizioni tra loro collegate per identità di materia".