XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 113




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 64 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

            "Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
        La presidenza delle Commissioni parlamentari di controllo delle leggi di spesa, delle Commissioni di vigilanza e di inchiesta e delle Commissioni speciali è assegnata ad esponenti dei gruppi parlamentari di minoranza".


Art. 2.

        1. Il primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            "Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera".

        2. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Il referendum è richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per identità di materia".



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