XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 99
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n.
89, è sostituito dal seguente:
"1. Alla documentazione richiesta per ottenere la
licenza di porto d'armi per uso difesa personale deve essere
allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica.
Tale certificato deve essere presentato anche al momento della
rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi di cui
all'articolo 68 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 marzo 1989, n. 87, è
inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Al momento del rilascio
della licenza di porto d'armi per uso difesa personale e ogni
cinque anni dallo stesso rilascio, l'accertamento dei
requisiti psichici di cui al n. 5) dell'articolo 2 del decreto
del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è
effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda
unità sanitaria locale competente, composto da tre medici,
pubblici dipendenti.
2. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio
decreto, la composizione del collegio e le modalità per lo
svolgimento dell'accertamento di cui al comma 1".