XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 99




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, è sostituito dal seguente:

            "1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso difesa personale deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi di cui all'articolo 68 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".


Art. 2.

          1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 marzo 1989, n. 87, è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis. - 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso difesa personale e ogni cinque anni dallo stesso rilascio, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al n. 5) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti.
            2. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, la composizione del collegio e le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al comma 1".



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