XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 97




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
IMPRESE TURISTICHE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 4 della legge
18 ottobre 2001, n. 383).

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 4, per le imprese turistiche che hanno conseguito nell'anno 2000 un ammontare di ricavi non superiore a quello massimo per l'applicazione degli studi di settore, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tale caso non si tiene conto della spesa eccedente lire 5 miliardi o equivalenti euro".


Art. 2.

(Norme in materia di conferimento di beni immobili alle
imprese turistiche e proroga di termini).

        1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1^ gennaio 2002, nell'inventario redatto ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.
        2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, del 1986, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico, se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.
        3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
        4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.
        5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2002. Se l'importo da pagare supera lire 5 milioni, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2002 e al 31 luglio 2003 con il contestuale versamento degli interessi nella misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
        6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2001 ha concesso in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2002 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
        7. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1^ gennaio 2001.


Art. 3.

(Agevolazioni per il conferimento di beni immobili alle
imprese turistiche).

        1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies): 4 per cento".

                b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente:

        "II-sexies) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda".

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2002.
        3. Nella nota all'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole: "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e undicesimo periodo".
        4. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente:

        "41-quinquies). Cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa".

        5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2003.


Art. 4.

(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
e delle aziende adibiti ad uso ricettivo).

        1. I contratti di locazione di immobili e di aziende adibiti ad uso ricettivo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di detti contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
        2. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a sette anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di cinque anni, fatti salvi i casi in cui il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo comma 6. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno diciotto mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro due mesi dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
        3. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni turistiche.
        4. Per favorire la diffusione dei contratti di cui al comma 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione o rinnovano il contratto di immobili ad uso turistico alle condizioni di cui al medesimo comma 2. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.
        5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per cinque anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo comma 6. Alla scadenza del periodo di proroga quinquennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno diciotto mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
        6. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno diciotto mesi, per i seguenti motivi:

                a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

                b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore stesso abbia la piena disponibilità;

                c) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

                d) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

                e) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non utilizzi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
                f) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi; in tale caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

        7. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 6, lettere c) e d), il possesso della concessione o dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori ivi indicati è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli indicati al comma 6, sul quale la disdetta è fondata.
        8. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'immobile a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a sessanta mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
        9. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
        10. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'immobile e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 8.
        11. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di ventiquattro mesi.
        12. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 e nel rispetto della disciplina dettata dal comma 6, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
        13. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 12, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.


Art. 5.

(Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773).

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è aggiunto il seguente:

        "3-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 6 milioni".


Art. 6.

(Disposizioni in favore delle aziende
turistiche a carattere stagionale).

        1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
        2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.
        3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, ed il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del comma 8.
        4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.
        6. I benefìci di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.
        7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.
        8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefìci di cui al presente articolo per un triennio.
        9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.
        10. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.
        11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

                a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

                b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

        12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        13. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali incrementi delle entrate relative all'IRPEF, derivanti, nel triennio 2001-2003, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, possono, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 12.
        14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

(Modalità di godimento del giorno
di riposo).

        1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, dopo le parole: "commessi viaggiatori" sono inserite le seguenti: ", ai lavoratori del settore del turismo".


Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE


Art. 8.

(Credito di imposta).

        1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2001 e il 31 dicembre 2002 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

Art. 9.

(Applicazione della legge 27 dicembre
1997, n. 449).

        1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2002.
        2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2002. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.


Art. 10.

(Norme in materia di detrazione dell'IVA relativa a
prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di
convegni, congressi ed eventi similari).

        1. Per gli anni 2002 e 2003, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

                a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

                b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
                c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25,83 milioni di euro per l'anno 2002 e in 15,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 11.

(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese
turistiche).

        1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

        "120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
        120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;".

        2. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".


Capo III

ADEGUAMENTO DI CANONI E TARIFFE PER LE IMPRESE TURISTICHE


Art. 12.

(Norme in materia di adeguamento delle tariffe del gas
metano).

      1. Alle imprese turistico-ricettive, come definite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, si applica, per l'erogazione di gas metano, la tariffa T4 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996, relativa allo scaglione oltre 100.000 metri cubi/anno, come prevista per le imprese artigianali ed industriali.


Art. 13.

(Canoni radiotelevisivi).

        1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

        "Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).- 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

                a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.165;
                b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.550;

                c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenza turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775;

                d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenza turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 310;

                e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1.550; con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775;

                f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155.

            2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
            3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale degli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
            4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa".


Art. 14.

(Disposizioni in materia
di demanio marittimo).

        1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2001.
        2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31 dicembre 2001, sono definitivi.


Art. 15.

(Copertura finanziaria).

        1. Gli istituti di credito e le assicurazioni sono esclusi alla detassazione del reddito di impresa reinvestito di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Le risorse provenienti da tale esclusione sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 8 e 9 della presente legge.
        2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.
        3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una quota di utili derivanti dalla nuova estrazione del lotto, di cui al comma 1, non superiore a 155 milioni di euro, per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge dall'attuazione degli articoli 10, 11, 13 e 14.



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