XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 97
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
IMPRESE TURISTICHE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge
18 ottobre 2001, n. 383).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, è aggiunto il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 4, per
le imprese turistiche che hanno conseguito nell'anno 2000 un
ammontare di ricavi non superiore a quello massimo per
l'applicazione degli studi di settore, l'investimento
immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile
detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda
detenuta in affitto. In tale caso non si tiene conto della
spesa eccedente lire 5 miliardi o equivalenti euro".
Art. 2.
(Norme in materia di conferimento di beni immobili alle
imprese turistiche e proroga di termini).
1. L'imprenditore individuale che alla data del 30
settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per
l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le
attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, può procedere alla loro
iscrizione, con effetto dal 1^ gennaio 2002, nell'inventario
redatto ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile, ovvero,
per i soggetti indicati nell'articolo 79 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, nel registro dei beni ammortizzabili.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 77,
comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, del 1986, è riconosciuto, ai fini
fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico, se viene
pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella
misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale
di tali beni ed il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai
sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.
3. L'imprenditore individuale che alla data del 30
settembre 2001 utilizza beni immobili strumentali per
l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le
attività relative all'impresa, può procedere alla loro
rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 se viene
pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche
con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni
immobili.
5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere
corrisposta entro il 31 luglio 2002. Se l'importo da pagare
supera lire 5 milioni, l'eccedenza può essere versata in due
rate uguali con scadenza al 30 novembre 2002 e al 31 luglio
2003 con il contestuale versamento degli interessi nella
misura prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai
sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. In caso di tardivo versamento trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. L'imprenditore individuale che alla data del 30
settembre 2001 ha concesso in affitto l'unica azienda può
avvalersi delle disposizioni del presente articolo a
condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica
entro il 30 novembre 2002 e che corrisponda, entro la medesima
data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
7. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti
dei soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma
anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data del 1^ gennaio 2001.
Art. 3.
(Agevolazioni per il conferimento di beni immobili alle
imprese turistiche).
1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se
il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere
utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle
aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla
nota II-sexies): 4 per cento".
b) nelle note, è aggiunta, in fine, la
seguente:
"II-sexies) L'agevolazione opera qualunque sia la
natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a
condizione che il trasferimento sia effettuato a favore
dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale
per la propria azienda".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio
2002.
3. Nella nota all'articolo 1 della tariffa allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecarie e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, le parole: "quarto e quinto periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e undicesimo
periodo".
4. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
numero 41-quater) è aggiunto il seguente:
"41-quinquies). Cessioni di beni immobili destinati
ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività
propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in
esercizio d'impresa".
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai
trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2003.
Art. 4.
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
e delle aziende adibiti ad uso ricettivo).
1. I contratti di locazione di immobili e di aziende
adibiti ad uso ricettivo, di seguito denominati "contratti di
locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del
comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per la stipula di detti contratti di locazione
è richiesta la forma scritta.
2. Le parti possono stipulare contratti di locazione di
durata non inferiore a sette anni, decorsi i quali i contratti
sono rinnovati per un periodo di cinque anni, fatti salvi i
casi in cui il locatore, nel rispetto della disciplina in
materia di vincolo di destinazione d'uso, intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le
modalità di cui al medesimo comma 6. Alla seconda scadenza del
contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia
al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
diciotto mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro due mesi dalla
data di ricezione della raccomandata di cui al secondo
periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In
mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
3. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 2, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni
turistiche.
4. Per favorire la diffusione dei contratti di cui al
comma 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione o rinnovano il contratto di immobili ad
uso turistico alle condizioni di cui al medesimo comma 2. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite
minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote,
dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse
sono assunte.
5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato
di diritto per cinque anni fatta salva la facoltà di disdetta
da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi
o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al
medesimo comma 6. Alla scadenza del periodo di proroga
quinquennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia
al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
diciotto mesi prima della scadenza. In mancanza della
comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
6. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 2, il locatore, nel rispetto della disciplina in
materia di vincolo di destinazione d'uso, può avvalersi della
facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone
comunicazione al conduttore con preavviso di almeno diciotto
mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile
ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti
entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società
o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di
culto, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle
attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al
conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore stesso
abbia la piena disponibilità;
c) quando l'immobile sia compreso in un edificio
gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del
quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del
conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
d) quando l'immobile si trovi in uno stabile del
quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si
intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione
per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile
stesso;
e) quando, senza che si sia verificata alcuna
legittima successione nel contratto, il conduttore non
utilizzi continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo;
f) quando il locatore intenda vendere l'immobile a
terzi; in tale caso al conduttore è riconosciuto il diritto di
prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
7. Nei casi di disdetta del contratto da parte del
locatore per i motivi di cui al comma 6, lettere c) e
d), il possesso della concessione o dell'autorizzazione
edilizia per l'esecuzione dei lavori ivi indicati è condizione
di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di
validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono
dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio
dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge
27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i
lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella
comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di
nullità, il motivo, fra quelli indicati al comma 6, sul quale
la disdetta è fondata.
8. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'immobile a seguito di illegittimo esercizio della facoltà
di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso
è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da
determinare in misura non inferiore a sessanta mensilità
dell'ultimo canone di locazione percepito.
9. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica
l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
10. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche
con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'immobile e
non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui
ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha
esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo,
il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di
locazione alle medesime condizioni di cui al contratto
disdetto o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma
8.
11. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando
comunicazione al locatore con preavviso di ventiquattro
mesi.
12. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai
contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 e nel
rispetto della disciplina dettata dal comma 6, è ulteriormente
ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base
imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di
registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
13. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al
comma 12, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi di registrazione del contratto di locazione nonché
quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.
Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, come sostituito dall'articolo 8 della legge 29
marzo 2001, n. 135, è aggiunto il seguente:
"3-bis. La violazione delle disposizioni del
presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire 6
milioni".
Art. 6.
(Disposizioni in favore delle aziende
turistiche a carattere stagionale).
1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il
graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche
a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti
nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto
di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con
il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962,
n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di
lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro
mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività
lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico
dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere
stagionale.
2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è
applicabile anche in favore delle aziende che anticipino
l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno
precedente e per tutto il periodo di paga sino alla
coincidenza con la medesima data.
3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e
2, ed il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a
riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi del
comma 8.
4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è
applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo
assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico
del lavoratore la quota di contribuzione a favore
dell'INPS.
6. I benefìci di cui al comma 1 competono esclusivamente
per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a
quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un
periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta
giorni, anche non consecutivi.
7. Le aziende interessate all'applicazione
dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far
pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti,
entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui
nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale,
una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare
in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni,
corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la
proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione
anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun
lavoratore.
8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei
benefìci di cui al presente articolo per un triennio.
9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso
in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo
stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la
data di apertura, essa può optare, con comunicazione da
inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per
il carattere annuale della propria attività; in tale caso
l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione
contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento
dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di
mantenere il carattere stagionale della propria attività; in
tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata
agevolazione contributiva.
10. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica trasferisce annualmente all'INPS una
somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla
concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente
articolo.
11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato
tenendo conto:
a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in
termini di minore esborso relativo alle indennità di
disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di
lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni
contributive di cui al comma 1;
b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto
stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro
stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.
12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si
provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
13. Con provvedimento legislativo di variazione di
bilancio, gli eventuali incrementi delle entrate relative
all'IRPEF, derivanti, nel triennio 2001-2003, dalla proroga
dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, possono, in deroga
alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a
reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 12.
14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Modalità di godimento del giorno
di riposo).
1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio
1934, n. 370, dopo le parole: "commessi viaggiatori" sono
inserite le seguenti: ", ai lavoratori del settore del
turismo".
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Art. 8.
(Credito di imposta).
1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di
incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai
datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo
compreso tra il 1^ ottobre 2001 e il 31 dicembre 2002
rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a
tempo determinato.
Art. 9.
(Applicazione della legge 27 dicembre
1997, n. 449).
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese
turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso al 1^ gennaio 2002.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i
soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma,
opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in
corso al 1^ gennaio 2002. In questo caso la deducibilità delle
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti
nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi
successivi.
Art. 10.
(Norme in materia di detrazione dell'IVA relativa a
prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di
convegni, congressi ed eventi similari).
1. Per gli anni 2002 e 2003, in deroga alle disposizioni
contenute nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in
detrazione l'IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti
l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con
esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a
mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle
somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in
occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi
similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al
transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della
strada).
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
quantificato in 25,83 milioni di euro per l'anno 2002 e in
15,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese
turistiche).
1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e
successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i
seguenti:
"120-bis) case ed appartamenti per vacanze come
definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini
turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari
dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle
autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e
bevande e ogni altra attività non connessa con quella
autorizzata;".
2. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti
vocali e strumentali," sono inserite le seguenti: "ed altre
esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo,
anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali
da ballo".
Capo III
ADEGUAMENTO DI CANONI E TARIFFE PER LE IMPRESE TURISTICHE
Art. 12.
(Norme in materia di adeguamento delle tariffe del gas
metano).
1. Alle imprese turistico-ricettive, come definite dal
decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo
2001, n. 135, si applica, per l'erogazione di gas metano, la
tariffa T4 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 23 dicembre 1996, relativa allo scaglione oltre
100.000 metri cubi/anno, come prevista per le imprese
artigianali ed industriali.
Art. 13.
(Canoni radiotelevisivi).
1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente:
"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di
abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).- 1.
A decorrere dal 1^ gennaio 2002, per i soggetti sottoindicati
gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni
supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.165;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque;
residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso:
euro 1.550;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un
numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con
4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore dieci;
residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di
appartamenti inferiore a venticinque; residenza
turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di
appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici
di lusso; sportelli bancari: euro 775;
d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di
televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1
stella; residenza turistico-alberghiere con 3 stelle con un
numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze
turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi
pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro
310;
e) campeggi e villaggi turistici con ricettività
superiore a 1.500 ospiti: euro 1.550; con ricettività fino a
1.500 ospiti: euro 775;
f) tutte le categorie di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) con un numero di televisori non
superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti
politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe;
negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti
scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2
dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28
dicembre 1989, n. 421: euro 155.
2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici
non è dovuto alcun canone.
3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi
ad apertura stagionale degli importi annuali di cui al comma 1
sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di
effettiva apertura.
4. Gli importi di cui al comma 1 saranno
percentualmente commisurati alla annuale determinazione del
canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione
italiana Spa".
Art. 14.
(Disposizioni in materia
di demanio marittimo).
1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo
e di zone del mare territoriale, determinati ai sensi
dell'articolo 03, comma 1, applicabile alle sole utilizzazioni
per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle
strutture dedicate alla nautica da diporto, e dell'articolo 1
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si
applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31
dicembre 2001.
2. I canoni comunque versati relativi a concessioni di
beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale,
per qualunque uso rilasciate, aventi validità fino al 31
dicembre 2001, sono definitivi.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. Gli istituti di credito e le assicurazioni sono esclusi
alla detassazione del reddito di impresa reinvestito di cui
all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Le risorse
provenienti da tale esclusione sono destinate alla copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 8 e 9
della presente legge.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni settimanali
del lotto.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli
utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è
riservata in favore del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una quota di utili derivanti
dalla nuova estrazione del lotto, di cui al comma 1, non
superiore a 155 milioni di euro, per la copertura degli oneri
derivanti dalla presente legge dall'attuazione degli articoli
10, 11, 13 e 14.