XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 79
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nell'ambito delle finalitā di tutela e valorizzazione
del patrimonio artistico nazionale e dello sviluppo
socio-economico, lo Stato riconosce il preminente interesse
nazionale del progetto di recupero e valorizzazione del
patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale dei
territori matildico-canossani posti nelle regioni Lazio,
Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, quale strumento
in grado di perseguire gli obiettivi di miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle aree
interessate attraverso il recupero ambientale, il restauro
architettonico, la valorizzazione a fini turistici e
l'organizzazione di una moderna rete museale.
Art. 2.
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 si realizzano
attraverso:
a) la definizione di programmi di intervento
regionali;
b) la realizzazione di campagne di censimento,
analisi e studio del patrimonio artistico finalizzate
all'individuazione degli interventi prioritari e
all'attivazione di banche dati multimediali da collocare nelle
istituzioni culturali pubbliche o private, se
convenzionate;
c) il restauro di edifici di proprietā di enti
locali, di comunitā montane o di privati, con conseguente
destinazione connessa alle attivitā museali, espositive e
didattiche;
d) la divulgazione delle informazioni raccolte
tramite pubblicazioni a mezzo stampa e attraverso le
tecnologie multimediali, con relativa commercializzazione su
scala nazionale ed internazionale.
Art. 3.
1. Per le opere di recupero e valorizzazione del
patrimonio artistico le regioni Lazio, Toscana,
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa con le province
interessate e in accordo con le competenti soprintendenze,
deliberano, ciascuna per il territorio di propria competenza,
le proposte di intervento.
2. Le proposte di intervento di cui al comma 1 contengono
programmi in cui sono evidenziati le aree, gli edifici, i beni
su cui si intende intervenire con piani di recupero,
conservazione e valorizzazione mediante progetti sia pubblici
che privati.
3. Per ciascuna regione si provvede all'individuazione e
al censimento delle testimonianze storico-artistiche,
culturali, architettoniche, archeologiche, naturalistiche ed
ambientali dell'area matildico-canossana con specifica
schedatura scientifica.
4. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, con
proprio decreto, approva il piano triennale di salvaguardia
dell'area matildico-canossana sulla base delle proposte di
intervento presentate dalle regioni.
5. Il piano triennale di cui al comma 4 č aggiornato
annualmente con le medesime procedure previste dal presente
articolo.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivitā culturali.