XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 79




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nell'ambito delle finalitā di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale e dello sviluppo socio-economico, lo Stato riconosce il preminente interesse nazionale del progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale dei territori matildico-canossani posti nelle regioni Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, quale strumento in grado di perseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle aree interessate attraverso il recupero ambientale, il restauro architettonico, la valorizzazione a fini turistici e l'organizzazione di una moderna rete museale.


Art. 2.

        1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 si realizzano attraverso:

            a) la definizione di programmi di intervento regionali;

            b) la realizzazione di campagne di censimento, analisi e studio del patrimonio artistico finalizzate all'individuazione degli interventi prioritari e all'attivazione di banche dati multimediali da collocare nelle istituzioni culturali pubbliche o private, se convenzionate;

            c) il restauro di edifici di proprietā di enti locali, di comunitā montane o di privati, con conseguente destinazione connessa alle attivitā museali, espositive e didattiche;

            d) la divulgazione delle informazioni raccolte tramite pubblicazioni a mezzo stampa e attraverso le tecnologie multimediali, con relativa commercializzazione su scala nazionale ed internazionale.

Art. 3.

        1. Per le opere di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico le regioni Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, d'intesa con le province interessate e in accordo con le competenti soprintendenze, deliberano, ciascuna per il territorio di propria competenza, le proposte di intervento.
        2. Le proposte di intervento di cui al comma 1 contengono programmi in cui sono evidenziati le aree, gli edifici, i beni su cui si intende intervenire con piani di recupero, conservazione e valorizzazione mediante progetti sia pubblici che privati.
        3. Per ciascuna regione si provvede all'individuazione e al censimento delle testimonianze storico-artistiche, culturali, architettoniche, archeologiche, naturalistiche ed ambientali dell'area matildico-canossana con specifica schedatura scientifica.
        4. Il Ministro per i beni e le attivitā culturali, con proprio decreto, approva il piano triennale di salvaguardia dell'area matildico-canossana sulla base delle proposte di intervento presentate dalle regioni.
        5. Il piano triennale di cui al comma 4 č aggiornato annualmente con le medesime procedure previste dal presente articolo.


Art. 4.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.



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