XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 78
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo diretto a definire un programma triennale
sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale,
intesa come promozione della cultura digitale, rivolto alle
aree depresse del Paese, di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) diffondere la conoscenza delle tecnologie
telematiche e multimediali e dei loro linguaggi;
b) coinvolgere, tenendo conto delle realtà e delle
esigenze locali e di una scala di priorità da stabilire caso
per caso, un'utenza diversificata quale quella rappresentata
dagli alunni della scuola secondaria di primo grado e di
secondo grado, dagli studenti universitari, dai disoccupati,
dai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, dagli
utenti dei corsi nell'ambito delle 150 ore di studio-lavoro
nonché dai cittadini interessati;
c) finalizzare, a seconda delle scelte locali,
tale alfabetizzazione telematica e multimediale alla
formazione di base, specialistica e alla formazione e
riqualificazione professionale, anche come supporto per
progetti di lavori socialmente utili, per iniziative di
imprenditoria giovanile o per progetti di reti civiche;
d) costituire in via sperimentale cinquanta
laboratori telematici e multimediali locali diretti da
consorzi ai quali, oltre al Ministero della pubblica
istruzione, possono partecipare le università, le regioni, le
commissioni regionali per l'impiego, gli enti locali, le
associazioni professionali e sindacali e le società pubbliche
e private;
e) destinare un finanziamento triennale, da parte
del Ministero della pubblica istruzione, ai laboratori locali,
i quali possono acquisire altri finanziamenti provenienti
dagli enti, società o associazioni partecipanti ai consorzi e
da terzi;
f) prevedere la possibilità di utilizzo delle
strutture edilizie scolastiche esistenti, in particolare nelle
ore pomeridiane;
g) prevedere che ogni consorzio deve predisporre
entro una scadenza prefissata, pena l'annullamento del
progetto di laboratorio locale, un programma triennale che
tenga conto delle realtà ed esigenze locali e indichi l'ente,
pubblico o privato, la società o la cooperativa incaricata
della gestione del laboratorio stesso;
h) prevedere che, una volta approvati dal Ministro
della pubblica istruzione i programmi di cui alla lettera
g), i consorzi ricevano il finanziamento loro destinato
e risultante dalla ripartizione tra i diversi consorzi da
parte del Ministero stesso del finanziamento di cui
all'articolo 2;
i) prevedere controlli periodici e una relazione
annuale sullo stato di realizzazione dei progetti da parte del
provveditorato agli studi territorialmente competente per ogni
singolo laboratorio;
l) prevedere una relazione annuale da parte del
Ministro della pubblica istruzione al Parlamento
sull'attuazione del programma e dei singoli progetti.
2. Il Governo, non oltre il trentesimo giorno antecedente
il termine di cui al comma 1, trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto
legislativo al fine dell'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti, da rendere entro quindici
giorni dalla data di assegnazione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 50.000 milioni annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e ad
istituire ai fini della presente legge, nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, un
apposito capitolo denominato "Somma da ripartire tra i
provveditorati agli studi delle aree depresse per la
costituzione sperimentale di laboratori telematici e
multimediali".