XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 78




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo diretto a definire un programma triennale sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale, intesa come promozione della cultura digitale, rivolto alle aree depresse del Paese, di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) diffondere la conoscenza delle tecnologie telematiche e multimediali e dei loro linguaggi;

                b) coinvolgere, tenendo conto delle realtà e delle esigenze locali e di una scala di priorità da stabilire caso per caso, un'utenza diversificata quale quella rappresentata dagli alunni della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, dagli studenti universitari, dai disoccupati, dai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, dagli utenti dei corsi nell'ambito delle 150 ore di studio-lavoro nonché dai cittadini interessati;

                c) finalizzare, a seconda delle scelte locali, tale alfabetizzazione telematica e multimediale alla formazione di base, specialistica e alla formazione e riqualificazione professionale, anche come supporto per progetti di lavori socialmente utili, per iniziative di imprenditoria giovanile o per progetti di reti civiche;

                d) costituire in via sperimentale cinquanta laboratori telematici e multimediali locali diretti da consorzi ai quali, oltre al Ministero della pubblica istruzione, possono partecipare le università, le regioni, le commissioni regionali per l'impiego, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali e le società pubbliche e private;

                e) destinare un finanziamento triennale, da parte del Ministero della pubblica istruzione, ai laboratori locali, i quali possono acquisire altri finanziamenti provenienti dagli enti, società o associazioni partecipanti ai consorzi e da terzi;

                f) prevedere la possibilità di utilizzo delle strutture edilizie scolastiche esistenti, in particolare nelle ore pomeridiane;

                g) prevedere che ogni consorzio deve predisporre entro una scadenza prefissata, pena l'annullamento del progetto di laboratorio locale, un programma triennale che tenga conto delle realtà ed esigenze locali e indichi l'ente, pubblico o privato, la società o la cooperativa incaricata della gestione del laboratorio stesso;

                h) prevedere che, una volta approvati dal Ministro della pubblica istruzione i programmi di cui alla lettera g), i consorzi ricevano il finanziamento loro destinato e risultante dalla ripartizione tra i diversi consorzi da parte del Ministero stesso del finanziamento di cui all'articolo 2;

                i) prevedere controlli periodici e una relazione annuale sullo stato di realizzazione dei progetti da parte del provveditorato agli studi territorialmente competente per ogni singolo laboratorio;

                l) prevedere una relazione annuale da parte del Ministro della pubblica istruzione al Parlamento sull'attuazione del programma e dei singoli progetti.

        2. Il Governo, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 1, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema del decreto legislativo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro quindici giorni dalla data di assegnazione.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e ad istituire ai fini della presente legge, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un apposito capitolo denominato "Somma da ripartire tra i provveditorati agli studi delle aree depresse per la costituzione sperimentale di laboratori telematici e multimediali".



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