XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 68
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"La provincia autonoma di Bolzano e la regione autonoma
Valle d'Aosta formano rispettivamente una circoscrizione
elettorale".
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come
da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Alla provincia autonoma di Bolzano ed alla regione
autonoma Valle d'Aosta è assegnato rispettivamente un
rappresentante".
Art. 3.
1. Al nono comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio
1979, n. 18, le parole: "di lingua francese della Valle
d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e" sono
soppresse.
Art. 4.
1. Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 24
gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il seggio della circoscrizione della provincia autonoma di
Bolzano e rispettivamente della regione autonoma Valle d'Aosta
è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale".
Art. 5.
1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A
di cui all'allegato alla presente legge.
Allegato
(v. art. 5)
"Tabella A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
CIRCOSCRIZIONI CAPOLUOGO
DELLA CIRCOSCRIZIONE
I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Milano
Liguria, Lombardia)
II - Italia nord-orientale (Veneto, Venezia
provincia autonoma di Trento,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Roma
Marche, Lazio)
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Napoli
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
V - Italia insulare (Sicilia, Sardegna) Palermo
VI - Valle d'Aosta Aosta
VII - Provincia autonoma di Bolzano Bolzano
".