XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 65




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La prostituzione è vietata in luogo pubblico. Con apposito regolamento del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è consentito l'esercizio della prostituzione in apposite zone all'interno di dimore private registrate e in case di tolleranza, fissando regole e controlli necessari per la quiete e la morale pubbliche e per motivi di sicurezza.
        2. La prostituzione può essere esercitata solo da persone maggiorenni in piena libertà ed autonomia.
        3. Chiunque è colto nell'atto di praticare la prostituzione, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, è punito con l'ammenda di lire un milione. In caso di recidiva il trasgressore è punito con l'ammenda di lire 5 milioni.
        4. Se il trasgressore è un cittadino straniero, egli, in caso di recidiva, incorre nella revoca del permesso di soggiorno e, qualora non ne sia in possesso, è espulso immediatamente dal territorio dello Stato.
        5. Il minore coinvolto in atti di prostituzione è affidato ai servizi sociali per un programma di recupero e di reinserimento.


Art. 2.

        1. Ciascuna persona esercente la prostituzione deve registrare le proprie generalità presso le autorità locali che provvedono a compilare apposita scheda.
        2. Le persone che interrompono o cessano l'attività di prostituzione devono comunicarlo alle autorità competenti; in caso di interruzione, esse devono indicarne la durata prevedibile.
        3. Tutti i dati e le informazioni inerenti i soggetti schedati che esercitano la prostituzione sono da ritenere riservati e devono essere cancellati quando la persona interessata comunica la cessazione dell'attività.


Art. 3.

        1. La persona che esercita la prostituzione deve iscriversi in un apposito registro tenuto dall'azienda sanitaria locale e ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli medico-sanitari presso le strutture pubbliche.
        2. La persona che esercita la prostituzione deve essere in possesso di una apposita tessera nella quale sono annotati tutti i controlli di cui al comma 1 e l'attestazione dello stato di buona salute. La tessera deve essere esibita su richiesta del cliente.
        3. I risultati dei controlli medici effettuati ai sensi del comma 1 possono essere causa di sospensione limitata o permanente dell'attività di prostituzione.


Art. 4.

        1. Le persone che esercitano la prostituzione hanno il diritto di ricevere un compenso per il loro servizio.
        2. Le persone che esercitano la prostituzione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione. Esse devono avere gli stessi diritti di tutti i cittadini compreso il diritto alla protezione da parte delle autorità.
        3. Le persone che esercitano la prostituzione hanno l'obbligo di iscriversi all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti.
        4. Le persone che esercitano la prostituzione possono organizzarsi liberamente.
        5. La persona che si prostituisce ha la libera scelta sul numero di prestazioni e di ore di lavoro e può cessare l'attività senza alcun limite o preavviso.

Art. 5.

        1. E' punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni e con l'arresto per cinque anni senza poter fruire di alcun beneficio:

                a) chiunque organizza o gestisce la prostituzione altrui, traendone profitto;

                b) chiunque impedisce o tenta di impedire a persona che esercita la prostituzione di desistere da tale attività;

                c) chiunque induce persone alla prostituzione ovvero induce persone a recarsi in un altro Stato o comunque in un luogo diverso dalla loro dimora abituale allo scopo di esercitare la prostituzione;

                d) chi concede immobili in locazione a soggetti che esercitano la prostituzione, al fine di trarre profitto da tale attività;

                e) chiunque compie atti di reclutamento di persone al fine della prostituzione.

        2. Alle persone che esercitano lenocinio è confiscato il patrimonio che è utilizzato per iniziative di prevenzione e di recupero rivolte alle persone che esercitano la prostituzione.


Art. 6.

        1. La pena di cui all'articolo 5, comma 1, è duplicata:

                a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o altri mezzi coercitivi;

                b) se il fatto è commesso ai danni di minorenni, di tossicodipendenti, di persone in condizione di minorazione psichica naturale o provocata, di persone in condizioni di minorazione fisica;

                c) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
                d) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea diretta ascendente, il coniuge o il convivente, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

                e) se al colpevole la persona è stata affidata per cura, educazione o istruzione, vigilanza o custodia;

                f) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi con il soggetto interessato rapporti di lavoro o di servizio.


Art. 7.

        1. Sono promossi i seguenti interventi diretti alle persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della prostituzione:

                a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento al lavoro;

                b) programmi di sostegno economico, sociale e psicologico;

                c) programmi di recupero sociale in alternativa alle misure di detenzione.

        2. Sono altresì promosse iniziative dirette a rimuovere le cause di ordine economico, sociale, culturale e psicologico che favoriscono la pratica della prostituzione.
        3. Sono promosse attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione e sono promossi progetti di sviluppo e di educazione nei Paesi sottosviluppati. Il traffico illecito dei soggetti che esercitano la prostituzione è contrastato con ogni mezzo adeguato a disposizione delle autorità competenti.
        4. Il ricavato delle ammende di cui alla presente legge è impiegato per finanziare le iniziative di prevenzione e di recupero delle persone che esercitano la prostituzione.

Art. 8.

        1. I proventi delle attività di prostituzione sono considerati reddito soggetto a tassazione.


Art. 9.

        1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è abrogata.



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