XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 65
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La prostituzione è vietata in luogo pubblico. Con
apposito regolamento del Ministro dell'interno, di intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è consentito l'esercizio
della prostituzione in apposite zone all'interno di dimore
private registrate e in case di tolleranza, fissando regole e
controlli necessari per la quiete e la morale pubbliche e per
motivi di sicurezza.
2. La prostituzione può essere esercitata solo da persone
maggiorenni in piena libertà ed autonomia.
3. Chiunque è colto nell'atto di praticare la
prostituzione, in violazione delle disposizioni di cui al
comma 1, è punito con l'ammenda di lire un milione. In caso di
recidiva il trasgressore è punito con l'ammenda di lire 5
milioni.
4. Se il trasgressore è un cittadino straniero, egli, in
caso di recidiva, incorre nella revoca del permesso di
soggiorno e, qualora non ne sia in possesso, è espulso
immediatamente dal territorio dello Stato.
5. Il minore coinvolto in atti di prostituzione è affidato
ai servizi sociali per un programma di recupero e di
reinserimento.
Art. 2.
1. Ciascuna persona esercente la prostituzione deve
registrare le proprie generalità presso le autorità locali che
provvedono a compilare apposita scheda.
2. Le persone che interrompono o cessano l'attività di
prostituzione devono comunicarlo alle autorità competenti; in
caso di interruzione, esse devono indicarne la durata
prevedibile.
3. Tutti i dati e le informazioni inerenti i soggetti
schedati che esercitano la prostituzione sono da ritenere
riservati e devono essere cancellati quando la persona
interessata comunica la cessazione dell'attività.
Art. 3.
1. La persona che esercita la prostituzione deve
iscriversi in un apposito registro tenuto dall'azienda
sanitaria locale e ha l'obbligo di sottoporsi a periodici
controlli medico-sanitari presso le strutture pubbliche.
2. La persona che esercita la prostituzione deve essere in
possesso di una apposita tessera nella quale sono annotati
tutti i controlli di cui al comma 1 e l'attestazione dello
stato di buona salute. La tessera deve essere esibita su
richiesta del cliente.
3. I risultati dei controlli medici effettuati ai sensi
del comma 1 possono essere causa di sospensione limitata o
permanente dell'attività di prostituzione.
Art. 4.
1. Le persone che esercitano la prostituzione hanno il
diritto di ricevere un compenso per il loro servizio.
2. Le persone che esercitano la prostituzione non possono
essere oggetto di alcuna discriminazione. Esse devono avere
gli stessi diritti di tutti i cittadini compreso il diritto
alla protezione da parte delle autorità.
3. Le persone che esercitano la prostituzione hanno
l'obbligo di iscriversi all'assicurazione generale
obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Le persone che esercitano la prostituzione possono
organizzarsi liberamente.
5. La persona che si prostituisce ha la libera scelta sul
numero di prestazioni e di ore di lavoro e può cessare
l'attività senza alcun limite o preavviso.
Art. 5.
1. E' punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10
milioni e con l'arresto per cinque anni senza poter fruire di
alcun beneficio:
a) chiunque organizza o gestisce la prostituzione
altrui, traendone profitto;
b) chiunque impedisce o tenta di impedire a
persona che esercita la prostituzione di desistere da tale
attività;
c) chiunque induce persone alla prostituzione
ovvero induce persone a recarsi in un altro Stato o comunque
in un luogo diverso dalla loro dimora abituale allo scopo di
esercitare la prostituzione;
d) chi concede immobili in locazione a soggetti
che esercitano la prostituzione, al fine di trarre profitto da
tale attività;
e) chiunque compie atti di reclutamento di persone
al fine della prostituzione.
2. Alle persone che esercitano lenocinio è confiscato il
patrimonio che è utilizzato per iniziative di prevenzione e di
recupero rivolte alle persone che esercitano la
prostituzione.
Art. 6.
1. La pena di cui all'articolo 5, comma 1, è duplicata:
a) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o
altri mezzi coercitivi;
b) se il fatto è commesso ai danni di minorenni,
di tossicodipendenti, di persone in condizione di minorazione
psichica naturale o provocata, di persone in condizioni di
minorazione fisica;
c) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni;
d) se il colpevole è un ascendente, un affine in
linea diretta ascendente, il coniuge o il convivente, il
fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, il
tutore;
e) se al colpevole la persona è stata affidata per
cura, educazione o istruzione, vigilanza o custodia;
f) se il fatto è commesso ai danni di persone
aventi con il soggetto interessato rapporti di lavoro o di
servizio.
Art. 7.
1. Sono promossi i seguenti interventi diretti alle
persone che manifestano la volontà di cessare l'attività della
prostituzione:
a) programmi di istruzione, di formazione
professionale e di inserimento al lavoro;
b) programmi di sostegno economico, sociale e
psicologico;
c) programmi di recupero sociale in alternativa
alle misure di detenzione.
2. Sono altresì promosse iniziative dirette a rimuovere le
cause di ordine economico, sociale, culturale e psicologico
che favoriscono la pratica della prostituzione.
3. Sono promosse attività di studio, di conoscenza, di
comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione
dell'esercizio della prostituzione e sono promossi progetti di
sviluppo e di educazione nei Paesi sottosviluppati. Il
traffico illecito dei soggetti che esercitano la prostituzione
è contrastato con ogni mezzo adeguato a disposizione delle
autorità competenti.
4. Il ricavato delle ammende di cui alla presente legge è
impiegato per finanziare le iniziative di prevenzione e di
recupero delle persone che esercitano la prostituzione.
Art. 8.
1. I proventi delle attività di prostituzione sono
considerati reddito soggetto a tassazione.
Art. 9.
1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, è abrogata.