XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 62
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini della determinazione dell'assegno di cui al
primo comma, il reddito del nucleo familiare, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 9 dell'articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, si intende
costituito dall'ammontare dei redditi complessivi,
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
conseguiti nell'anno solare precedente il 1^ luglio di ciascun
anno dal coniuge cui i figli sono affidati".