XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 60
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Molestie sessuali).
1. Ai fini della presente legge, costituisce molestia
sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale, a
connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia
indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insistenza,
sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa
alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero
sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi
confronti.
2. Assumono particolare rilevanza le molestie sessuali
che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da
minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei
superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo
svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
3. Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1991, n.
125, e successive modificazioni, le molestie che influiscono
sulle decisioni inerenti alla costituzione, allo svolgimento o
all'estinzione del rapporto di lavoro.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. I comportamenti illeciti di cui all'articolo 1, comma
1, riguardano tutte le lavoratrici ed i lavoratori
appartenenti a tutte le tipologie di rapporti di lavoro.
2. La tutela è altresì estesa alla fase di trattativa
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 3.
(Nullità di atti discriminatori).
1. Tutti gli atti o patti che derivino da atto
discriminatorio per sesso conseguente alla molestia sessuale
e, particolarmente, da ricatti o minacce accompagnati a
molestia sessuale, sono nulli.
Art. 4.
(Obblighi del datore di lavoro).
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, ai
sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare
condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e
morale e la dignità dei lavoratori, concordando con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più
opportune di natura informativa e formativa al fine di
prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di
lavoro.
2. Qualora siano denunciati al datore di lavoro i
comportamenti di cui all'articolo 1, egli ha l'obbligo di
porre in atto procedure tempestive e imparziali di
accertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti
coinvolti.
Art. 5.
(Ulteriori competenze delle
consigliere e dei consiglieri di parità).
1. Le consigliere e i consiglieri di parità, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, svolgono anche
funzione di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i
lavoratori che subiscano molestie sessuali, garantendo la
riservatezza ogni volta che gli interessati intendano
mantenerla. La contrattazione collettiva può attribuire le
funzioni di cui al presente comma alle consigliere e ai
consiglieri di fiducia o a figure affini.
2. Costituiscono azioni positive, anche ai fini
dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'articolo 2 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, i
progetti che comprendono piani dettagliati di prevenzione,
formazione ed informazione nella materia oggetto della
presente legge.
3. Apposite campagne di informazione sono predisposte
annualmente dal Comitato nazionale per l'attuazione dei
princìpi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità
fra lavoratori e lavoratrici e dalle commissioni regionali,
sul tema delle molestie sessuali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma
1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, per
le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede:
a) per l'anno 2001 e a decorrere dall'anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come da ultimo incrementata dalla tabella
D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
Art. 6.
(Dimissioni per giusta causa).
1. I lavoratori e le lavoratrici vittime di molestie
sessuali da parte del datore di lavoro o dei superiori
gerarchici hanno il diritto di recedere dal contratto di
lavoro per giusta causa oppure di essere destinati, ove essi
stessi ne facciano richiesta, ad altro incarico. In tali casi,
il datore di lavoro o il superiore gerarchico è obbligato alla
corresponsione di un indennizzo determinato dal giudice, di
importo compreso tra sei e ventiquattro mensilità dell'ultima
retribuzione complessiva in relazione alla gravità del
comportamento molesto, ferme restando le norme vigenti che
disciplinano la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 7.
(Responsabilità disciplinare).
1. I comportamenti vietati dalla presente legge
costituiscono illecito disciplinare, secondo quanto previsto
dalla contrattazione collettiva. La recidiva costituisce
sempre motivo di aggravamento delle sanzioni.
Art. 8.
(Azioni in giudizio).
1. La lavoratrice o il lavoratore che abbiano subìto
molestie sessuali o siano esposti comunque ai comportamenti di
cui all'articolo 1 e non ritengano di avvalersi della
procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi,
ma intendano agire in giudizio nei confronti dell'autore delle
molestie, possono promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
rispettivamente, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche attraverso la consigliera o il
consigliere di parità. Si applicano, per il ricorso in
giudizio, le disposizioni di cui all'articolo 413 del codice
di procedura civile e le disposizioni di cui all'articolo 15
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. Con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15,
primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il tribunale
in funzione di giudice del lavoro condanna altresì il
responsabile del comportamento molesto al risarcimento del
danno, che può liquidare in forma equitativa.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai dipendenti pubblici.
Art. 9.
(Nullità dei provvedimenti di ritorsione).
1. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del
lavoratore e della lavoratrice di cui all'articolo 2 che
abbiano denunciato comportamenti di molestia da parte del
datore di lavoro o di superiori gerarchici, in qualunque modo
peggiorativi della loro condizione, quali trasferimenti,
licenziamenti e simili, adottati entro dodici mesi dal momento
della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, è consentita la prova
contraria ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del
codice civile.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
altresì ai provvedimenti adottati nei confronti dei testimoni
che hanno deposto in senso conforme alla denuncia.