XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 60




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Molestie sessuali).

        1. Ai fini della presente legge, costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
        2. Assumono particolare rilevanza le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
        3. Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, le molestie che influiscono sulle decisioni inerenti alla costituzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. I comportamenti illeciti di cui all'articolo 1, comma 1, riguardano tutte le lavoratrici ed i lavoratori appartenenti a tutte le tipologie di rapporti di lavoro.
        2. La tutela è altresì estesa alla fase di trattativa relativa alla costituzione del rapporto di lavoro.


Art. 3.

(Nullità di atti discriminatori).

        1. Tutti gli atti o patti che derivino da atto discriminatorio per sesso conseguente alla molestia sessuale e, particolarmente, da ricatti o minacce accompagnati a molestia sessuale, sono nulli.


Art. 4.

(Obblighi del datore di lavoro).

        1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
        2. Qualora siano denunciati al datore di lavoro i comportamenti di cui all'articolo 1, egli ha l'obbligo di porre in atto procedure tempestive e imparziali di accertamento, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti.


Art. 5.

(Ulteriori competenze delle
consigliere e dei consiglieri di parità).

        1. Le consigliere e i consiglieri di parità, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, svolgono anche funzione di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano molestie sessuali, garantendo la riservatezza ogni volta che gli interessati intendano mantenerla. La contrattazione collettiva può attribuire le funzioni di cui al presente comma alle consigliere e ai consiglieri di fiducia o a figure affini.
        2. Costituiscono azioni positive, anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, i progetti che comprendono piani dettagliati di prevenzione, formazione ed informazione nella materia oggetto della presente legge.
        3. Apposite campagne di informazione sono predisposte annualmente dal Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici e dalle commissioni regionali, sul tema delle molestie sessuali.
        4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
        5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede:

            a) per l'anno 2001 e a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo incrementata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

            b) per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


Art. 6.

(Dimissioni per giusta causa).

        1. I lavoratori e le lavoratrici vittime di molestie sessuali da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici hanno il diritto di recedere dal contratto di lavoro per giusta causa oppure di essere destinati, ove essi stessi ne facciano richiesta, ad altro incarico. In tali casi, il datore di lavoro o il superiore gerarchico è obbligato alla corresponsione di un indennizzo determinato dal giudice, di importo compreso tra sei e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione complessiva in relazione alla gravità del comportamento molesto, ferme restando le norme vigenti che disciplinano la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 7.

(Responsabilità disciplinare).

        1. I comportamenti vietati dalla presente legge costituiscono illecito disciplinare, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. La recidiva costituisce sempre motivo di aggravamento delle sanzioni.


Art. 8.

(Azioni in giudizio).

        1. La lavoratrice o il lavoratore che abbiano subìto molestie sessuali o siano esposti comunque ai comportamenti di cui all'articolo 1 e non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione prevista dai contratti collettivi, ma intendano agire in giudizio nei confronti dell'autore delle molestie, possono promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la consigliera o il consigliere di parità. Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile e le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
        2. Con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il tribunale in funzione di giudice del lavoro condanna altresì il responsabile del comportamento molesto al risarcimento del danno, che può liquidare in forma equitativa.
        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dipendenti pubblici.


Art. 9.

(Nullità dei provvedimenti di ritorsione).

        1. I provvedimenti relativi alla posizione soggettiva del lavoratore e della lavoratrice di cui all'articolo 2 che abbiano denunciato comportamenti di molestia da parte del datore di lavoro o di superiori gerarchici, in qualunque modo peggiorativi della loro condizione, quali trasferimenti, licenziamenti e simili, adottati entro dodici mesi dal momento della denuncia, si presumono a contenuto discriminatorio.
        2. Ai fini di cui al comma 1, è consentita la prova contraria ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì ai provvedimenti adottati nei confronti dei testimoni che hanno deposto in senso conforme alla denuncia.



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