XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 58




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Allo scopo di promuovere la cultura della pace e la consapevolezza del valore della memoria storica è istituito in località Fosse del Frigido, nel comune di Massa, il Parco nazionale della memoria e della pace, nel luogo in cui fu perpetrato il 16 settembre 1944 l'eccidio di centoquarantasei prigionieri delle forze di occupazione tedesche.
        2. Alla determinazione dei confini del Parco nazionale della memoria e della pace provvede il comune di Massa, di intesa con la provincia di Massa Carrara.


Art. 2.

        1. L'istituzione del Parco nazionale della memoria e della pace ha lo scopo di onorare le vittime dell'eccidio nazista di cui all'articolo 1, comma 1, di valorizzare il più importante sito archeologico del comune di Massa e di organizzare ed accogliere manifestazioni ed incontri, nazionali ed internazionali, mostre temporanee, proiezioni e spettacoli sui temi dell'educazione alla pace e della memoria dei drammi di tutte le guerre.


Art. 3.

        1. La provincia di Massa Carrara promuove la costituzione del comitato di gestione del Parco nazionale della memoria e della pace, di cui fanno parte rappresentanti della provincia stessa, del comune di Massa e delle associazioni della Resistenza, combattentistiche, sindacali e culturali della provincia.
        2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni propositive, curando, in particolare, la predisposizione del programma annuale delle iniziative previste all'articolo 2.
        3. All'attuazione ed alla gestione del programma annuale di cui al comma 2, provvede il comune di Massa.


Art. 4.

        1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata all'insediamento del Parco nazionale della memoria e della pace sono finalizzate alle attività previste dall'articolo 2.
        2. Il progetto di sistemazione dell'area del Parco nazionale della memoria e della pace è redatto a cura del comune di Massa, sottoposto al parere del comitato di cui all'articolo 3 ed approvato in conformità al piano regolatore generale ed alle norme urbanistiche comunali.


Art. 5.

        1. Per la realizzazione del Parco nazionale della memoria e della pace è autorizzato un contributo in favore del comune di Massa, per gli anni dal 2001 al 2005, nel limite massimo di lire 500 milioni annue. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Per le spese di gestione del Parco nazionale della memoria e della pace è autorizzato un contributo in favore del comune di Massa nel limite massimo di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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