XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 58
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Allo scopo di promuovere la cultura della pace e la
consapevolezza del valore della memoria storica è istituito in
località Fosse del Frigido, nel comune di Massa, il Parco
nazionale della memoria e della pace, nel luogo in cui fu
perpetrato il 16 settembre 1944 l'eccidio di centoquarantasei
prigionieri delle forze di occupazione tedesche.
2. Alla determinazione dei confini del Parco nazionale
della memoria e della pace provvede il comune di Massa, di
intesa con la provincia di Massa Carrara.
Art. 2.
1. L'istituzione del Parco nazionale della memoria e della
pace ha lo scopo di onorare le vittime dell'eccidio nazista di
cui all'articolo 1, comma 1, di valorizzare il più importante
sito archeologico del comune di Massa e di organizzare ed
accogliere manifestazioni ed incontri, nazionali ed
internazionali, mostre temporanee, proiezioni e spettacoli sui
temi dell'educazione alla pace e della memoria dei drammi di
tutte le guerre.
Art. 3.
1. La provincia di Massa Carrara promuove la costituzione
del comitato di gestione del Parco nazionale della memoria e
della pace, di cui fanno parte rappresentanti della provincia
stessa, del comune di Massa e delle associazioni della
Resistenza, combattentistiche, sindacali e culturali della
provincia.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni
propositive, curando, in particolare, la predisposizione del
programma annuale delle iniziative previste all'articolo 2.
3. All'attuazione ed alla gestione del programma annuale
di cui al comma 2, provvede il comune di Massa.
Art. 4.
1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata
all'insediamento del Parco nazionale della memoria e della
pace sono finalizzate alle attività previste dall'articolo
2.
2. Il progetto di sistemazione dell'area del Parco
nazionale della memoria e della pace è redatto a cura del
comune di Massa, sottoposto al parere del comitato di cui
all'articolo 3 ed approvato in conformità al piano regolatore
generale ed alle norme urbanistiche comunali.
Art. 5.
1. Per la realizzazione del Parco nazionale della memoria
e della pace è autorizzato un contributo in favore del comune
di Massa, per gli anni dal 2001 al 2005, nel limite massimo di
lire 500 milioni annue. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Per le spese di gestione del Parco nazionale della
memoria e della pace è autorizzato un contributo in favore del
comune di Massa nel limite massimo di lire 100 milioni annue a
decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.