XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 55




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge si applica ai soggetti titolari di pubblici esercizi denominati "esercizi di vicinato", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono attività di vendita al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di cibi o di bevande, ubicati nei centri storici e nei piccoli centri montani, individuati come tali dai piani regolatori generali, e nelle aree aventi valore storico, archeologico o artistico.


Art. 2.

(Disposizioni fiscali e contributive).

        1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica una imposta sostitutiva pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività o di ampliamento, di ristrutturazione o di ammodernamento anche in relazione alla messa a norma ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno.
        2. L'imposta di cui al comma 1 sostituisce l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negative del reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente comma non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti anche in locazione finanziaria supera, nel corso del triennio 2001-2003, il limite di lire 500 milioni, ovvero se il volume di affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è soggetto alla contabilità semplificata.
        3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui all'articolo 1 che negli anni 2001, 2002 2003 ne fanno richiesta in sede di inizio o di ampliamento, di ristrutturazione o di ammodernamento dell'attività, anche in relazione alla messa a norma ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti.
        4. A decorrere dall'anno 2001, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.


Art. 3.

(Ulteriori agevolazioni fiscali).

        1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia impositiva, possono deliberare l'esenzione, ovvero particolari agevolazioni fiscali con riferimento alle imposte ad essi dovute, inclusa l'imposta comunale sugli immobili, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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