XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 55
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica ai soggetti titolari di
pubblici esercizi denominati "esercizi di vicinato", ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono attività di
vendita al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di
cibi o di bevande, ubicati nei centri storici e nei piccoli
centri montani, individuati come tali dai piani regolatori
generali, e nelle aree aventi valore storico, archeologico o
artistico.
Art. 2.
(Disposizioni fiscali e contributive).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica
una imposta sostitutiva pari a 2 milioni di lire per l'anno di
inizio dell'attività o di ampliamento, di ristrutturazione o
di ammodernamento anche in relazione alla messa a norma ai
sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, a 3
milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per
il terzo anno.
2. L'imposta di cui al comma 1 sostituisce l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività
produttive. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono
componenti negative del reddito deducibili per le controparti.
Le disposizioni del presente comma non si applicano se il
costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti
anche in locazione finanziaria supera, nel corso del triennio
2001-2003, il limite di lire 500 milioni, ovvero se il volume
di affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di
superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale
sostitutivo cessa di avere efficacia a decorrere dalla data in
cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è
soggetto alla contabilità semplificata.
3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime
fiscale sostitutivo i soggetti di cui all'articolo 1 che negli
anni 2001, 2002 2003 ne fanno richiesta in sede di inizio o di
ampliamento, di ristrutturazione o di ammodernamento
dell'attività, anche in relazione alla messa a norma ai sensi
delle disposizioni statali e regionali vigenti.
4. A decorrere dall'anno 2001, in favore dei soggetti di
cui all'articolo 1 i contributi previdenziali ed assistenziali
sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di
trentasei mesi.
Art. 3.
(Ulteriori agevolazioni fiscali).
1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia
impositiva, possono deliberare l'esenzione, ovvero particolari
agevolazioni fiscali con riferimento alle imposte ad essi
dovute, inclusa l'imposta comunale sugli immobili, a favore
dei soggetti di cui all'articolo 1.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 115 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.