XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 50




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Indennizzi).

        1. Al fine di limitare i danni arrecati ai pescatori dal divieto di pesca disposto per le acque del Lago Maggiore nel corso dell'anno 1996, a seguito del riscontro di una concentrazione di DDT in alcune specie di pesci superiore ai limiti consentiti, ai pescatori professionisti, iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 250, abilitati alla pesca professionale e operanti nelle acque del Lago Maggiore, è corrisposto, previa apposita domanda, un indennizzo per il periodo di tempo pari alla durata del divieto di pesca, con un minimo pari a lire 24 milioni annue per ogni soggetto interessato.
        2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.
        3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno effettivamente subìto in conseguenza del divieto di pesca. La domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare dell'ultimo reddito imponibile dichiarato dal soggetto ai fini fiscali. In caso di non veridicità del reddito certificato si applicano le sanzioni di cui al capo VI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
        4. I pescatori di cui al comma 1 del presente articolo sono esonerati dal versamento dei contributi previsti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, per il periodo di tempo pari alla durata del divieto di pesca disposto per le acque del Lago Maggiore.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.140 milioni per l'anno 2001 e in lire 2.240 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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