XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 50
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Indennizzi).
1. Al fine di limitare i danni arrecati ai pescatori dal
divieto di pesca disposto per le acque del Lago Maggiore nel
corso dell'anno 1996, a seguito del riscontro di una
concentrazione di DDT in alcune specie di pesci superiore ai
limiti consentiti, ai pescatori professionisti, iscritti negli
elenchi previsti dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n.
250, abilitati alla pesca professionale e operanti nelle acque
del Lago Maggiore, è corrisposto, previa apposita domanda, un
indennizzo per il periodo di tempo pari alla durata del
divieto di pesca, con un minimo pari a lire 24 milioni annue
per ogni soggetto interessato.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità
per la presentazione delle domande e per l'erogazione
dell'indennizzo di cui al comma 1.
3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 1 del
presente articolo deve essere allegata una dichiarazione resa
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno
effettivamente subìto in conseguenza del divieto di pesca. La
domanda deve contenere l'autocertificazione dell'ammontare
dell'ultimo reddito imponibile dichiarato dal soggetto ai fini
fiscali. In caso di non veridicità del reddito certificato si
applicano le sanzioni di cui al capo VI del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. I pescatori di cui al comma 1 del presente articolo
sono esonerati dal versamento dei contributi previsti dalla
legge 13 marzo 1958, n. 250, per il periodo di tempo pari alla
durata del divieto di pesca disposto per le acque del Lago
Maggiore.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1.140 milioni per l'anno 2001 e in
lire 2.240 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.