XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 48




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui
redditi).

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo l'articolo 10, recante norme sugli oneri deducibili, è inserito il seguente:

            "Art. 10-bis. (Deducibilità delle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli). - 1. All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un credito familiare pari a lire 100 milioni utilizzabile ai fini di cui all'articolo 10 per le spese relative:

                a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, di materiale didattico, di personal computer e relativi accessori, di materiale sportivo, musicale e culturale;

                b) ai trasporti scolastici;

                c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione informatica.

            2. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato dalle famiglie durante i primi diciotto anni di vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore su base annua a lire 10 milioni.
            3. Qualora il contribuente scelga il sistema di tassazione separata del reddito, il credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale indicata dal medesimo soggetto all'atto della prima dichiarazione dei redditi successiva alla nascita del figlio";

                b) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:

                "a) fino a lire 10 000.000 ................ 0;

                b) oltre lire 10.000.000 e fino a lire 30.000.000 .......................................... 25";

                c) dopo l'articolo 11, recante norme sulla determinazione dell'imposta, è inserito il seguente:

            "Art. 11-bis. (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo familiare è costituito:

                a) dal contribuente;

                b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

                c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

                d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

            2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei modi seguenti:

                a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico 1;

                b) contribuente coniugato senza figli a carico ................................................. 2;

                c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico ............................................... 1,5;

                d) contribuente coniugato con un figlio a carico ............................................... 2,5;

                e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico ................................................. 2;

                f) contribuente coniugato con due figli a carico ................................................. 3;

                g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico ................................................. 3;

                h) contribuente coniugato con tre figli a carico ................................................. 4;

                i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico ................................................. 4;

                l) contribuente coniugato con quattro figli a carico ................................................. 5;

                m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico ................................................. 5;

                n) contribuente coniugato con cinque figli a carico ................................................. 6;
                o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico ................................................ 6.

            3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
            4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

                a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

                b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

            5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo 11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di parti spettanti.
            6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
            7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1, superiore all'ammontare di 2 milioni di lire annue moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
            8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere b) e d), devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
            9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare. Se la certificazione è allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia autenticata.
            10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.
            11. La notificazione dell'atto di rettifica della dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare e dalla quale consegue la determinazione di un'aliquota media ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.
            12. L'atto di cui al comma 11 deve essere notificato esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui riguardi è operata la rettifica da cui consegue la determinazione di un' aliquota media più elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria competente in relazione al domicilio fiscale del componente nei cui confronti è stata operata la rettifica.
            13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo familiare.
            14. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2001";

                d) l'articolo 13, recante norme su altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

            "Art. 13. (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

                a) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 10.000.000 ma non a lire 15.000.000;

                b) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 20.000.000;
                c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 20.000.000 ma non a lire 30.000.000.

            2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

                a) lire 320.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 10.000.000 ma non lire 15.000.000;

                b) lire 210.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;

                c) lire 100.000 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 20.000.000 ma non lire 30.000.000".

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano, altresì, a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno figli ancora minorenni per un importo calcolato con il metodo del pro rata per gli anni necessari al conseguimento della maggiore età dei figli stessi.


Art. 2.

(Disposizioni a tutela della maternità).

        1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo, le parole: "che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità," sono soppresse;

                b) al primo periodo, le parole: "lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 300.000";

                c) al secondo periodo, le parole: "lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 400.000".
        2. Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

            "Art. 7-bis.- 1. La madre lavoratrice ha il diritto di trasformare il contratto di lavoro in contratto di durata a tempo parziale nei primi otto anni di vita del bambino.
            2. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici che esercitano il diritto di cui al comma 1 è riconosciuta una riduzione delle aliquote contributive in misura pari al 25 per cento.
            3. In deroga alla normativa vigente in materia, il datore di lavoro può provvedere, mediante chiamata diretta, alla supplenza o alla sostituzione della madre lavoratrice che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1";

                b) all'articolo 15, comma 1, le parole: "pari all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100 per cento".


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 mila miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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