XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 48
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui
redditi).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 10, recante norme sugli oneri
deducibili, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. (Deducibilità delle spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli). - 1.
All'atto della nascita dei figli è riconosciuto ai genitori un
credito familiare pari a lire 100 milioni utilizzabile ai fini
di cui all'articolo 10 per le spese relative:
a) all'acquisto di alimenti per l'infanzia, di
articoli sanitari, di testi scolastici necessari al compimento
del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri
della famiglia, di materiale didattico, di personal
computer e relativi accessori, di materiale sportivo,
musicale e culturale;
b) ai trasporti scolastici;
c) al pagamento di tasse e di rette scolastiche
nonché di somme per la frequenza di corsi relativi a lingue
straniere, attività culturali e musicali ed alfabetizzazione
informatica.
2. Il credito di cui al comma 1 può essere
utilizzato dalle famiglie durante i primi diciotto anni di
vita del figlio in modo che la deduzione non risulti superiore
su base annua a lire 10 milioni.
3. Qualora il contribuente scelga il sistema di
tassazione separata del reddito, il
credito di cui al comma 1 scatta nella misura percentuale
indicata dal medesimo soggetto all'atto della prima
dichiarazione dei redditi successiva alla nascita del
figlio";
b) le lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:
"a) fino a lire 10 000.000 ................ 0;
b) oltre lire 10.000.000 e fino a lire
30.000.000 .......................................... 25";
c) dopo l'articolo 11, recante norme sulla
determinazione dell'imposta, è inserito il seguente:
"Art. 11-bis. (Determinazione dell'imposta
attraverso il sistema del quoziente familiare). - 1. I
contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono
determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche
applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo
11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente
articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà il nucleo
familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente
separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i
coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non
possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri
deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione
minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si
determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al
netto degli oneri deducibili, per il numero di parti
risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti nei
modi seguenti:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo
o che si trovi nella condizione di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di
cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico 1;
b) contribuente coniugato senza figli a
carico ................................................. 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo
o che si trovi nella condizione di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di
cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a
carico ............................................... 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a
carico ............................................... 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo
o che si trovi nella condizione di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di
cessazione dei suoi effetti civili con due figli a
carico ................................................. 2;
f) contribuente coniugato con due figli a
carico ................................................. 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo
o che si trovi nella condizione di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di
cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a
carico ................................................. 3;
h) contribuente coniugato con tre figli a
carico ................................................. 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo
o che si trovi nella condizione di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di
cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a
carico ................................................. 4;
l) contribuente coniugato con quattro figli a
carico ................................................. 5;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo
o che si trovi nella condizione di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di
cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a
carico ................................................. 5;
n) contribuente coniugato con cinque figli a
carico ................................................. 6;
o) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo
o che si trovi nella condizione di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di
cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a
carico ................................................ 6.
3. Nel caso convivano soggetti di cui alla lettera
d) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente
pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1, sono attribuiti i
seguenti ulteriori coefficienti:
a) 0,2 se affetto da menomazioni fisiche,
psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione
rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
b) 0,3 se il componente del nucleo familiare di
cui alla lettera a) non sia autosufficiente, a
condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla
certificazione di cui alla medesima lettera a).
5. Al reddito imponibile corrispondente ad una parte
intera è applicata l'aliquota d'imposta di cui all'articolo
11. L'ammontare dell'imposta lorda del nucleo familiare si
determina moltiplicando tale ultimo importo per il numero di
parti spettanti.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si
applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà
stabilita dal presente articolo.
7. L'applicazione delle disposizioni del presente
articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i
componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta,
rispetto alla eventuale applicazione del metodo di
determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, comma 1,
superiore all'ammontare di 2 milioni di lire annue
moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che
intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente
articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei
redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto
su stampato conforme al modello approvato con decreto
dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare
che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve
contenere l'indicazione degli elementi necessari per il
calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati
identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e
del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I
contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, lettere
b) e d), devono attestare nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi
previsti.
9. La certificazione relativa ai soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e b), deve essere allegata
alla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun
componente del nucleo familiare. Se la certificazione è
allegata in copia fotostatica, l'amministrazione finanziaria
può chiedere l'esibizione dell'originale o di copia
autenticata.
10. I possessori di redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere
a) e d), del presente testo unico, che adempiono
agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di
assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al
comma 1 del presente articolo dandone comunicazione
nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono
essere indicati i dati identificativi degli altri componenti
del nucleo familiare e l'aliquota media di cui al comma 2.
11. La notificazione dell'atto di rettifica della
dichiarazione presentata da un componente del nucleo familiare
e dalla quale consegue la determinazione di un'aliquota media
ai sensi del comma 2 del presente articolo superiore a quella
risultante dal prospetto di cui al comma 8, produce effetto
anche ai fini della liquidazione delle imposte dovute, ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dagli altri componenti del nucleo familiare.
12. L'atto di cui al comma 11 deve essere notificato
esclusivamente al componente del nucleo familiare nei cui
riguardi è operata la rettifica da cui consegue la
determinazione di un' aliquota media più
elevata. Gli altri componenti del nucleo familiare possono
impugnare l'atto stesso dinanzi alla commissione tributaria
competente in relazione al domicilio fiscale del componente
nei cui confronti è stata operata la rettifica.
13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del
presente articolo si applicano anche in caso di liquidazione,
ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, delle imposte dovute in base
alla dichiarazione dei redditi di un componente del nucleo
familiare.
14. Le disposizioni del presente articolo hanno
effetto a decorrere dal periodo di imposta 2001";
d) l'articolo 13, recante norme su altre
detrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Altre detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di
pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla
produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 10.000.000 ma
non a lire 15.000.000;
b) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire 20.000.000;
c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 20.000.000 ma
non a lire 30.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione, spetta una ulteriore
detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così
determinata:
a) lire 320.000 per i soggetti di età non
inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 10.000.000 ma non lire 15.000.000;
b) lire 210.000 per i soggetti di età non
inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 15.000.000 ma non lire 20.000.000;
c) lire 100.000 per i soggetti di età non
inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera lire 20.000.000 ma non lire 30.000.000".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, si applicano,
altresì, a coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno figli ancora minorenni per un importo
calcolato con il metodo del pro rata per gli anni necessari al
conseguimento della maggiore età dei figli stessi.
Art. 2.
(Disposizioni a tutela della maternità).
1. Al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "che non
beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di
maternità," sono soppresse;
b) al primo periodo, le parole: "lire 200.000"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 300.000";
c) al secondo periodo, le parole: "lire 300.000"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 400.000".
2. Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
"Art. 7-bis.- 1. La madre lavoratrice ha il
diritto di trasformare il contratto di lavoro in contratto di
durata a tempo parziale nei primi otto anni di vita del
bambino.
2. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici
economici che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici che
esercitano il diritto di cui al comma 1 è riconosciuta una
riduzione delle aliquote contributive in misura pari al 25 per
cento.
3. In deroga alla normativa vigente in materia, il
datore di lavoro può provvedere, mediante chiamata diretta,
alla supplenza o alla sostituzione della madre lavoratrice che
abbia esercitato il diritto di cui al comma 1";
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: "pari
all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 100
per cento".
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 10 mila miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.