XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A-quater
TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA
(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento) (*)
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi è consentito il ricorso alla fecondazione
assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste
dalla presente legge.
(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).
Articolo 2.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Il consultorio familiare provvede, altresì, d'intesa con
il servizio sociale competente per territorio, a fornire
un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure
connesse all'applicazione delle tecniche di fecondazione
assistita".
(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione).
Capo II
ACCESSO ALLE TECNICHE
Articolo 3.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita è
subordinato al consenso informato della donna o della coppia,
da realizzare ai sensi dell'articolo 5 della presente
legge.
(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).
(*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con
apposita indicazione in calce, il carattere alternativo
dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della
Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono
considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione.
Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2 e 15 del
testo della Commissione.
Articolo 4.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma
1, possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita le
donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età
potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle
tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della
donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e
assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice
civile per la figura del genitore.
(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).
Articolo 5.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del
ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di
fecondazione assistita il medico, anche avvalendosi della
figura professionale dello psicologo, informa in maniera
dettagliata la donna maggiorenne o la coppia di maggiorenni
che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo
9, comma 1, della presente legge, sui metodi e sui possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di
successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle
relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per
il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e
quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei
confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per
ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire
la consapevole formazione della volontà.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i
costi economici dell'intera procedura.
3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di
fecondazione assistita è espressa per iscritto al medico
responsabile della struttura, secondo modalità da definire
nelle linee guida di cui all'articolo 6 della presente
legge.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge,
il medico responsabile della struttura autorizzata può
decidere di non procedere alla fecondazione assistita
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal
caso deve fornire motivazione scritta di tale decisione.
(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).
Articolo 6.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute definisce con proprio
decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le linee guida che regolano le strutture
pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche
di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio
superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della
riproduzione.
2. E' istituita presso il Ministero della salute la
commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione,
di seguito denominata "commissione", formata da venti membri
nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La commissione dura
in carica due anni a decorrere dalla data del suo
insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza
paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte
personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti
di qualificati titoli in ambito medico-scientifico,
filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella
materia, nonché esponenti di associazioni legate
all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del
movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata
l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in
materia.
3. La commissione ha la finalità di approfondire ed
estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle
nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e
clinica sulle biotecnologie riproduttive. In relazione a tali
problematiche, la commissione:
a) acquisisce, elabora e diffonde studi,
rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione
normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli
approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le
biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una
conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da
giudizi precostituiti dei problemi in questione;
b) promuove e diffonde un'informazione completa,
qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto
pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata
utilizzazione dei mass media e dei canali
istituzionali;
c) promuove e stimola la discussione pubblica e
partecipata nelle istituzioni e nella società.
4. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è
compito della commissione individuare possibili elementi di
convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) la pluralità delle scelte sulla sessualità,
sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento
della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;
b) l'autodeterminazione femminile e la
responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica
e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato
e individui;
c) la non commerciabilità e non brevettabilità a
fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come
fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del
corpo.
5. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione,
dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e
degli strumenti di supporto necessari.
6. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta
al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte,
sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni
condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte
per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il
Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della
commissione.
(Alternativo all'articolo 7 del testo della
Commissione).
Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
Articolo 7.
(Stato giuridico del nato).
1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di
fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato
di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice
civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di
fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti
prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e
della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi
confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la
figura del genitore.
(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).
Articolo 8.
(Divieto del disconoscimento della paternità).
1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione
assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è
ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun
caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto
all'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso
codice.
(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).
Capo IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA
Articolo 9.
(Donazione di gameti e strutture autorizzate).
1. La donazione di gameti avviene previo consenso
informato delle donatrici e dei donatori espresso secondo le
modalità definite nelle linee guida di cui all'articolo 6
della presente legge, presso le strutture pubbliche e private
autorizzate in cui si applicano le tecniche di fecondazione
assistita.
2. I responsabili delle strutture pubbliche e private
autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione
assistita provvedono ad accertare l'idoneità della donatrice o
del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di
patologie infettive o di malattie geneticamente
trasmissibili.
3. I dati relativi alle persone che donano i gameti sono
riservati, salvo il caso in cui il medico responsabile della
struttura non ritenga opportuno accertare che non si
verifichino le condizioni previste nel comma 2.
4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno
stesso soggetto per più di tre gravidanze portate a
termine.
5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e
il donatore.
6. Le strutture in cui si praticano le tecniche di
fecondazione assistitita sono autorizzate alla
crioconservazione dei gameti e degli embrioni.
(Alternativo all'articolo 10 del testo della
Commissione).
Articolo 10.
(Registro).
1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute,
presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale
delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di
fecondazione assistita.
2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle
Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione
assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1
le seguenti informazioni:
a) i dati sui cicli ormonali iniziati;
b) il numero delle gravidanze ottenute e di
quelle portate a teninine;
c) il numero dei parti plurigemellari e
plurimi;
d) il numero dei nati morti;
e) le informazioni sui nati pretermine o
sottopeso;
f) le informazioni sui nati che presentano
anomalie, malformazioni o gravi patologie.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde,
in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione
assistita adottate e dei risultati conseguiti.
5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze,
le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione
assistita.
6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire
agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate
dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria
allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da
parte delle autorità competenti.
(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).
Capo V
SANZIONI
Articolo 11.
(Sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di
fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso
secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture
diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in
qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e
l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa
da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per
cinque anni dall'esercizio della professione.
2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito
con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate
le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui
interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei
commi 1 e 2 è revocata.
5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai
commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui
all'articolo 7 della presente legge.
(Alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).
Capo VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
Articolo 12.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. E' vietata la produzione di embrioni umani destinati
alla sperimentazione e alla ricerca.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita qualora si perseguano finalità diagnostiche
e terapeutiche mirate alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso.
(Alternativo all'articolo 13 del testo della
Commissione).
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 13.
(Relazione al Parlamento).
(Articolo 14 del testo della Commissione).
Non vengono proposti testi alternativi
Articolo 15.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco
predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui
all'articolo 6, comma 1.
(Alternativo all'articolo 16 del testo della
Commissione).
Articolo 16.
(Copertura finanziaria).
1. Per le attività relative all'articolo 10, il cui onere
è valutato in 150.000 euro a decorrere dal 2002, è autorizzata
la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'esercizio
2002.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Alternativo all'articolo 17 del testo della
Commissione).