XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 47 - 147 - 156 - 195 - 406 - 562 - 639 - 676 - 762 - 1021 - 1775 - 1869 - 2042 - 2162 - 2465 - 2492-A-quater




TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del
Regolamento) (*)


Capo I

PRINCIPI GENERALI


Articolo 1.

(Finalità).

          1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi è consentito il ricorso alla fecondazione assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.

(Alternativo all'articolo 1 del testo della
Commissione).


Articolo 2.

(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).

          1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

          "Il consultorio familiare provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure connesse all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita".

(Alternativo all'articolo 3 del testo della
Commissione).


Capo II

ACCESSO ALLE TECNICHE


Articolo 3.

(Accesso alle tecniche).

          1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

(Alternativo all'articolo 4 del testo della
Commissione).


        (*) Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 2 e 15 del testo della Commissione.

Articolo 4.

(Requisiti soggettivi).

          1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età, in età potenzialmente fertile. Alla richiesta di accesso alle tecniche può associarsi il soggetto che, con il consenso della donna, intenda a tutti gli effetti riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

(Alternativo all'articolo 5 del testo della
Commissione).


Articolo 5.

(Consenso informato).

          1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di fecondazione assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata la donna maggiorenne o la coppia di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.
          2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura.
          3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 6 della presente legge.
          4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura autorizzata può decidere di non procedere alla fecondazione assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal caso deve fornire motivazione scritta di tale decisione.

(Alternativo all'articolo 6 del testo della
Commissione).


Articolo 6.

(Linee guida).

          1. Il Ministro della salute definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida che regolano le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita, previo parere del Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e della commissione di studio sulle biotecnologie della riproduzione.
          2. E' istituita presso il Ministero della salute la commissione di studio sulle biotecnologie delle riproduzione, di seguito denominata "commissione", formata da venti membri nominati dal Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione dura in carica due anni a decorrere dalla data del suo insediamento. Nella commissione è assicurata la presenza paritaria dei due sessi. Sono chiamate a farne parte personalità di alto profilo culturale, donne e uomini forniti di qualificati titoli in ambito medico-scientifico, filosofico, giuridico e di competenze specifiche nella materia, nonché esponenti di associazioni legate all'esperienza femminile e all'elaborazione culturale del movimento delle donne, garantendo in misura bilanciata l'apporto delle diverse culture e dei diversi orientamenti in materia.
          3. La commissione ha la finalità di approfondire ed estendere la ricerca teorica e il dibattito culturale sulle nuove domande sociali poste dalla ricerca scientifica e clinica sulle biotecnologie riproduttive. In relazione a tali problematiche, la commissione:

                a) acquisisce, elabora e diffonde studi, rapporti, atti e documenti, anche inerenti la produzione normativa straniera, in modo da evidenziare la diversità degli approcci e delle soluzioni adottati nei vari Paesi in cui le biotecnologie riproduttive sono praticate e da favorire una conoscenza corretta della materia e una valutazione scevra da giudizi precostituiti dei problemi in questione;

                b) promuove e diffonde un'informazione completa, qualificata e rigorosa, nonché accessibile a un vasto pubblico, sulla materia, attraverso la più ampia e oculata utilizzazione dei mass media e dei canali istituzionali;

                c) promuove e stimola la discussione pubblica e partecipata nelle istituzioni e nella società.

          4. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 3 è compito della commissione individuare possibili elementi di convergenza, nel rispetto dei seguenti princìpi:

                a) la pluralità delle scelte sulla sessualità, sulla procreazione e sulla vita di relazione come fondamento della convivenza civile in uno Stato laico e di diritto;

                b) l'autodeterminazione femminile e la responsabilità dei soggetti come fondamento di un'etica laica e secolarizzata delle relazioni tra donne e uomini e tra Stato e individui;

                c) la non commerciabilità e non brevettabilità a fini di lucro del corpo e del patrimonio genetico umano come fondamento del diritto inviolabile alla disposizione del corpo.

          5. Nell'esercizio delle proprie attività la commissione, dotata di autonomia regolamentare, si avvale degli istituti e degli strumenti di supporto necessari.
          6. A conclusione del suo mandato, la commissione presenta al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte, sugli elementi di convergenza registrati e sulle posizioni condivise raggiunte, formulando le proprie motivate proposte per la regolazione delle biotecnologie riproduttive. Il Ministro trasmette al Parlamento i risultati dei lavori della commissione.

(Alternativo all'articolo 7 del testo della
Commissione).


Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO


Articolo 7.

(Stato giuridico del nato).

          1. Il nato a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita è figlio legittimo o acquista lo stato di figlio riconosciuto dalla madre o, ai sensi del codice civile, dalla coppia che vi abbia fatto ricorso, anche al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, qualora risulti prova espressa della richiesta di accesso alle tecniche e della volontà di riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile per la figura del genitore.

(Alternativo all'articolo 8 del testo della
Commissione).


Articolo 8.

(Divieto del disconoscimento della paternità).

          1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

(Alternativo all'articolo 9 del testo della
Commissione).


Capo IV

REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ASSISTITA


Articolo 9.

(Donazione di gameti e strutture autorizzate).

          1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato delle donatrici e dei donatori espresso secondo le modalità definite nelle linee guida di cui all'articolo 6 della presente legge, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche di fecondazione assistita.
          2. I responsabili delle strutture pubbliche e private autorizzate in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita provvedono ad accertare l'idoneità della donatrice o del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie geneticamente trasmissibili.

          3. I dati relativi alle persone che donano i gameti sono riservati, salvo il caso in cui il medico responsabile della struttura non ritenga opportuno accertare che non si verifichino le condizioni previste nel comma 2.
          4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di tre gravidanze portate a termine.
          5. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra il nato e il donatore.
          6. Le strutture in cui si praticano le tecniche di fecondazione assistitita sono autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni.

(Alternativo all'articolo 10 del testo della
Commissione).


Articolo 10.

(Registro).

          1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.
          2. Le strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni in cui si attuano le tecniche di fecondazione assistita sono tenute a fornire al Registro di cui al comma 1 le seguenti informazioni:

              a) i dati sui cicli ormonali iniziati;

              b) il numero delle gravidanze ottenute e di quelle portate a teninine;

              c) il numero dei parti plurigemellari e plurimi;

              d) il numero dei nati morti;

              e) le informazioni sui nati pretermine o sottopeso;

              f) le informazioni sui nati che presentano anomalie, malformazioni o gravi patologie.

          3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
          4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di fecondazione assistita adottate e dei risultati conseguiti.
          5. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la fecondazione assistita.
          6. Le strutture di cui al comma 2 sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 13 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

(Alternativo all'articolo 11 del testo della
Commissione).

Capo V

SANZIONI


Articolo 11.

(Sanzioni).

          1. Chiunque a qualsiasi titolo applichi tecniche di fecondazione assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 5, o in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 9, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l'importazione e l'esportazione di gameti o di embrioni è punito con la multa da 100 mila euro a 300 mila euro e con l'interdizione per cinque anni dall'esercizio della professione.
          2. Chiunque realizzi forme di clonazione umana è punito con la multa da 200 mila a 600 mila euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
          3. Non sono punibili i soggetti ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 e 2.
          4. L'autorizzazione concessa alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi dei commi 1 e 2 è revocata.
          5. Al bambino nato in seguito ai comportamenti di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto lo stato giuridico di cui all'articolo 7 della presente legge.

(Alternativo all'articolo 12 del testo della
Commissione).


Capo VI

MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE


Articolo 12.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

          1. E' vietata la produzione di embrioni umani destinati alla sperimentazione e alla ricerca.
          2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita qualora si perseguano finalità diagnostiche e terapeutiche mirate alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.

(Alternativo all'articolo 13 del testo della
Commissione).

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Articolo 13.

(Relazione al Parlamento).

(Articolo 14 del testo della Commissione).

Non vengono proposti testi alternativi


Articolo 15.

(Disposizioni transitorie).

          1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 1.

(Alternativo all'articolo 16 del testo della
Commissione).


Articolo 16.

(Copertura finanziaria).

          1. Per le attività relative all'articolo 10, il cui onere è valutato in 150.000 euro a decorrere dal 2002, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'esercizio 2002.
          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Alternativo all'articolo 17 del testo della
Commissione).



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